Processo amministrativo – Impugnazione – Atto dovuto – Tutela cautelare – Non sussistono i presupposti – Fattispecie
 

Qualora venga impugnato un provvedimento avente natura di atto dovuto non sussistono i presupposti per la concessione della tutela cautelare richiesta (nella specie il TAR ha ritenuto insussistenti i presupposti per accordare l’invocata tutela cautelare, stante la natura di atto dovuto del provvedimento impugnato avente ad oggetto l’accertamento dell’inottemperanza ad un’ordinanza di demolizione).


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Vedi TAR, ric. n. 80 – 2013


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N. 00092/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00080/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 80 del 2013, proposto da:

Giuseppe Antonio D’Addetta, rappresentato e difeso dall’avv. Tommaso Dimartino, con domicilio eletto presso Luigi D’Ambrosio in Bari, piazza Garibaldi, 23;

contro
Comune di San Giovanni Rotondo, rappresentato e difeso dall’avv. Michele Natale, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Bari in Bari, Pza Massari; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della “notifica di INOTTEMPERANZA prot. n. 025602 all’Ordinanza di Demolizione opere abusive n. 283 del 30.07.2009 emessa dal Dirigente del Settore LL.PP. e Urbanistica del Comune di San Giovanni Rotondo”;
– di ogni altro provvedimentompresupposto, connesso e conseguente.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di San Giovanni Rotondo;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2013 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori Pierantonio Sagaria e Alessandro Lomuzio;
 

Considerato che, nei limiti della sommaria cognizione propria della presente fase cautelare, non ricorrono nella specie i presupposti per concedere l’invocata tutela cautelare attesa la natura di atto dovuto dell’accertamento dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione, nonchè in considerazione del mancato assolvimento da parte del ricorrente dell’onere di prova in ordine all’esistenza e consistenza del fabbricato rurale preesistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari Sezione Terza respinge l’istanza cautelare di che trattasi.
Spese compensate
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente, Estensore
Rosalba Giansante, Referendario
Roberto Michele Palmieri, Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/02/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)