Pubblica sicurezza – Ordinanza di sgombero – Stato necessità  – Termine congruo

E’ illegittima un’ordinanza di sgombero di un immobile, seppur occupato sine titulo, nella parte in cui non assegna al destinatario, in stato di necessità , un congruo termine per reperire un altro alloggio.

N. 00091/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00088/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 88 del 2013, proposto da:

O. C., rappresentata e difesa dall’avv. Nicola Totaro, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Maria Teresa Bilancia in Bari, via Pavoncelli, n. 133/5;

contro
Comune di Foggia, in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Michele Barbato e Domenico Dragonetti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luigi d’Ambrosio in Bari, piazza Garibaldi, n. 23; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
dell’ordinanza del Dirigente del Servizio Scolastico ed Amministrativo del Comune di Foggia, Dott.ssa Gloria Fazia, prot. n. 101791 dell’08.11.2012, notificata in data 22.11.2012 ” reg. not. 4602, con il quale il medesimo dirigente ha disposto il rilascio dell’immobile comunale facente parte della Scuola Secondaria di I grado “Dante Alighieri”, sito in Foggia alla Via Sant’Alfonso de’ Liguori libero e sgombro da persone e cose entro e non oltre 30 giorni dalla notifica del medesimo provvedimento.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Foggia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2013 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori, gli avv.ti Nicola Totaro e Michele Barbato;
 

CONSIDERATO che, ad un primo esame sommario proprio della fase cautelare, premesso che deve ritenersi che parte ricorrente occupa l’immobile per cui è causa sine titulo, il provvedimento deve ritenersi tuttavia illegittimo nella parte in cui non assegna alla ricorrente stessa un congruo termine per reperire un altro alloggio;
RILEVATO lo stato di necessità  della destinataria degli effetti dell’atto oggetto di gravame;
RITENUTO di accogliere la suindicata domanda incidentale di sospensione a termine e specificatamente fino a 90 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, limitatamente al fine di consentire alla parte ricorrente di reperire un ulteriore alloggio;
RITENUTO quanto alle spese della presente fase cautelare che, alla luce della natura della causa e della qualità  delle parti, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione, nei limiti e nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Rosalba Giansante, Referendario, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/02/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)