Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Procedura esecutiva nei confronti di Comune in stato di dissesto – Inammissibilità 

Rientra nel novero delle “procedure esecutive” di cui all’art. 248, comma 2, del T.U.E.L. anche quella per l’ottemperanza al giudicato prevista dall’art. 112 c.p.a. Ne consegue che, qualora il Comune debitore abbia dichiarato il dissesto, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell’ente per i debiti che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione e, conseguentemente, le procedure esecutive pendenti alla data di dichiarazione di dissesto devono essere dichiarate estinte d’ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell’importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese.

N. 00192/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01636/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1636 del 2012, proposto da: 
Comune di Vieste, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Michele Fusillo, con domicilio eletto presso l’avv. Domenico Antonio Gambatesa in Bari, al corso Cavour n.208; 

contro
Comune di San Nicandro Garganico, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Michele D’Avolio, con domicilio eletto presso l’avv. Mauro Gargano in Bari, alla via Putignani n.7; 

per l’ottemperanza
al D.I. n. 276/2011 (crediti per tributi smaltimento r.s.u.);
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di San Nicandro Garganico;
Viste le memorie difensive;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2013 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv.ti Stefano Caressa, per delega dell’avv. Michele Fusillo e Michele D’Avolio;
 

Rilevato che il Comune resistente ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi e per gli effetti dell’art.246 T.U.E.L., giusta deliberazione del Commissario prefettizio n.1 del 7.12.2012;
Considerato che, ai sensi del successivo art.248, comma 2, “dalla data di dichiarazione di dissesto e sino all’approvazione del rendiconto di cui all’art.256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell’ente per i debiti che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione” ; e, conseguentemente, “le procedure esecutive pendenti alla data di dichiarazione di dissesto¦sono dichiarate estinte d’ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell’importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese”;
Ritenuto che, nonostante la genericità  della lettera della norma sopra citata, nel novero delle “procedure esecutive” sia da ricomprendere anche quella per l’ottemperanza al giudicato di cui all’art. 112 c.p.a. e che, pertanto, non resti al Collegio che dichiarare l’estinzione del presente giudizio, ordinando l’inserimento nella massa passiva dell’importo del debito accertato con il decreto ingiuntivo in epigrafe ;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto e ordina che l’importo del debito accertato con il decreto ingiuntivo n.276/2011 venga inserito nella massa passiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Francesco Cocomile, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/02/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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