Enti e organi della p.A. – Organi comunali – Consiglio comunale – Consiglieri – Atto di rassegnazione dimissioni ex art. 141, c. 1, lett. b), n. 3, D.Lgs. n. 267/2000 – Contestualità  – Criterio

Ai sensi dell’art. 141 comma 1 lett. b) n. 3 del D.Lgs. 267/2000 che prevede lo scioglimento del Consiglio comunale in caso di “cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purchè contemporaneamente presentati al protocollo dell’ente, della metà  più uno dei membri assegnati”, deve ritenersi che il requisito della contestualità  delle dimissioni sia richiesto con riferimento alla presentazione delle dichiarazioni di dimissioni al protocollo comunale, non rilevando rispetto alla norma su richiamata, la contestualità  della delega (nel caso di specie le dimissioni di 11 consiglieri erano state presentate da due consiglieri delegati dagli altri nove) nè la contestualità  dell’autenticazione delle firme da parte del notaio. 
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vedi Cons. St., sez. III, sentenza 27 marzo 2013, n. 1730 – 2013; ric. n. 1163 – 2013
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N. 00143/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00050/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 50 del 2013, proposto da: 
Francesco Squicciarini, rappresentato e difeso dall’avv. Fabrizio Lofoco, con domicilio eletto presso Fabrizio Lofoco in Bari, via Pasquale Fiore, n.14; 

contro
U.T.G. – Prefettura di Bari – Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso i cui uffici, siti in Bari, via Melo, n.97, è domiciliato ex lege; Comune di Acquaviva delle Fonti; 

nei confronti di
Francesco Giuseppe Attolino, Vincenzo Caporusso, Marcello Carucci, Giacinto Claudio Giorgio, Giuseppe Magistro, Immacolata Morano, Michele Petruzzellis, Eustachio Claudio Solazzo, Domenico Tria, rappresentati e difesi dall’avv. Bice Annalisa Pasqualone, con domicilio eletto presso Bice Annalisa Pasqualone in Bari, via Dalmazia, n.161; 
Rocco Lombardi, Francesco Montenegro; 

per l’annullamento
– del decreto di sospensione del consiglio comunale del comune di Acquaviva delle Fonti, a firma del prefetto di Bari, dott. Mario Tafaro, senza numero di prot., dell’8 gennaio 2013, assunto a seguito delle dimissioni ultra dimidium dei componenti il consiglio comunale;
del provvedimento di nomina del commissario prefettizio, vice prefetto, dott. F. Mone, contenuto nel medesimo provvedimento;
– di ogni altro atto precedente, seguente e/o comunque connesso con quelli impugnati, ivi compreso l’atto di presentazione delle dimissioni dei nove consiglieri su undici (con esclusione dell’atto di
dimissioni dei sigg. Petruzzellis e Morano, dimissionari);
nonchè per l’accertamento
– della illegittimità , irregolarità  e comunque nullità  dell’atto di delega avente ad oggetto “dimissioni contestuali di consiglieri comunali rassegnate ai sensi e per gli effetti dell’art. 141, comma 1, lett. b), n. 3 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267′, registrato al prot. del comune di acquaviva n. 496 dell’8 gennaio 2013, depositato dai sigg.ri consiglieri Petruzzellis e Morano.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. – Prefettura di Bari e di Francesco Giuseppe Attolino e di Vincenzo Caporusso e di Marcello Carucci e di Giacinto Claudio Giorgio e di Giuseppe Magistro e di Immacolata Morano e di Michele Petruzzellis e di Eustachio Claudio Solazzo e di Domenico Tria e di Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2013 il dott. Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori avv. Fabrizio Lofoco, avv. dello Stato Grazia Matteo e avv. Bice Pasqualone;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
 

Rilevato che nel comune di Acquaviva undici consiglieri si sono dimessi presentando, al protocollo dell’ente, a mezzo di due consiglieri delegati, un unico atto contenente:
– sia le dimissioni,
– sia la delega a presentarle contestualmente,
con la relativa sottoscrizione ed autenticazione notarile delle firme;
rilevato che il ricorrente, sindaco del Comune, contesta la legittimità  di tale atto ed in particolare della delega e dell’autenticazione;
rilevato che l’atto di autentica notarile va qualificato come autentica di scrittura privata e non come atto pubblico, risultando per questo superate le doglianze fondate sul mancato rispetto delle forme inerenti l’atto pubblico;
rilevato che è ben vero che l’autenticazione delle varie firme non è temporalmente contestuale, in quanto alcuni consiglieri hanno sottoscritto l’atto( in data 8.1.2013) successivamente rispetto ad altri, sicchè anche l’autenticazione delle relative firme non è temporalmente contestuale per tutte;
ritenuto, tuttavia, che la norma richiede solo la contestualità  della presentazione, ma non la contestualità  temporale nè della delega nè (di conseguenza) dell’autenticazione, in quanto unico requisito richiesto per tali adempimenti è quello della anteriorità  di non oltre cinque giorni;
ritenuto che il ricorso sia, pertanto, infondato;
ritenuto che le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida rispettivamente in euro 1000,00 omnicomprensivi per diritti ed onorari, oltre IVA, CAP e spese generali, in favore dei controinteressati in solido ed a pari somma (euro 1000,00 omnicomprensivi per diritti ed onorari, oltre IVA, CAP e spese generali), in favore dell’amministrazione resistente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
Savio Picone, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/02/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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