Ambiente ed ecologia – Cave e miniere – Attività  di riempimento – Rifiuti non pericolosi – Autorizzazione

L’attività  di riempimento dei vuoti di estrazione di una cava in esercizio con rifiuti diversi da quelli dell’estrazione, quando si sostanzia in un’operazione di recupero ambientale della cava stessa, non è assoggettabile al regime autorizzatorio in materia di discariche di cui all’art. 208 del D.lgs. n.152/2006.
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Vedi Cons. St., sez. V, ordinanza 8 maggio 2013, n. 1667 – 2013; ric. n. 2211 – 2013
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Vedi TAR Bari, Sez. I ,  ric. n. 90 – 2013
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N. 00081/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00090/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 90 del 2013, proposto da:

Edilizia Mastrodonato s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimo F. Ingravalle e Maria Carmela Palermo, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Bari, alla piazza Garibaldi n.63;

contro
Provincia di Bari, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Mariani, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via Amendola n.21; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
-della nota prot. PG 0196033 del 15.11.2012, a firma del Dirigente del Servizio Polizia Provinciale – Protezione Civile e Ambiente della Provincia di Bari, ad oggetto <<D.Lgs. n. 152/2006, artt. 214 e 216. Comunicazione di inizio attività  di recupero rifiuti non pericolosi. Iscrizione nel registro Provinciale.Iter Procedimentale – Archiviazione >>;
-di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorchè non conosciuto;
nonchè per l’accertamento
dell’obbligo, in capo all’Amministrazione Provinciale, di procedere all’iscrizione della Società  ricorrente nel “Registro delle Imprese che effettuano attività  di recupero” ex art. 206, comma 3, D.lgs. n. 152/2006;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia di Bari;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2013 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv.ti Massimo F. Ingravalle e Giuseppe Mariani;
 

Considerato il quadro normativo di riferimento, come recentemente interpretato con circolare del Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare AE/03/2011 versata in atti, ad un sommario esame condivisibile quanto all’interpretazione seguita, l’attività  di riempimento dei vuoti di estrazione con rifiuti diversi da quelli dell’estrazione stessa, quando si sostanzia in un’operazione di recupero ambientale di cava in attività , non è soggetta alla normativa dettata in materia di discariche e, per quel che qui rileva, non è assoggettabile al regime autorizzatorio di cui all’art.208 del d.lgs. n.152/06;
Ritenuto sussistere il periculum in mora, considerato che l’avvio dell’ampliamento della coltivazione della cava in questione è stato espressamente condizionato -nell’autorizzazione rilasciata nel 2011- al piano di recupero ambientale che ha previsto il riempimento dei vuoti di estrazione;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) accoglie l’istanza incidentale e, per l’effetto, sospende l’atto gravato. Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Francesco Cocomile, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/02/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)