1. Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Nomina commissario ad acta – Nomina consulente tecnico esterno – Necessità autorizzazione Giudice
2. Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Commissario ad acta – Ausiliario Giudice – Onorari, indennità e rimborso spese.
3. Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Commissario ad acta – Rimborso spese – Onere presentazione nota specifica
4. Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Commissario ad acta – Liquidazione onorari – Impossibilità determinazione valore controversia
1. L’attività di consulente tecnico prestata da un professionista esterno all’Amministrazione in favore del Commissario ad acta e in difetto di autorizzazione del Giudice rimane esclusivamente a carico del Commissario ad acta; nella specie, infatti, deve ritenersi che la designazione del Presidente della Giunta regionale con facoltà di delega all’assessore regionale competente per materia sia supportata dalla consapevolezza della possibilità di utilizzazione, nell’espletamento dell’incarico, di professionalità interne all’Amministrazione regionale, sicchè non appare comprensibile e giustificabile la scelta del Commissario ad acta, peraltro non autorizzata dal Giudice, di avvalersi a sua volta quale consulente tecnico di un professionista esterno all’Amministrazione.
2. Alla stregua del disposto di cui all’art. 57 del T.U. spese di giustizia, il Commissario ad acta è equiparato agli ausiliari del magistrato ai fini della liquidazione degli onorari, delle indennità e del rimborso delle spese.
3. E’ escluso il rimborso delle spese del Commissario ad acta in caso di mancato assolvimento dell’onere di presentazione di nota specifica corredata della relativa documentazione di riferimento, che non consente al magistrato di accertare quali siano le spese necessariamente correlate all’assolvimento dell’incarico e quelle viceversa non necessarie e quindi non rimborsabili.
4. Ai fini della liquidazione degli onorari del Commissario ad acta occorre fare riferimento al D.M. 30.5.2002, attuativo dell’art. 2, legge n. 319/1980; ove non si possano applicare i criteri di liquidazione a percentuale rispetto al valore del bene o altra utilità , per l’impossibilità di determinare il suo valore, occorre fare riferimento al criterio dei liquidazione degli onorari a vacazione ex art. 4, legge n. 319/1980.
N. 00200/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01420/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1420 del 2006, proposto da:
Spezzati Salvatore, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Paccione, con domicilio eletto presso Luigi Paccione in Bari, via Q.Sella, 120;
contro
Comune di Foggia, rappresentato e difeso dagli avv.ti Michele Barbato, Antonio Puzio, con domicilio eletto presso Michele Barbato in Bari, c/o L.D.Ambrosio p.zza Garibaldi,23;
per l’annullamento
esecuzione sent.T.A.R.Puglia-Bari-n.1935/05-sez.III
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Foggia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2013 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori Anna Baglivo, Michele Barbato e Leonilde Francesconi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con sentenza di questo Tribunale Sezione III n. 1935/05 è stata dichiarata l’illegittimità del silenzio formatosi sull’istanza diffida notificata dal ricorrente il 17.12.2004, con conseguente obbligo del Comune di Foggia di concludere il procedimento relativo all’approvazione di un piano urbanistico (c.d. Piano comunale dei trattuli).
Con successiva sentenza 1261/07 la III Sezione del T.A.R. Bari ha accolto il ricorso per ottemperanza, nominando quale Commissario ad acta il Presidente della Giunta regionale con facoltà di delega all’assessore competente, al fine di adottare gli atti conclusivi del procedimento, con spese a carico del Comune di Foggia.
Nelle more dell’espletamento dell’attività commissariale, con istanza del 14.1.2009, il Commissario ad acta designato nella persona dell’assessore regionale Guglielmo Minervini ha rappresentato che era intervenuto in favore del ricorrente il rilascio del permesso di costruire relativamente al progetto dal medesimo presentato.
Con ordinanza 34/09 il Tribunale ha confermato l’obbligo di provvedere da parte del Commissario, entro il termine prorogato stabilito nell’ordinanza Sezione III n. 176/08.
In data 13.10.2009 il ricorrente ha depositato atto di rinuncia a tutti gli atti del giudizio nonchè agli effetti dei favorevoli provvedimenti giurisdizionali.
Con sentenza 20/2010 la III Sezione ha dato atto della rinuncia al ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Foggia nonchè al pagamento in favore della Regione Puglia delle spese sostenute dal Commissario ad acta incaricato liquidate in complessivi euro 90.000,00, così come richiesto dal Commissario medesimo.
Con ricorso notificato il 27.10.2010 il ricorrente ha proposto appello innanzi al Consiglio di Stato avverso la predetta sentenza (r.g. 9552/2010).
Nelle more della decisione dell’appello l’architetto Arturo Cucciolla, in qualità di ausiliario tecnico del Commissarioad acta, ha richiesto – a sua volta – la liquidazione del compenso dovutogli pari ad euro 50.000,00.
Con atto notificato il 2.1.2012 la Regione, a mezzo dell’Avvocatura regionale, ha notificato formale atto di precetto, cui ha fatto seguito il ricorso in opposizione notificato dal ricorrente il 6.1.2012 (r.g. 320/2012) pendente innanzi al Tribunale di Foggia Giudice dell’Esecuzione.
Con sentenza 2048/2012 del 6.4.2012 il Consiglio di Stato IV Sezione ha accolto parzialmente l’appello proposto dal ricorrente avverso la sentenza T.A.R. Puglia Sez. III 20/2010, rilevando la erroneità della quantificazione e liquidazione delle spese e competenze in favore del Commissario ad acta, con rinvio al T.A.R. Puglia Bari per le nuove determinazioni.
Dopo la costituzione in giudizio della Regione Puglia ed il deposito di memorie conclusive, all’Udienza del 10 gennaio 2013 il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
Rileva anzitutto il Tribunale che è fondata la preliminare eccezione di inammissibilità della costituzione in giudizio della Regione Puglia, che non è parte del processo per difetto dei presupposti di legittimazione e di interesse, con conseguente estromissione dal giudizio.
Quanto al merito, rileva il Collegio che il thema decidendi risulta circoscritto alla mera quantificazione e liquidazione del compenso spettante al Commissario ad acta e al suo consulente tecnico, architetto Cucciolla.
Deve anzitutto rilevarsi che la designazione del Presidente della Giunta regionale con facoltà di delega all’assessore regionale competente per materia deve ritenersi supportata dalla consapevolezza della possibilità di utilizzazione, nell’espletamento dell’incarico di che trattasi, di professionalità interne all’Amministrazione regionale.
In conseguenza di quanto sopra, non risulta comprensibile nè giustificabile la scelta del Commissario ad acta, scelta peraltro non autorizzata dal Giudice, di avvalersi quale consulente tecnico di un professionista esterno all’Amministrazione, nella specie l’Architetto Arturo Cucciolla.
L’attività professionale prestata dal predetto professionista in favore del Commissario ad acta, anche a prescindere dall’opinabilità della scelta del consulente al di fuori delle professionalità interne all’Amministrazione, non risulta comunque supportata da alcuna autorizzazione del Giudice, come risulta dal chiaro tenore della sentenza della III Sezione n. 1261/07.
Tale circostanza appare del tutto logica ove si consideri che l’individuazione del Commissario ad acta nella persona dell’assessore regionale al ramo costituisce circostanza di per sè idonea ad escludere qualsivoglia necessità di apporti professionali dall’esterno.
Senza peraltro considerare che il predetto incarico, comunque mai autorizzato, non risulta supportato dal alcun contratto d’opera o di conferimento di incarico, configurandosi detta attività professionale del consulente esterno come radicalmente nulla ai fini che qui rilevano, quand’anche potessero superarsi le pregiudiziali e ostative ragioni rivenienti dall’assoluto difetto di autorizzazione da parte del Giudice in ordine alla possibilità di avvalersi di consulente esterno in genere.
Tale attività professionale, eventualmente prestata in favore del Commissario ad acta e in difetto di autorizzazione, deve pertanto restare esclusivamente a carico del Commissario ad acta medesimo.
Deve ulteriormente rilevarsi che non risultano in atti depositate note specifiche relative alle spese sostenute dal Commissario ad acta; ciò preclude al Collegio di liquidare in favore dello stesso le spese vive eventualmente sostenute.
Occorre pertanto unicamente procedere alla quantificazione e liquidazione, secondo i criteri indicati nella citata sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV n. 2048/2012, dei soli onorari in favore del solo Commissario ad acta, il quale – anche sulla base di tutta l’attività nel frattempo posta in essere dallo stesso Comune di Foggia – infine con provvedimento n. 4 del 18.9.2008 ha provveduto all’adozione del “piano comunale trattuli”.
Alla stregua del disposto di cui all’art. 57 del T.U. Spese di giustizia, il Commissario ad acta è equiparato agli ausiliari del magistrato ai fini della liquidazione degli onorari, delle indennità e del rimborso delle spese.
Come già sopra evidenziato presupposto necessario e imprescindibile per la liquidazione del rimborso delle spese è costituito dall’assolvimento dello specifico onere di presentazione di nota specifica corredata della relativa documentazione di riferimento, al fine di consentire al magistrato di accertare quali siano le spese necessariamente correlate all’assolvimento dell’incarico e quelle viceversa non necessarie e quindi non rimborsabili; nel caso in esame il mancato assolvimento di detto onere costituisce circostanza di per sè esaustiva nel senso di escludere il rimborso di eventuali spese.
Ai fini della liquidazione degli onorari occorre fare riferimento alle tabelle di cui al D.M. 30.5.2002, attuativa dell’art. 2 della legge 8.7.1980 n. 319.
Come chiaramente evidenziato nella citata sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV n. 2048/2012, nel caso di specie non è possibile applicare i criteri di liquidazione degli onorari a percentuale rispetto al valore del bene o altra utilità , anche in considerazione della strumentalità del piano di che trattasi rispetto al permesso di costruire, già peraltro rilasciato in favore del ricorrente indipendentemente dalla approvazione del “piano trattuli” e della conseguente impossibilità di determinare il valore del bene oggetto della controversia neanche con riferimento alla indiretta sua utilità rispetto al titolo edilizio.
Conseguentemente occorre fare riferimento al criterio di liquidazione degli onorari a vacazione, ai sensi dell’art. 4 della l. 319/1980.
Alla stregua di quanto sopra si ritiene equo stimare il tempo impiegato per gli adempimenti e per lo studio della pratica in n. 1000 vacazioni (per complessivi euro 8.156,53), nonchè ulteriori 500 vacazioni relative all’adozione del provvedimento finale (decreto n. 4 del 18.9.2008) e degli adempimenti successivi (per complessivi euro 4.081,53), per un totale dovuto pari ad euro 12.238,06.
Ricorrono ragioni equitative per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, vista la sentenza C.d.S. Sez. IV n. 2048/2012, ad integrazione e modifica della sentenza T.A.R. Puglia Bari Sez. III n. 20/2010, così provvede:
– dichiara inammissibile la costituzione in giudizio dell’Ente Regione Puglia;
– liquida in favore del Commissario ad acta designato nella persona del dott. Guglielmo Minervini, per delega da parte del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, a titolo di onorari e competenze per l’attività prestata, la complessiva somma di euro 12.238,06;
– disattesa e respinta ogni altra istanza, ivi compresa quella di liquidazione di onorari e competenze in favore del consulente del Commissario ad acta Arch. Cucciolla.
Spese interamente compensate tra tutte le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2013 con l’intervento dei magistrati:
Pietro Morea, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Francesca Petrucciani, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/02/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)