1.   Edilizia ed urbanistica – Edilizia residenziale pubblica – Assegnazione di  alloggi – Requisiti – Punteggio


2.   Edilizia ed urbanistica – Edilizia residenziale pubblica – Assegnazione di alloggi – Requisiti – Punteggio – artt. 6 e 10 L.R. Puglia n. 54/1984

1. Nell’ambito delle procedure per l’assegnazione in locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica vige il principio generale, immanente al sistema delle gare pubbliche, secondo cui il possesso dei requisiti richiesti deve perdurare dal momento della presentazione della domanda fino all’aggiudicazione definitiva.


2. Ai fini dell’assegnazione in locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai sensi degli artt. 6 e 10 della L.R. Puglia n. 54/1984, non ha alcuna incidenza sulla posizione in graduatoria il mutamento delle condizioni soggettive dei concorrenti tra il momento dell’approvazione della graduatoria definitiva e quello dell’assegnazione, sempre che  restino immutate le condizioni oggettive (nella specie, secondo il TAR, la situazione oggettiva del ricorrente era mutata in quanto, a seguito dello sfratto, divenuto esecutivo, egli aveva dovuto lasciare l’immobile e  affittare un altro, sicchè il punteggio aggiuntivo specifico per la situazione di emergenza da sfatto imminente doveva essere cancellato).

N. 00191/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00635/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 635 del 2007, proposto da: 
Lepore Margherita, rappresentata e difesa dall’avv. Angelo Martino, con domicilio eletto in Bari presso lo studio del prof. avv. Domenico Garofalo, alla via Dante n.396; 

contro
Comune di Mola di Bari, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Pietro D’Egidio, con domicilio eletto presso l’avv. Pierpaolo Petruzzelli in Bari, al corso V. Veneto n.8; Commissione Assegnazione Alloggi c/o Comune di Acquaviva; 

nei confronti di
Bellomo Domenico, rappresentato e difeso dall’avv. Donato Sciannameo, con domicilio eletto presso l’avv. Salvatore Castellaneta in Bari, alla via De Rossi n.200; 

per l’annullamento
-della graduatoria definitiva dei concorrenti al Bando di concorso integrativo n.6 dell’anno 2005 indetto dal Comune di Mola di Bari ai sensi dell’art. 3 della l.r. 20.12.1984 n. 54 e successive modificazione ed integrazioni, per l’assegnazione in locazione semplice degli alloggi di edilizia residenziale pubblica che si renderanno disponibili nel Comune di Mola di Bari, salvo eventuali riserve di alloggi previste dalla legge, affissa all’albo pretorio del Comune di Mola di Bari sino al 2 Marzo 2007;
-di tutti gli atti ad essa graduatoria presupposti e conseguenti;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Mola di Bari e del sig. Domenico Bellomo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2013 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv.ti Giuseppe Longo, per delega dell’avv. Angelo Martino; Pietro D’Egidio; Donato Sciannameo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1. Con atto notificato in data 30.4.2007 la sig.ra Lepore proponeva ricorso per l’annullamento della graduatoria definitiva relativa al Bando di concorso integrativo n.6 dell’anno 2005, indetto dal Comune di Mola di Bari – ai sensi dell’art. 3 della l.r. 20.12.1984 n. 54 – per l’assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
La ricorrente, risultata prima classificata nella graduatoria provvisoria con l’attribuzione di n.14 punti complessivi, in sede di compilazione della graduatoria definitiva si vedeva retrocedere all’86° posto in virtù della sottrazione di n.8 punti; di questi, 6 coincidenti con il punteggio originariamente assegnatole in quanto destinataria -al momento della presentazione della domanda- di provvedimento di sfratto esecutivo. Su quest’ultimo profilo si appuntano le contestazioni dell’interessata.
Si costituivano in giudizio sia l’Amministrazione comunale che il controinteressato sig. Bellomo con atti depositati -rispettivamente- in data 10 luglio 2007 e 28 luglio 2008.
All’udienza del 9 gennaio 2013 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. Si prescinde dalla preliminare eccezione di inammissibilità  per genericità  delle censure, formulata dalla difesa dell’Amministrazione intimata, perchè il ricorso è infondato nel merito.
La ricorrente lamenta la sottrazione dei predetti sei punti sul presupposto che il possesso dei requisiti debba essere cristallizzato al momento di presentazione della domanda di partecipazione; momento in cui possedeva il requisito controverso.
La tesi non può tuttavia trovare accoglimento, sia alla stregua dei generali principi in materia di gare, secondo i quali il possesso dei requisiti richiesti deve perdurare fino all’aggiudicazione; sia alla luce del dato testuale e della ratio delle disposizioni della l.r. n. 54/1984, che disciplinano la specifica materia.
L’attribuzione del predetto punteggio aggiuntivo si giustifica infatti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 della richiamata legge regionale (il cui precetto è stato riportato nel bando), per l’imminenza dello sfratto e trova, dunque, fondamento nell’esigenza di privilegiare i soggetti che siano in procinto di perdere l’abitazione; è cioè tale urgenza a giustificare, nell’ottica del legislatore, l’attribuzione di una specifica priorità .
Nella fattispecie in esame, tra l’aggiudicazione provvisoria e quella definitiva, poichè, dopo varie proroghe anche di legge, lo sfratto intimatole è divenuto esecutivo, la ricorrente ha dovuto rilasciare l’immobile che deteneva in locazione e – da quanto emerge dal verbale della Commissione – ha stipulato un nuovo contratto di affitto; circostanza, quest’ultima, che ha determinato ipso facto la cessazione della situazione di particolare emergenza che la legge ha inteso tutelare attraverso l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo specifico.
Le rilevate circostanze dell’intervenuto rilascio dell’immobile in data 10 agosto 2006 e della stipula del nuovo contratto non state in effetti oggetto di contestazione da parte della ricorrente.
Del resto, ad analoga conclusione si perviene anche alla luce del dato testuale della normativa regionale in esame.
L’art. 6 della l.r. n. 54/84 include espressamente il requisito in contestazione (si ribadisce: l’essere destinatari di un provvedimento esecutivo di sfratto) tra le “condizioni oggettive” cui viene assegnato un punteggio per la redazione delle graduatorie di assegnazione; e il successivo art.10, al comma 2, prende espressamente in considerazione l’ipotesi del mutamento delle “condizioni soggettive” dei concorrenti tra il momento dell’approvazione della graduatoria definitiva e quello dell’assegnazione, escludendo che possano avere incidenza alcuna sulla relativa posizione in graduatoria ove, per quel che qui rileva, restino immutate – testualmente – “..le condizioni oggettive”.
Da tale disposizione si evince, allora, senza alcun margine di dubbio interpretativo, che, in ogni caso, la conservazione del punteggio provvisoriamente conseguito e della relativa posizione in graduatoria, presuppone comunque che le condizioni oggettive rimangano immutate fino all’assegnazione.
3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il gravame deve dunque essere respinto. Sussistono tuttavia giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio, considerata la particolare natura della controversia.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Francesco Cocomile, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/02/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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