Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Espropriazione per pubblica utilità   – Impugnazione determinazione provvisoria indennità  – Acquiescenza a dichiarazione di pubblica utilità  e occupazione d’urgenza – Inammissibilità 

E’ inammissibile il ricorso proposto avverso atti del procedimento espropriativo meramente esecutivi (come la determinazione provvisoria dell’indennità  di esproprio o la proroga dei termini di inizio e ultimazione degli espropri) in mancanza di puntuale e tempestiva impugnazione degli atti presupposti immediatamente lesivi (decreto di occupazione temporanea e ulteriori atti del procedimento espropriativo): infatti, quand’anche volesse ritenersi maturato l’effetto caducatorio della dichiarazione di pubblica utilità  per intervenuta consumazione dei termini ivi previsti, tale circostanza non determinerebbe affatto la nullità  dei provvedimenti di occupazione o di esproprio non impugnati, nè della determinazione in tema di provvisoria quantificazione dell’indennità , dovendo viceversa ritenersi in tal caso inverata l’ipotesi dell’illegittimità  per difetto di atto presupposto, con relativo onere di impugnazione e di deduzione del vizio nei termini decadenziali previsti dalla legge.

N. 00201/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01101/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1101 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Angela De Feudis, rappresentato e difeso dall’avv. Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio eletto presso Vito Aurelio Pappalepore in Bari, via Pizzoli, 8; Anna De Feudis, Michele De Feudis, Isabella Di Reda, Maria De Feudis, Anna De Feudis; 

contro
Comune di Bisceglie in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall’avv. Massimo F. Ingravalle, con domicilio eletto presso Massimo F. Ingravalle in Bari, piazza Garibaldi N.63; 

nei confronti di
Edil Cosbu Srl, Edil di Leo Srl, Cofi Srl, Giacomo Pellegrini; 

per l’annullamento della determinazione provvisoria dell’indennita’ di esproprio
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Bisceglie in Persona del Sindaco P.T.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2013 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori Vito Aurelio Pappalepore e Massimo F. Ingravalle.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
Con la domanda in esame, i ricorrenti chiedono la declaratoria di nullità  o, in subordine, l’annullamento della determinazione provvisoria dell’indennità  di esproprio di cui alla determinazione dirigenziale del 29.4.2008, notificata ai ricorrenti in date 21 e 23 maggio 2008.
Con delibera Consiglio Regionale 894/94, la Regione Puglia ha disciplinato la realizzazione di programmi di recupero urbano attraverso accordi di programma con valore di variante agli strumenti urbanistici per le opere relativamente previste.
Il Comune di Bisceglie con delibere C.C. 5/99 e 44/99 ha rispettivamente proceduto alla perimetrazione delle aree interessate e all’approvazione del piano di recupero urbano, approvato con delibera G.R. 1484/2000, anche ai fini dell’ammissibilità  a finanziamento.
Lo schema di accordo di programma approvato dalla Regione Puglia con delibera G.R. 186/2002 è stato recepito dal Comune di Bisceglie con delibera C.C. 51/03.
Dopo l’individuazione dei soggetti attuatori, l’accordo di programma dell’1.4.2003 è stato approvato dalla Regione Puglia con D.P.G.R. 525/03, con l’effetto di dichiarazione di pubblica utilità  di indifferibilità  e urgenza delle opere ivi previste.
In data 14.11.2005 il Comune di Bisceglie ha emesso i provvedimenti relativi alla determinazione provvisoria dell’indennità  e i decreti di occupazione di urgenza, con immissione in possesso – nella specie – in data 16.12.2005.
Con nota del 25.3.2008 il Comune di Bisceglie ha dato negativo riscontro all’istanza diffida notificata dai ricorrenti il 4.2.08, con cui si diffidava dal procedere alla trasformazione del suolo occupato.
Tanto premesso il ricorrente, che ritiene i provvedimenti sopra citati del tutto privi di valore provvedimentale, chiede che ne venga dichiarata la nullità  o in subordine che gli stessi vengano annullati dal Giudice Amministrativo.
A supporto della domanda proposta il ricorrente deduce il seguenti motivi di censura:
1) violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 13 d.p.r. 327/2001, dell’art. 10 l.r. Puglia n. 3 del 22.2.2005. Violazione dei principi generali in tema di procedure espropriative. Violazione delle disposizioni contenute nell’Accordo di programma sottoscritto in data 1.4.2003 e nel D.P.G.R. 525 del 30.7.2003. Incompetenza assoluta. Carenza di potere, carenza dei presupposti, illogicità  manifesta. Sviamento.
Si è costituito in giudizio il Comune di Bisceglie contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.
Con successivo atto i ricorrenti hanno proposto motivi aggiunti, chiedendo dichiararsi la nullità  o, in subordine, annullarsi il D.P.G.R. n. 602/2008, pubblicato sul B.U.R.P. n. 110/2008 relativo alla proroga dei termini fissati dall’Accordo di programma, nonchè delle note dirigenziali con cui il Comune di Bisceglie ha chiesto la proroga dei termini per complessivi due anni e sei mesi.
Il ricorrente a supporto dei motivi aggiunti proposti deduce i seguenti ulteriori motivi di censura:
1) violazione e falsa applicazione dell’art. 7 l. 241/1990 per mancata comunicazione di avvio del procedimento. Violazione dell’art. 11 del D.P.R. 327/2001. Eccesso di potere per erronea presupposizione, illogicità , difetto di motivazione.
2) violazione e falsa applicazione degli artt. 13, comma 5, D.P.R. n. 327/2001. Violazione dei principi generali in materia di proroga. Violazione delle disposizioni contenute nell’Accordo di programma sottoscritto in data 1.4.2003 e nel D.P.G.R. 525 del 30.7.2003. Carenza di potere, carenza dei presupposti, illogicità  manifesta. Sviamento.
3) violazione dell’art. 3 l. 241/1990, eccesso di potere, difetto di motivazione. Sviamento. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento, difetto dei presupposti.
4) violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 5, D.P.R. 327/2001. Eccesso di potere per erronea presupposizione, illogicità , travisamento, carente ed erronea istruttoria, difetto di motivazione.
Dopo il deposito di memorie conclusionali e di replica, il ricorso, all’udienza del 10 gennaio 2013, è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
Occorre anzitutto prendere atto della dichiarazione a firma della ricorrente De Feudis Angela relativa alla declaratoria di sopravvenuto difetto di interesse in ordine al ricorso in esame, depositato in data 2.5.2012, con conseguente declaratoria di improcedibilità  del ricorso, con compensazione delle spese di giudizio, relativamente alla posizione della ricorrente De Feudis Angela.
Il ricorso, con riferimento alla posizione di interesse degli altri ricorrenti, De Feudis Anna (n. 1967), De Feudis Michele, De Feudis Maria, Di Reda Isabella e De Feudis Anna (n. 1963), è infondato e non meritevole di accoglimento.
Ed invero i ricorrenti pretendono di inferire la nullità  di diritto degli atti impugnati in quanto non si sarebbe provveduto al completamento dei lavori nel prescritto termine di 36 mesi, in conformità  delle espresse previsioni contenute nell’atto di approvazione regionale e in conformità  delle previsioni di cui agli artt. 12 e 13 del D.P.R. 327/2001.
Alla stregua di quanto sopra i lavori di attuazione si sarebbero dovuti concludere entro la data del 7.8.2006.
Dall’inutile decorso dei termini discenderebbe in via automatica la nullità  degli atti impugnati.
Occorre anzitutto premettere che l’azione impugnatoria, proposta dai ricorrenti solo in via subordinata rispetto all’azione di declaratoria di nullità , risulta anzitutto inammissibile, prima che infondata.
Ed invero, gli atti oggetto di impugnazione vengono erroneamente individuati dal ricorrente nella determinazione provvisoria dell’indennità  di esproprio, nelle due note con cui il Comune di Bisceglie ha richiesto una proroga dei termini, nella delibera C.C. di Bisceglie n. 51/03 nella parte in cui ha modificato i termini di inizio e di ultimazione dei lavori e degli espropri e, infine, nel D.P.G.R. 602/08 relativo alla proroga dei termini di cui sopra.
Costituisce principio consolidato quello dell’onere del ricorrente di corretta puntuale individuazione degli atti lesivi, oltre che quello della loro rituale impugnazione nei termini.
Nel caso di specie non risultano oggetto di impugnazione nè i decreti di occupazione temporanea, nè gli ulteriori atti del procedimento espropriativo, rispetto ai quali i ricorrenti hanno prestato evidentemente acquiescenza.
Tali atti non risultano nè impugnati nei termini nè impugnati in questa sede mentre risulta incontrovertibile la loro immediata lesività  e la loro centralità  rispetto alla presunta lesione degli interessi fatti valere dai ricorrenti.
Ed infatti, quand’anche volesse assumersi una intervenuta consumazione dei termini previsti e ritenersi altresì conseguentemente maturato l’effetto caducatorio della dichiarazione di pubblica utilità , tali circostanze non determinerebbero affatto – contrariamente agli assunti dei ricorrenti – l’automatica nullità  dei provvedimenti di occupazione o di esproprio (non impugnati) nè delle determinazioni in tema di provvisoria quantificazione dell’indennità , dovendosi viceversa ritenere in tal caso – quand’anche volesse accedersi alla tesi sostenuta dai ricorrenti – inverata l’ipotesi della illegittimità  per difetto di atto presupposto, con relativo onere di impugnazione e di deduzione del vizio nei termini decadenziali previsti dalla legge.
Sotto tale profilo rileverebbe in senso decisivo e assorbente l’omessa impugnazione dei provvedimenti immediatamente lesivi.
Deve infatti rilevarsi che i ricorrenti impugnano provvedimenti privi di autonoma portata lesiva o esecutivi degli atti lesivi, viceversa non impugnati in questa sede.
Ed invero, come rilevato dalla difesa del Comune di Bisceglie, la determinazione dirigenziale del 29.4.2008 contiene la determinazione provvisoria dell’indennità  di esproprio, le note 11964/08 e 17715/08 rappresentano note interlocutorie con cui l’Amministrazione ha riscontrato note dei ricorrenti.
Inoltre, con riferimento all’impugnazione della delibera consiliare 51/03 risulta a sua volta non supportata da alcun interesse, atteso che i ricorrenti assumono che con tale delibera il Comune di Bisceglie avrebbe unilateralmente disposto una modifica dei termini di inizio e fine dei lavori e degli espropri, non avvedendosi che il D.P.G.R. 525/03, peraltro a sua volta non impugnato, recante approvazione definitiva dell’accordo di programma ha sostanzialmente recepito detta deliberazione.
Quanto al ricorso per motivi aggiunti, deve rilevarsi che i ricorrenti, in disparte la reiterazione dell’impugnazione di note interlocutorie e di mera comunicazione, impugnano il D.P.G.R. 602 del 30.6.2008 con il quale è stata accolta la motivata istanza di proroga per complessivi anni due e mesi sei avanzata dal Comune di Bisceglie, deducendo che tale provvedimento sarebbe intervenuto quando la dichiarazione di pubblica utilità  aveva già  consumato i suoi effetti.
Rileva in proposito il Collegio che l’impugnazione risulta per tale parte oltre che inammissibile, in ragione dell’omessa impugnazione di atti presupposti, anche infondata, atteso che gli effetti di dichiarazione di pubblica utilità  decorrono dalla data del decreto di approvazione definitiva dell’accordo di programma e, quindi, dal 30.7.2003 (D.P.G.R. 525/2003).
Il ricorso quindi risulta in parte inammissibile, relativamente all’impugnazione di atti di mera comunicazione, nonchè in relazione alla mancata impugnazione di atti presupposti immediatamente lesivi, per altra parte anche infondato nel merito in considerazione del fatto che la proroga dei termini è stata richiesta ed è intervenuta nel corso della perdurante efficacia della dichiarazione di pubblica utilità  e prima che il termine originario, decorrente dall’approvazione definitiva dell’accordo di programma, fosse spirato.
In tal senso deve dunque provvedersi.
Le spese di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 2.500,00, oltre accessori di legge, seguono la soccombenza e vanno dunque poste a carico dei ricorrenti in solido fra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
– lo dichiara improcedibile relativamente all’impugnazione proposta da De Feudis Angela;
– dichiara compensate le spese di giudizio fra De Feudis Angela e il Comune di Bisceglie;
-con riferimento all’impugnazione proposta dagli altri ricorrenti, in parte lo dichiara inammissibile e in parte lo respinge, nei termini di cui in motivazione;
-condanna De Feudis Anna (n. 12.12.1967), De Feudis Michele, De Feudis Maria, Di Reda Isabella e De Feudis Anna (n. 23.5.1963), in solido fra loro al pagamento, in favore del Comune di Bisceglie delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 2.500,00, oltre i.v.a. e c.p.a.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Francesca Petrucciani, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/02/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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