Pubblica sicurezza – Extracomunitari – Diniego di rinnovo del permesso di soggiorno – Condanna per uno dei reati previsti nell’art. 380, commi 1 e 2 del c.p.p. – Legittimità 

Considerato che la Legge n. 189 del 2002 ha introdotto, nel comma 3 dell’art. 4 del D.Lgs n. 286 del 1998, il divieto di ingresso nel territorio dello Stato per lo straniero condannato per uno dei reati previsti nell’art. 380, commi 1 e 2 del c.p.p. – anche a seguito di sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p. – deve essere rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno anche allo straniero che si trovi in detta  condizione, sulla scorta di quanto prescritto dall’art. 5, comma 5, primo periodo del D.Lgs. menzionato.


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Vedi TAR, ric. n. 93 – 2013
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N. 00088/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00093/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 93 del 2013, proposto da:

A. F., rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Arnese D’Atteo, con domicilio ex lege presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Segreteria Sezione III, in Bari, Piazza Massari, nn. 6-14;

contro
Ministero dell’Interno – Questura di Bari, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliato per legge in Bari, via Melo, n. 97; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento di rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno, Cat. A.11./2012/ Irnm. n.107/ PS. a firma del Questore di Bari del 19.12.2011, notificato in data 24.10.2012;
– di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorchè non conosciuto.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Questura di Bari;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2013 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori, gli avv.ti Ignazio Lagrotta e Massimo Manzari;
 

CONSIDERATO che, ad un primo esame sommario proprio della fase cautelare, non emergono profili che inducono a ritenere fondato il ricorso, tenuto conto in particolare che con la Legge n. 189 del2002 è stato introdotto, nel comma 3 dell’art. 4 del D.Lgs n. 286 del 1998, il divieto di ingresso nel territorio dello Stato per lo straniero condannato per uno dei reati previsti nell’art. 380, commi 1 e 2 del c.p.p., anche a seguito di sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p. e, conseguentemente, alla luce di quanto prescritto dall’art. 5, comma 5, primo periodo, del medesimo D.Lgs., allo straniero che si trovi in tale condizione deve anche essere rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno (cfr. Consiglio di Stato Sez. VI, sent. n. 2775 del 04-05-2009);
RITENUTO quanto alle spese della presente fase cautelare che, alla luce della natura della causa e della qualità  delle parti, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Rosalba Giansante, Referendario, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/02/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)