1. Pubblico impiego – Concorso – Stabilizzazione del personale – Procedura selettiva – Legittimità 
2. Pubblico impiego – Concorso – Stabilizzazione di personale – Procedura selettiva – Previsione di parametri e subparametri – Attribuzione di un voto complessivo – Legittimità 

1. L’indizione di una procedura selettiva  per la stabilizzazione del personale di un Ente pubblico non contrasta con l’art. 3, c. 97 lett. b), della L.n. 244/1997, anzi si concilia con i principi di cui all’art. 97 Cost..
2. La previsione di parametri e di eventuali subparametri ai fini della valutazione di prove concorsuali per la stabilizzazione del personale dell’Ente pubblico, non implica il  venir meno della globalità  del giudizio in ordine alla valutazione delle suddette prove, nè importa un onere motivazionale diverso dall’attribuzione di un voto complessivo.

N. 00216/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00077/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 77 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Francesco Caprioli, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Abbattista, con domicilio eletto presso Gaetano Scattarelli in Bari, piazza L. di Savoia n.37; 
contro
Comune di Bisceglie, rappresentato e difeso dall’avv. Aldo Loiodice, con domicilio eletto presso Aldo Loiodice in Bari, via Nicolai, n. 29; 
nei confronti di
Rosanna Granieri; 
 
per l’annullamento
– della nota prot. n. 039863 del 27.10.2009, successivamente conosciuta, a mezzo della quale il dirigente f.f. ripartizione amministrativa del comune di Bisceglie, comunicava al ricorrente di non aver superato la prova orale del concorso pubblico per la stabilizzazione di personale non dirigenziale indetto con bando di concorso in data 19.05.2009 per non avere conseguito la votazione minima di 21/30 nel colloquio (terza prova);
– dei verbali della commissione esaminatrice e segnatamente di quello n. 1 in data 13.07.2009 e di quello n. 5 in data 17.09.2009;
– della determinazione del dirigente della ripartizione amministrativa del comune di Bisceglie n. 545 del 22.10.2009 con la quale sono stati approvati i verbali della commissione esaminatrice per la procedura concorsuale di stabilizzazione di n. 14 unità  di collaboratore coordinati e continuativi, nella parte in cui si dà  atto che la ricorrente non ha superato la prova orale per non aver conseguito la votazione minima;
– della deliberazione di gm n. 142 del 13.05.2009 avente ad oggetto regolamento procedure di stabilizzazione ai sensi dell’art. 3 comma 94 lett. b) della l. 24.12.2007 n. 244;
– della determinazione dirigenziale n. 309 del 18.05.2009 avente ad oggetto approvazione bando di concorso e avvio procedura (ex art. 3, comma 94 lett. b) della legge 24.12.2007 n. 244) per la copertura tramite stabilizzazione di personale non dirigenziale già  utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa -di n. 14 posti di “collaboratore professionale amministrativo” -cat. b/3 a -a tempo parziale (30/36) ed indeterminato, nonchè del bando medesimo portante la data del 19.05.2009;
e con motivi aggiunti:
– della deliberazione di giunta municipale n. 418 del 15.12.2009, successivamente conosciuta, avente ad oggetto “modifica parziale piano occupazionale 2009 e dotazione organica provvisoria”, nella parte in cui l’amministrazione resistente ha modificato la dotazione organica dell’ente disponendo la soppressione di n. 3 posti di cat b/3 “collaboratore professionale amministrativo” creati rispettivamente nella ripartizione tecnica, nella ripartizione cultura e turismo e nella ripartizione socio sanitaria e ambientale con deliberazione di g.m. n. 66/2009;
– della deliberazione di giunta municipale n. 425 del 28.12.2009, successivamente conosciuta, avente ad oggetto “modifica parziale piano occupazionale 2009 e dotazione organica provvisoria -rettifica deliberazione di g.m. n. 418 del 15.12.2009”;
– di ogni altro atto ad esse presupposto, connesso, collegato e/o conseguenziale, ancorchè non conosciuto.
 
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Bisceglie;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 31 gennaio 2013 il dott. Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori avv. Giulio Calvani, su delega dell’avv. G. Abbattista e avv. Michele Dionigi, su delega dell’avv. A. Loiodice;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha prestato servizio, con contratti di collaborazione a tempo determinato, per il Comune di Bisceglie, in varie circostanze. E’, cioè, per utilizzare una terminologia ormai comune, un lavoratore un precario.
Con delibera di indirizzo politico (del. di G.M. n. 133/2008), il comune ha manifestato la volontà  di stabilizzare, mediante procedura concorsuale, il personale utilizzato con contratti di collaborazione.
La procedura di stabilizzazione è stata, pertanto, subordinata all’espletamento di un vero e proprio concorso mediante prova scritta, prova teorico-pratica, prova orale.
Il ricorrente non ha superato le prove orali (riportando il punteggio di 19/30 invece che 21/30 -minimo richiesto- ).
Impugna gli esiti a sè sfavorevoli della procedura concorsuale.
Il Comune, nelle proprie difese, eccepisce, in primo luogo la tardività  del gravame allegando (e provando con relativo attestato di pubblicazione a firma del Presidente della commissione, depositato il 16.3.2010) che i risultati della prova orale sono stati resi noti all’esito della seduta, cioè il 9.10.2009, data dalla quale decorrerebbe il termine decadenziale, irrimediabilmente superato perchè il ricorso è stato notificato il 28.12.2009 (rectius portato per la notifica all’ufficiale giudiziario il 24, ma ugualmente tardivo, se si segue la tesi fatta propria dalla difesa dell’amministrazione resistente).
Il ricorso è nel merito infondato, sicchè può prescindersi dall’esame delle eccezioni in rito.
Il ricorrente censura in primo luogo il ricorso ad una procedura selettiva per la stabilizzazione, allegando il contrasto con l’art. 3, co 97, lett. b) L. 244/2007, che non contempla l’uso di tale metodo di reclutamento.
La doglianza non coglie nel segno. La disposizione non esclude tale eventualità , limitandosi a prescrivere che le p.a. predispongano piani per la stabilizzazione.
La procedura concorsuale, peraltro, si concilia al meglio con i principi di cui all’art. 97 cost.
Con ulteriore censura contesta che, in sede di attribuzione del punteggio per prova orale, la commissione abbia violato i criteri valutativi da essa medesima adottati.
Premette che l’organo valutativo si è autodotato di parametri di giudizio, così autovincolandosi.
In particolare il punteggio massimo di 30 attribuibile per la valutazione della prova orale, è stato suddiviso in 5 sub parametri, ciascuno dei quali valutabile da 0 a 6 punti:
– -pertinenza della risposta al quesito da 0 a 6;
– -competenza sull’argomento da 0 a 6;
– -linguaggio tecnico: da 0 a 6;
– -capacità  di orientamento: da 0 a 6;
– -capacità  di sintesi: da 0a 6.
Allega che le materie su cui la prova orale si è svolta sono state 6 e che la commissione (la circostanza emerge dal verbale del 9.10.2009) ha deliberato di attribuire per ciascuna domanda (una in ogni materia oggetto dell’orale) un punteggio da 0 a 5.
Così avrebbe violato i suoi stessi criteri che contemplerebbero un max di 6 punti per ciascuna risposta.
La doglianza non coglie nel segno.
Il vizio di fondo da cui muove l’assunto del ricorrente è evidente.
Egli pretende di applicare a ciascuna risposta (relativa a ogni singola domanda) il punteggio previsto, invece, dai parametri sopraindicati, per la valutazione complessiva della prova orale.
Così non è.
I parametri in questione riguardano il giudizio globale sulla prova orale, avendo di mira una valutazione complessiva delle risposte.
Se si considera che 5 sono i sub parametri, applicandoli a ciascuna delle 6 risposte si ricava, matematicamente, che ciascuna risposta avrebbe consentito l’attribuzione di punteggio da 0 a 1 per ciascun parametro, per un totale massimo di 5 punti, per ciascuna risposta, in relazione a tutti i parametri.
In altri termini ciascuna domanda consentiva l’attribuzione di max 5 punti, uno per ciascun parametro valutativo della risposta, per un totale di massimo 6 punti per ciascun criterio, in relazione alle sei domande poste al candidato.
Parimenti l’ulteriore sub- censura che pretende un’ulteriore parcellizzazione del punteggio (da indicarsi in relazione a ciascun parametro per singola risposta) è infondata, in quanto l’onere di motivazione è soddisfatto, per pacifica giurisprudenza, anche con l’attribuzione di un voto complessivo.
Il ricorso principale, pertanto, non può trovare accoglimento.
Precipitato logico del suo rigetto è la reiezione di quello per motivi aggiunti, con cui si impugnano ulteriori atti.
Le spese possono essere integralmente compensate in ragione della particolarità  delle doglianze esaminate e degli interessi sostanziali fatti valere in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e su quello per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge entrambi.
Spese integralmente compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
Savio Picone, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/02/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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