Processo amministrativo – Provvedimento endoprocedimentale – Comunicazione inerente esito conferenza di servizi – Atto non immediatamente lesivo – Diniego della tutela cautelare

La comunicazione di natura endoprocedimentale con cui la Regione Puglia ha reso noto alla ricorrente che, nell’ambito di altro procedimento, sono stati rilevati elementi ostativi alla conclusione positiva della conferenza di servizi indetta per il rilascio di autorizzazioni relative al collegamento di impianti FER ad una stazione RTN, non costituisce atto autonomamente lesivo. Per tale motivo non ricorrono i presupposti per la concessione della tutela cautelare.

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Vedi TAR, ric. n. 23 – 2013

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N. 00078/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00023/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 23 del 2013, proposto da:

NCD – Divisione Eolica S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Mescia e Antonio Mescia, con domicilio eletto presso l’avv. Vincenzo Resta in Bari, via Piccinni 210;

contro
Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Tiziana Colelli, con domicilio eletto in Bari, presso l’Avvocatura della Regione Puglia in Lungomare N. Sauro 31; 

e con l’intervento di
ad adiuvandum:
Terna – Rete Elettrica Nazionale S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giancarlo Bruno, Maurizio Carbone e Filomena Passeggio, con domicilio eletto presso gli uffici di Terna S.p.a. in Bari, via Trisorio Liuzzi 195; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della nota del Servizio Energia della Regione Puglia, inviata con posta elettronica in data 31 ottobre 2012, a mezzo della quale è stato comunicato che: “in merito all’autorizzazione della stazione RTN di Torremaggiore .. .. .. il Servizio Assetto Territorio nell’ambito di un altro procedimento ha rilasciato pareri paesaggistici che hanno introdotto elementi ostativi alla conclusione positiva delle conferenze di servizi di tutti gli impianti nella cui STMG figura la suddetta stazione, restando necessariamente subordinate all’autorizzazione della stazione stessa, in mancanza della quale viene meno la fattibilità , e direi anche la ragion d’essere, degli impianti FER”;
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche se non conosciuto.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2013 la dott. Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori avv.ti Giuseppe Mescia, Tiziana Colelli e Giancarlo Bruno;
 

Considerato che, al sommario esame proprio della presente fase, non paiono sussistenti i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare;
Considerato, infatti, che la presente impugnativa investe l’atto di natura endoprocedimentale con il quale la Regione Puglia ha comunicato alla ricorrente che, nell’ambito di altro procedimento, il Servizio Assetto del territorio ha rilevato elementi ostativi alla conclusione positiva delle conferenze di servizi per tutti gli impianti da collegare alla stazione RTN progettata nel territorio del Comune di Torremaggiore;
Ritenuto che tale atto non è dotato, pertanto, di autonoma lesività  per gli interessi della ricorrente;
Ritenuto che ricorrono, comunque, le ragioni che giustificano la compensazione delle spese della fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Francesca Petrucciani, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/02/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)