Giurisdizione – Appalto – Rigetto richiesta di corrispettivi – Giurisdizione del G.A. – Non sussiste – Ragioni

Alla luce dei principi quieti enucleati dalla giurisprudenza civile e amministrativa, v’è la giurisdizione del giudice ordinario per tutte quelle controversie in materia d’appalto instaurate a seguito della stipula del contratto e riguardanti la mancata liquidazione dei corrispettivi in favore  dell’appaltatore.

N. 00172/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01523/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1523 del 2010, proposto da: 
Consorzio Agorà  – Consorzio Cooperative Sociali, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Giuseppe Decollanz, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, al corso Mazzini n.166/B; 

contro
Comune di Modugno, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Cristina Carlucci, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Puglia in Bari, alla piazza Massari; 

per l’annullamento
-della nota del Comune di Modugno – III Sett. Lav. Pubbl. – del 10/8/2010 prot. n. 41670, comunicata alla ricorrente solo in data 22/09/2010, con la quale il Dirigente del III Settore respingeva le richieste della ricorrente come formulate nell’atto di significazione e comunicazione stragiudiziale notificato in data 29/7/2010;
-della nota del Comune di Modugno – I Sett. Uff. Legale e Contratti – del 7/9/2010 prot. n.45022, comunicata alla ricorrente solo in data 22/9/2010, con la quale veniva trasmessa la nota impugnata al precedente punto 1;
-di ogni altro atto causalmente e/o teleologicamnete connesso con i provvedimenti impugnati e/o agli stessi riconducibili, conseguenti e/o preliminari, pur allo stato non conosciuti;
nonchè per l’accertamento e la declaratoria
del diritto della ricorrente a vedersi corrispondere la complessiva somma di € 64.457,48, pari alla differenza tra il corrispettivo contrattualmente determinato per i servizi di “di pulizia straordinaria per il ripristino e decoro urbano di immobili Comunali e aree cittadine periferiche” espletati ininterrottamente in favore del Comune di Modugno dall’1/6/2008 al 20/6/2010, come meglio innanzi specificato, e quanto in effetti dal Comune di Modugno corrisposto nel corso dell’affidamento;
nonchè per il risarcimento del danno
ingiustamente subito dalla ricorrente a causa della minore somma percepita a fronte di una maggiore e legittima spettante;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Modugno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2013 la dott.ssa Giacinta Serlenga e udito per la parte ricorrente il difensore avv. Luigi Giuseppe Decollanz;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 20 ottobre 2010 il Consorzio Agorà , aggiudicatario dei servizi di pulizia straordinaria per il ripristino e il decoro urbano di immobili comunali e di aree cittadine e periferiche, ha impugnato il provvedimento in epigrafe meglio specificato, con il quale l’Amministrazione comunale di Modugno ha respinto le richieste di liquidazione delle asserite differenze tra il corrispettivo contrattualmente determinato per i suddetti servizi -ininterrottamente espletati dal 1° giugno 2008 al 30 giugno 2010- e quanto in effetti corrisposto dal Comune.
Avendo il Collegio preliminarmente rilevato che il ricorso in esame esula dall’ambito di giurisdizione attribuito dall’ordinamento al Giudice Amministrativo, ne ha dato avviso in udienza ai sensi e per gli effetti dell’art.73, ult. comma, c.p.a.. Nella stessa udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Sussiste in effetti il rilevato difetto di giurisdizione.
Nella fattispecie in esame, ci troviamo in presenza di un contratto di appalto, alla cui fase di esecuzione si collegano le pretese azionate in giudizio. Come si rileva dalla convenzione originaria prodotta in atti e più volte prorogata alle stesse condizioni, la prestazione è stata infatti resa dal Consorzio -odierno ricorrente- in favore dell’ente comunale (e non di soggetti-utenti terzi), verso un corrispettivo e senza assunzione di alcun rischio di impresa.
Viene pertanto in considerazione l’art.133, comma 1, lett.e, n.1, c.p.a., alla stregua del quale, nelle procedure ad evidenza pubblica aventi ad oggetto -per quel che qui rileva- l’affidamento di servizi pubblici (o anche lavori), spetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo soltanto la cognizione dei comportamenti ed atti assunti prima dell’aggiudicazione e nella fase compresa tra l’aggiudicazione e la stipula dei singoli contratti; liddove nella successiva fase contrattuale riguardante, come nella fattispecie, l’esecuzione del rapporto, la giurisdizione continua ad appartenere al giudice ordinario.
L’interpretazione in tal senso della giurisprudenza è univoca (cfr. da ultimo Cass. civ. SS.UU. 9.11.2012, n.19391 e 22.5.2012, n.8081).
A norma dell’art.11 c.p.a., va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e si indica, quale giudice fornito di giurisdizione sulla controversia, quello ordinario, presso il quale il giudizio potrà  essere riassunto nei modi e termini di legge.
Sussistono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese relative a questa fase di giudizio, anche in considerazione della circostanza che la difesa dell’Ente intimato si è sostanziata in un mero atto di costituzione formale con allegazione di documenti.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Bari, sezione I, così provvede in ordine al ricorso in epigrafe:
– dichiara il proprio difetto di giurisdizione ed indica quale giudice fornito di giurisdizione il giudice ordinario;
– compensa tra le parti le spese di questa fase di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Francesco Cocomile, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/02/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Tag

Ultimi aggiornamenti

Galleria