1. Accesso ai documenti della p.A. – Procedimento – Rilascio – Ufficio  competente


2. Accesso ai documenti della p.A. – Procedimento – Istanza – Destinatario

1. A seguito di un’istanza di accesso ai documenti della p.A., è tenuto al rilascio degli atti oggetto di ostensione sia l’ufficio che li ha formati, sia quello che li detiene stabilmente.


2. Ai fini della validità  dell’istanza di accesso è sufficiente che venga rivolta all’Amministrazione, non essendo il richiedente onerato dell’individuazione specifica dell’ufficio tenuto all’ostensione; tanto si desume anche dal contenuto dell’art. 6, comma 2, D.P.R. n. 184/2006 alla cui stregua la richiesta formale di accesso presentata ad Amministrazione “diversa” da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso è dalla stessa trasmessa a quella competente.
 
*


“La sentenza n. 184/2013 è identica nella massima”.

N. 00183/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01403/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1403 del 2012, proposto dalla Arpex Accessori di Musti Catalco S.n.c., rappresentata e difesa dall’avv. Marco Palieri, con domicilio eletto in Bari, via Venezia n. 14; 

contro
Comune di Barletta; 

per l’annullamento
della nota prot. n. 57123 del 7 settembre 2012, successivamente ricevuta, del Dirigente del Settore ambiente e servizi pubblici del Comune di Barletta e degli atti ad esso comunque connessi;
per la condanna
del Comune di Barletta a consentire l’accesso agli atti richiesto dalla ricorrente con istanza del 23 agosto 2012 (prot. n. 54243).
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2013 il cons. Giuseppina Adamo e udito l’avv. Marco Palieri;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
La società  Arpex Accessori premette di essere titolare di un accesso pedonale, regolarmente autorizzato, sulla via dei Muratori n. 12 e, perciò, ha chiesto al Comune di Barletta in data 30 aprile 2012 la rimozione di alcuni cumuli di terra che impediscono il passaggio.
Con nota 12 giugno 2012 prot. 39.407, il Dirigente del Settore ambiente e servizi pubblici domandava al Settore demanio e patrimonio, Servizio manutenzioni, chiarimenti sulla titolarità  pubblica del suolo.
Vista la successiva inerzia dell’Amministrazione, con istanza 23 agosto 2012 prot. n. 54243, l’interessata richiedeva copia della nota di riscontro del Settore demanio e patrimonio.
Con atto 7 settembre 2012 prot. n. 57123, il Dirigente del Settore ambiente e servizi pubblici così rispondeva: “lo scrivente Settore non può dare seguito alla vs. richiesta indicata in oggetto, in quanto non titolare dell’atto di cui si chiede copia”. Con ciò sostanzialmente negava l’accesso.
L’istante allora ha sollecitato il riesame della propria pretesa all’ostensione del documento, sulla base delle argomentazioni poi riprese nel ricorso dell’esame, con il quale ha adito questo Tribunale ai sensi dell’articolo 116 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104.
Si deve osservare innanzi tutto che l’istante vanta un interesse diretto, attuale e concreto alla conoscenza dell’atto richiesto, in quanto titolare dell’accesso pedonale su via dei Muratori al n. 12 il cui passaggio è ostacolato d’alcuni cumuli di terra. La relativa rimozione presuppone la definizione del regime proprietario del suolo.
A fronte di tale posizione nessuna rilevanza assume il fatto che il Settore ambiente e servizi pubblici non abbia formato il documento (ma che sia il destinatario della citata nota del Settore demanio e patrimonio, Servizio manutenzioni), poichè, ai sensi dell’articolo 25, secondo comma, della legge 7 agosto 1990 n. 241, è tenuto al rilascio sia l’autore dell’atto sia colui che lo detiene stabilmente.
D’altra parte, neppure è ingiustificabile un “rimpallo” tra le diverse articolazioni amministrative in merito all’accesso alla documentazione, dovendo l’istante semplicemente rivolgere la propria richiesta all’Amministrazione, senza essere onerato dell’individuazione specifica dell’ufficio tenuto all’ostensione, tant’è che, a norma dell’articolo 6, comma secondo, del D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184, la richiesta formale di accesso presentata ad Amministrazione “anche diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso, è dalla stessa trasmessa a quella competente” (Consiglio di Stato, Sez. V, 26 febbraio 2010, n. 1150).
àˆ evidente perciò che il rifiuto dall’Amministrazione municipale non si presenta giustificato e che dev’essere pertanto ordinato il rilascio del documento.
In conclusione, si ritiene di dover accogliere il ricorso in epigrafe, con condanna del Comune di Barletta al pagamento delle spese processuali, secondo il criterio della soccombenza, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Comune di Barletta di consentire alla ricorrente l’accesso, mediante estrazione di copia, al documento richiesto con istanza del 23 agosto 2012, entro il termine di 30 giorni dalla data di notificazione e/o di comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Condanna il Comune di Barletta al pagamento delle spese di giudizio, nella misura di euro 1.000,00, oltre CU, CPI e IVA, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Desirèe Zonno, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/02/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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