Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Atto impugnabile – Atto endoprocedimentale – Decreto presidenziale – Inammissibilità 

La concessione di misure cautelari monocratiche di cui all’art. 56 c.p.a. postula un pregiudizio irreparabile che deriverebbe al ricorrente nel tempo occorrente per la fissazione della prima camera di consiglio per la trattazione della domanda cautelare richiesta con il ricorso, pertanto una misura di tal fatta non  può essere invocata qualora l’impugnazione abbia ad oggetto un atto endoprocedimentale.

N. 00067/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00127/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)

Il Presidente
ha pronunciato il presente
 
DECRETO
 
sul ricorso numero di registro generale 127 del 2013, proposto da: 
E.On Climate & Renewables Italia S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Claudio Vivani, Simone Abellonio, Alberto Marengo e Margherita Fegatelli, con domicilio eletto presso Maurizio Di Cagno, in Bari, via Nicolai, 43; 

contro
Regione Puglia, Provincia di Foggia, Comune di Torremaggiore; 

nei confronti di
Edp Renewables Italia S.r.l., Ncd Divisione Eolica S.r.l.; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
“della nota della Regione Puglia, Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l’Innovazione – Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo – Ufficio Energia e Reti Energetiche, prot. r_puglia/AO0_159/16/01/2013/0000450U, del 16 gennaio 2013, ricevuta in pari data, recante ad oggetto”Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, relativa alla costruzione ed all’esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica di tipo Eolico della potenza elettrica di 92,50 MW e sito nel Comune di Torremaggiore. Indizione conferenza di servizi”, nelle parti e nei limiti indicati in narrativa;
di tutti gli atti preordinati, presupposti, connessi, consequenziali, anche non conosciuti”, e in particolare di quelli specificamente indicati in ricorso;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;
Considerato che non risulta in atti che, nel tempo intercorrente tra la data odierna e quella della prima camera di consiglio utile (6 febbraio 2013) per la trattazione della domanda cautelare avanzata con il ricorso, la posizione soggettiva del ricorrente sia tale da poter essere pregiudicata in modo irreparabile, atteso anche il carattere endoprocedimentale dell’atto impugnato in via principale;
 

P.Q.M.
Respinge la suddetta domanda di misure cautelari provvisorie.
Fissa la camera di consiglio del 6 febbraio 2013 per la trattazione in sede collegiale dell’istanza cautelare.
Il presente decreto sarà  eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari il giorno 28 gennaio 2013.
 
 
 
 
 




  Il Presidente
  Corrado Allegretta







DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 29/01/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)