1. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Atto impugnato – Bando concorso pubblico – Interesse – Candidato partecipante – Petitum sostanziale e causa petendi – Fattispecie
2. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Atto impugnato – Bando concorso pubblico – Atti presupposti – Ne bis in idem – Violazione – Fattispecie
3.Processo amministrativo – Ricorso impugnatorio – Atti impugnati – Due diversi bandi di concorso – Ricorso cumulativo – Ammissibilità
1. V’è l’interesse all’impugnazione di un bando di indizione di un concorso pubblico sotto il profilo del numero dei posti messi a concorso (nel caso di specie ritenuto illegittimamente ridimensionato a causa di una sanatoria ex lege disposta dall’amministrazione e dichiarata incostituzionale dalla giudice delle leggi con ord. 1749/2009) da parte del candidato che abbia registrato un esito sfavorevole della procedura. (In particolare il ricorrente, risultato non idoneo alla prova preselettiva per essersi collocato in posizione non utile in graduatoria – a causa del numero limitato di posti messi a concorso – pur avendo conseguito un punteggio superiore a quello minimo previsto dal bando, aveva impugnato l’esclusione dalla prima prova preselettiva: la predetta esclusione, in caso di ampliamento dei posti messi a concorso per effetto dell’annullamento delle determinazioni presupposte al bando – atti ancora sub iudice in quanto a loro volta autonomamente impugnati dallo stesso ricorrente – avrebbe potuto essere evitata).
2. àˆ inammissibile per violazione del principio del ne bis in idem il ricorso proposto avverso gli atti presupposti al provvedimento impugnato, qualora gli stessi siano stati resi oggetto di un precedente e autonomo ricorso deciso in primo grado e sub iudice in secondo grado (nel caso di specie oggetto d’impugnazione come atti presupposti del bando di concorso sono le determine di G.R. definizione della pianta organica emanate sulla base dei posti rimasti a disposizione dopo l’applicazione di una sanatoria ex lege disposta dall’amministrazione e dichiarata incostituzionale dalla giudice delle leggi con ord. 1749/2009).
3. àˆ ammissibile il ricorso cumulativo proposto per l’impugnazione di due diversi bandi di concorso, qualora essi risultino inscindibilmente connessi tra di loro in quanto fondati sugli stessi atti presupposti e adottati in un unico contesto e con un’unica determinazione dirigenziale.
*
Vedi Cons. di Stato, sez. V, sentenza 16 aprile 2014, n. 1940 – 2014ric. n. 2610 – 2013; e’ un ricorso connesso e pregiudiziale a quello n. 3022 – 2012.
*
N. 00111/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00847/2007 REG.RIC.
N. 01254/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 847 del 2007, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Ficco Donata, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Gallo, Giocondino Romanelli, con domicilio eletto presso Giuseppe Gallo in Bari, via Argiro, 117;
contro
Regione Puglia, rappresentato e difeso dall’avv. Vittorio Triggiani, con domicilio eletto presso Vittorio Triggiani in Bari, piazza Garibaldi, 23;
nei confronti di
Carenza Giovanni, Abrusci Maria;
sul ricorso numero di registro generale 1254 del 2009, proposto da:
Donata Ficco, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Gallo, con domicilio eletto presso Giuseppe Gallo in Bari, via Argiro, 117;
contro
Regione Puglia in Persona del Presidente P.T., rappresentato e difeso dall’avv. Vittorio Triggiani, con domicilio eletto presso Vittorio Triggiani in Bari, piazza Garibaldi, 23;
nei confronti di
Cosimo Calabrese, rappresentato e difeso dall’avv. Enrico Godini, con domicilio eletto presso Francesco Paparella in Bari, via Venezia, 14;
per l’annullamento
quanto al ricorso n. 847 del 2007:
a) del bando di concorso per soli esami a n. 30 posizioni lavorative categoria d – posizione economica d1; b) del bando di concorso per soli esami a n. 30 posizioni lavorative categoria d, posizione economica d3, indetti con la determinazione del dirigente settore personale e organizzazione della regione puglia n.252 del 22.03.07 pubblicata sul burp n.46 del 29.03.07, anch’essa impugnata, avente ad oggetto: “indicazione concorsi pubblici per esami per n.60 posizioni lavorative di categoria d e n. 70 posizioni dirigenziali” nella parte in cui si è deliberato di mettere a concorso solo n.60 posti complessivi nella categoria d ( di cui 30 posti nella posizione economica d1 e 30 posti nella posizione economica d3) e non invece il maggior numero (863 posti) derivate dalla corretta applicazione delle statuizioni di cui alla sentenza della corte costituzionale n. 373/2002; c) della deliberazione della giunta regionale n. 896 e 897 del 26.06.06 e n. 965 del 04.07.06 di rideterminazione della dotazione organica al 31.12.05 e di approvazione del piano assunzionale regionale per il triennio 2005-2007, con riserva di motivi aggiunti.
‘visti i motivi aggiunti depositati il 13 marzo 2008 per l’annullamento, previa pronuncia cautelare:’- della determinazione dirigenziale dell’assessorato regionale alla trasparenza e cittadinanza attiva, settore personale e organizzazione, n. 1 del 07.01.2008, prot. n.106/dir/2008/01, avente ad oggetto l’approvazione della graduatoria di ammissione alla seconda prova preselettiva, e provvedimenti correlati, relativi al concorso pubblico per la copertura di n.30 posizioni lavorative di categoria d – posizione economica d1, nella parte in cui la ricorrente, collocata al posto n.379 della graduatoria, pur avendo superato il punteggio minimo richiesto, non è risultata tra i candidati utilmente ammessi.
visti i motivi aggiunti depositati il 23 giugno 2008 per l’annullamento:
1) degli esiti della prova orale sostenuta dalla ricorrente, nel concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 30 posizioni lavorative di categoria d, posizione economica d1, indetto con la determinazione del dirigente settore personale e organizzazione della regione puglia n. 252 del 22.03.2007 pubblicata sul burp n. 46 del 29.03.2007, di cui al verbale della commissione esaminatrice n. 10 del 30.03.2009;
2) di ogni altro atto presupposto e consequenziale, ancorchè non conosciuto, con riserva di ulteriori motivi aggiunti..
quanto al ricorso n. 1254 del 2009:
1) della determinazione del dirigente del servizio personale e organizzazione della regione puglia ” assessorato alla trasparenza e cittadinanza attiva – prot 106/dir/2009/388 del 7.5.09, n 388 del registro delle determinazioni, pubblicata in data 11.5.09 di approvazione degli atti del concorso della relativagraduatoria finale e di contestuale nomina dei vincitori dei concorso pubblico per esami per la copertura di n. 30 posizioni lavorative di categoria d ” posizione economica d1;
2) di ogni atto presupposto ancorchè in precedenza autonomamente gravato quale: a) le deliberazioni della giunta regionale pugliese 896 e 897 del 26.6.06 di rideterminazione della dotazione organica al
31.12.05 e di approvazione del piano assunzionale regionale per il triennio 2005-2007 (già gravate con ricorso pendente in cons. stato sez. v^, rg. 150012007); b) la deliberazione della giunta regionale pugliese n. 965 dei 4.7.06, pubblicata sul burp n. 88 del 13.7.06, con cui si bandiva il concorso per n. 60 posti complessivi nella categoria d (di cui 30 posti nella posizione economica d. 1 e 30 posti nella posizione economica d.3) e non invece il maggior numero (863 posti) derivante dall’annullamento dei bandi dei pregressi concorsi interni pubblicati su “a.1 b.u.r.p. dei 25 febbraio 1999 n. 20 “concorso interno per la vii q.f. ” istruttore direttivo.”; a.2 b.u.r.p. del 10 giugno 1998 “concorso interno per l’viii^ q.f ” funzionario” (già gravato con ricorso t.a.r. 847/2007 rg.);
3) di ogni altro atto presupposto e consequenziale, con riserva di motivi aggiunti.
Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Regione Puglia e di Regione Puglia in Persona del Presidente P.T. e di Cosimo Calabrese;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 novembre 2012 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori avv. Giuseppe Gallo e avv. Vittorio Triggiano avv. Giuseppe Gallo, avv. Vittorio Triggiani e avv. Enrico Godini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente, dipendente di ruolo della Regione Puglia, inquadrata nella categoria giuridica B, posizione economica B/4, nonchè in possesso di diploma di laurea in Pedagogia rilasciato dall’Università degli Studi di Bari il 12.12.1983, impugna gli atti di cui in epigrafe e ne chiede l’annullamento.
Con determinazioni dirigenziali n. 3/1998 e n. 158/1999 la Regione Puglia ha indetto due concorsi interni per la copertura di 482 posti di categoria D3 e, rispettivamente, di 381 posti di categoria D1, entrambi riservati esclusivamente a personale interno in possesso della qualifica immediatamente inferiore a quella di concorso.
Tale riserva risultava preclusiva per la ricorrente della possibilità di partecipazione ai concorsi di che trattasi.
Con sentenza 373/2002 la Corte Costituzionale, investita dal T.A.R. Puglia della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto di cui agli artt. 32 comma 1 l.r. 7/1997 e 39 l.r. 26/1984, che costituivano il presupposto normativo dell’indizione dei concorsi interni di che trattasi, ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale per violazione dell’art. 97 Cost., in relazione alla incostituzionalità della riserva integrale dei posti disponibili in favore del personale interno già in servizio.
A seguito di quanto sopra, il T.A.R. Puglia ha annullato tutti gli atti delle procedure concorsuali di che trattasi, giusta sentenze T.A.R. Bari 2610/2004, 2842/2004, 2826/2004 e 5227/2004.
Con gli impugnati provvedimenti la Regione Puglia, al dichiarato fine di ottemperare alle citate sentenze del T.A.R. Puglia, ha indetto i concorsi pubblici già annullati, ora per allora, prevedendo tuttavia per la posizione economica D1 solo 30 posti in luogo degli originali 381 e per la categoria D3 solo 30 posti rispetto ai 482 originali.
Di tanto si duole la ricorrente che deduce violazione del giudicato in relazione alla circostanza che la Regione Puglia con l’art. 59 comma 3 della l.r. 14/04 aveva in realtà proceduto ad una sanatoria ex lege delle posizioni acquisite dai dipendenti risultati vincitori dei concorsi tuttavia annullati.
Il minor numero di posti a concorso risulterebbe pertanto diretta conseguenza della indebita sanatoria.
La ricorrente, peraltro, con ricorso 1150/06 ha autonomamente impugnato gli atti deliberativi della Giunta regionale pugliese n. 965/06, 896/06 e 897/07, relativi alla rideterminazione della dotazione organica e all’approvazione del piano delle assunzioni per il triennio 2005-2007, nella parte in cui determinavano appunto in solo 60 posti (30 D1 e 30 D3) quelli da mettere a concorso in luogo degli 863 posti resisi disponibili a seguito dell’annullamento delle citate procedure concorsuali.
Tali atti determinativi costituiscono il presupposto dei bandi di concorso impugnati con il ricorso in esame.
Il predetto ricorso è stato respinto da questo Tribunale con sentenza in forma breve della Seconda Sezione n. 3781/2006, impugnata innanzi al Consiglio di Stato, con giudizio ad oggi ancora pendente presso la V Sezione (r.g. 1500/2007).
A supporto dell’impugnazione la ricorrente deduce i seguenti motivi di censura:
1) eccesso di potere: sviamento; erronea e fuorviante prospettazione dei presupposti; erroneità ed inesistenza dei presupposti; difetto di motivazione; violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c.; elusione di giudicato con riferimento all’art. 97 Cost.; illegittimità derivata.
2) sulla illegittimità costituzionale dell’art. 59 comma 3 della l.r. 14 del 4.8.2004 con riferimento al combinato disposto di cui agli artt. 3,4, 97 Cost.
3) eccesso di potere: erroneità dei presupposti; illogicità manifesta; contraddittorietà ;
4) eccesso di potere: illegittimità derivata.
Si è costituita in giudizio la Regione Puglia, contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.
In data 13.3.2008 la ricorrente, che nel frattempo ha partecipato alla procedura concorsuale oggetto di impugnazione relativamente ai 30 posti di posizione D1, ha proposto motivi aggiunti, impugnando la determinazione dirigenziale n. 1/2008, relativa all’approvazione della graduatoria di ammissione alla seconda prova preselettiva, nella parte in cui la ricorrente è stata collocata al posto n. 379 non risultando pertanto in posizione utile, pur avendo riportato un punteggio superiore al minimo richiesto, e ciò proprio per effetto dell’illegittimo ridimensionamento del numero dei posti a concorso, conseguente alla sanatoria ex lege.
A supporto dei motivi aggiunti la ricorrente deduce illegittimità in via derivata dall’illegittimità degli atti presupposti, nonchè eccesso di potere per sviamento, elusione del giudicato.
Con ordinanza cautelare di questo Tribunale n. 211/2008 è stata accolta l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente nei soli limiti dell’ammissione con riserva alla partecipazione alle prove preselettive del concorso a 30 posti posizione D 1.
La ricorrente è stata tuttavia esclusa dal concorso a seguito della prove orale, giusta verbale della Commissione esaminatrice n. 10 del 30.3.2009.
La ricorrente ha quindi proposto ulteriori motivi aggiunti in data 23.6.2009 deducendo illegittimità in via derivata ed eccesso di potere sotto vari profili, nonchè in particolare violazione della lexspecialis in relazione alla non conferenza delle domande sottoposte alla ricorrente nel corso dell’espletamento della prova orale.
Nel frattempo la Corte Costituzionale, investita dal Consiglio di Stato (ordinanza 1749/2009) della questione di incostituzionalità della l.r. Puglia 14/04, art. 56 comma 3 (sanatoria ex lege), ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 97, 24 e 113 della Costituzione.
Con successivo ricorso n. 1254/2009, la ricorrente ha impugnato la determinazione del Dirigente Servizio personale della Regione Puglia n. 388 del 7.5.2009 con cui si è proceduto alla definitiva approvazione degli atti del concorso della graduatoria finale e alla nomina dei vincitori del concorso pubblico per esami a 30 posti di posizione D1, deducendo i seguenti motivi di censura:
1)Eccesso di potere: sviamento; erronea e fuorviante prospettazione dei presupposti; erroneità ed inesistenza dei presupposti; difetto di motivazione; violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c.; elusione di giudicato con riferimento all’art. 97 Cost.; illegittimità derivata.
2) erroneità dei presupposti; difetto di istruttoria; difetto di motivazione; sviamento dalla causa tipica dell’atto.
Si è costituita in giudizio la Regione Puglia sempre contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.
Dopo il deposito di documenti e memorie difensive, all’Udienza del 22 novembre 2012 i due ricorsi sono stati introitati per la decisione.
DIRITTO
Il Collegio, anzitutto, dispone la riunione dei ricorsi 847/07 e 1254/09 in ragione della loro evidente connessione oggettiva e soggettiva.
àˆ anzitutto infondata l’eccezione di inammissibilità dedotta dalla Regione Puglia per ricorso cumulativo, atteso che gli atti impugnati – e anzitutto i due bandi per le posizioni D1 e D3 – risultano inscindibilmente connessi fra loro, trovando fondamento nei medesimi comuni atti presupposti nonchè risultando adottati in unico contesto e con unica determinazione dirigenziale.
Risulta altresì infondata la preliminare eccezione di inammissibilità per difetto di legittimazione della ricorrente, in quanto estranea al giudicato formatosi sulle sentenze 2610/04, 2842/04, 2826/04 e 2616/04 in quanto soggetto estraneo ai giudizi di che trattasi.
Rileva in proposito il Collegio che siffatto profilo di inammissibilità , che comunque risulterebbe circoscritto al solo motivo di censura relativo alla elusione e violazione del giudicato, non appare comunque configurabile, atteso che la disponibilità dei posti da coprire mediante concorso costituisce effetto naturale delle citate pronunce del Giudice Amministrativo e rappresenta un mero presupposto di fatto dei provvedimenti impugnati in questa sede; e ciò anche a prescindere da ogni altra considerazione in ordine all’effetto erga omnes, che non riguarda il giudicato in sè e i relativi contenuti decisori (annullamento degli atti di concorso), bensì le emergenze conseguenti, che consistono nella disponibilità dei posti.
Occorre ulteriormente premettere che nel caso in esame l’impugnazione proposta, pur relativa sempre alla medesima determinazione dirigenziale e alle due procedure concorsuali indette con la stessa, in relazione alla combinata lettura del petitum e della causapetendi, va ricordata sottoduplice profilo, nel senso che la ricorrente da un lato (ricorso e motivi aggiunti) contesta lo sfavorevole esito della procedura concorsuale, dall’altro contesta l’indizione della procedura concorsuale nella parte in cui contiene una illegittima limitazione nel numero dei posti messi a concorso, rispetto a quelli resisi disponibili quale necessaria conseguenza dei pronunciamenti del Giudice Amministrativo.
Ciò premesso, rileva il Collegio che il ricorso in esame risulta anzitutto improcedibile con riferimento alla impugnazione del bando di concorso per soli esami a n. 30 posizioni di categoria D3, relativamente alla vicenda della partecipazione della ricorrente al procedimento concorsuale.
Ed invero, la ricorrente, che ha partecipato ad entrambi i concorsi indetti con la delibera impugnata, nel concorso a 30 posti nella posizione D3 ha riportato un punteggio insufficiente all’esito della prima prova preselettiva (61/100 rispetto al punteggio minimo, pari a 70/100, così come prescritto dal bando, peraltro non impugnato relativamente a tale previsione nè risultando proposti motivi aggiunti afferenti alla contestazione dell’insufficiente punteggio conseguito nella predetta prova preselettiva).
Da quanto sopra risulta pertanto fondata l’eccezione in tal senso sollevata dalla difesa dell’Ente Regione (determinazione dirigenziale n. 2 del 7.1.2008 e relativa graduatoria).
Risulta viceversa improcedibile prima che infondata in parte qua l’impugnazione del bando relativo a 30 posti di posizione D1, relativamente alla vicenda della partecipazione della ricorrente al procedimento concorsuale di che trattasi, con conseguente improcedibilità altresì anche dei motivi aggiunti proposti avverso l’esito negativo della prova preselettiva.
Deve premettersi che siffatto profilo di impugnazione non può riguardarsi come improcedibile per omessa impugnazione degli atti finali, atteso che gli atti conclusivi della procedura concorsuale, approvazione della graduatoria e nomina dei vincitori sono stati impugnati dalla ricorrente con il ricorso 1254/09.
Come già evidenziato, tuttavia, tale profilo di impugnazione risulta infondato.
La ricorrente, invero, per effetto della tutela cautelare accordatale da questo Tribunale con riferimento all’impugnazione dell’esito della prova preselettiva, sul presupposto che la ricorrente risultava non ammessa alle prove orali non già per effetto di un insufficiente punteggio (come nel caso del concorso D3) bensì semplicemente in quanto collocata in posizione non utile, risultando il numero degli ammessi determinato in misura ridotta proprio in conseguenza della asseritamente illegittima riduzione del numero dei posti a concorso.
Tuttavia la ricorrente non ha superato la prova orale, proponendo ulteriori motivi aggiunti avverso la relativa esclusione dal concorso.
La ricorrente deduce, in disparte i vizi generali e di illegittimità in via derivata, che riguardano un diverso ed ulteriore profilo di impugnazione rispetto a quello qui in esame, circoscritto esclusivamente all’interesse individuale della ricorrente in quanto candidato, che le domande poste in sede di prova orale sarebbero state – in violazione del bando e della delibera sui criteri adottata dalla stessa Commissione – non conferenti con le materie e gli argomenti delle prove scritte, con conseguente illegittimità della negativa valutazione espressa nei suoi confronti.
La censura è tuttavia infondata.
L’art. 6 del bando di concorso prevede che il colloquio prova orale debba vertere sulle materie oggetto della prova scritta.
I contenuti di massima della prova scritta sono stati determinati dalla Commissione nel verbale n. 1 del 19.11.2008.
In particolare ha previsto: “la prova scritta avrà per oggetto:
– gli strumenti e le funzioni nella disponibilità dell’amministrazione regionale e le loro discipline a garanzia degli interessi pubblici e privati;
– gli strumenti e le funzioni disponibili per la pubblica amministrazione e, in particolare, per quella regionale, ai fini della costituzione e della gestione dei rapporti di lavoro”.
Gli argomenti di prova sono stati quindi specificati dalla Commissione ed articolati in quesiti con il verbale n. 2 del 5.12.2008: “La Commissione esaminatrice, dopo adeguata discussione all’unanimità individua, fra le varie proposte, nove quesiti.
I quesiti sono i seguenti:
1) i rapporti tra le fonti del diritto regionale
2) la gestione del personale dell’amministrazione regionale: principi e strumenti
3) il procedimento di approvazione e revisione dello statuto delle regioni ordinarie
4) le funzioni degli organi di governo regionale in relazione alla potestà regolamentare
5)le principali forme di lavoro flessibile nella disponibilità dell’amministrazione regionale
6)la responsabilità amministrativa dei dirigenti, con particolare riferimento a quelli regionale
7) i limiti alla potestà legislativa delle regioni a statuto ordinario
8) la mobilità interna ed esterna del personale delle amministrazioni pubbliche
9) la formazione del personale quale strumento di sviluppo dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche”.
Risulta ancora dal succitato verbale n. 2 del 5.12.2008 che ai fini dello svolgimento della prova scritta veniva estratta la seguente terna di quesiti su cui verteva la prova scritta:
“-le funzioni degli organi di governo regionale in relazione alla potestà regolamentare
– le principali forme di lavoro flessibile nella disponibilità dell’amministrazione regionale
– la responsabilità amministrativa dei dirigenti, con particolare riferimento a quelli regionali”.
Ciò premesso, assume la ricorrente che le domande proposte alla ricorrente in sede di prova orale erano palesemente incongrue e non pertinenti alle materie e agli argomenti delle prove scritte così come sopra precisati.
Deve anzitutto rilevarsi che, in conformità delle previsioni del bando e dei criteri di cui al citato verbale n. 1, alla ricorrente – come risulta dal verbale n. 10 – sono state offerte delle buste bianche siglate sui lembi di chiusura dai componenti della Commissione e la stessa ricorrente ha scelto la busta ed estratto il foglio contenente le due domande contrassegnate con la lettera j.
La domanda n. 1 era “la funzione di revisione costituzionale”, mentre la domanda n. 2 era “la gestione del tavolo negoziale in sede di contrattazione integrativa aziendale”.
Appare quasi superfluo sottolineare come la domanda n. 2 rientri ampiamente negli argomenti e nelle materie previsti come possibile oggetto delle prove scritte (“gli strumenti e le funzioni disponibili per la pubblica amministrazione e, in particolare, per quella regionale, ai fini della costituzione e della gestione dei rapporti di lavoro”; “la gestione del personale dell’amministrazione regionale: principi e strumenti”; “la mobilità interna ed esterna del personale delle amministrazioni pubbliche”).
Nè può ritenersi estranea alle materie oggetto delle prove scritte la domanda relativa alla funzione di revisione costituzionale, presentando evidente attinenza, diretta o indiretta, con vari argomenti (“gli strumenti e le funzioni nella disponibilità dell’amministrazione regionale e le loro discipline a garanzia degli interessi pubblici e privati i rapporti tra le fonti del diritto regionale”; “il procedimento di approvazione e revisione dello statuto delle regioni ordinarie”; “le funzioni degli organi di governo regionale in relazione alla potestà regolamentare”; “le principali forme di lavoro flessibile nella disponibilità dell’amministrazione regionale”).
Risulta pertanto infondata l’impugnazione proposta con il ricorso principale avverso gli atti del concorso per la posizione D/1, limitatamente al profilo di interesse fatto valere dalla ricorrente nella sua qualità di candidata partecipante alla procedura concorsuale, atteso che il negativo esito della prova orale e la conseguente esclusione risultano legittimi e immuni dai denunciati vizi.
Conseguentemente, vanno dichiarati improcedibili i motivi aggiunti proposti nell’ambito del ricorso 847/2007 avverso l’esclusione dal concorso conseguente all’esito della prova preselettiva; risultano invece infondati sia i motivi aggiunti proposti nell’ambito del ricorso 847/2007 avverso la negativa valutazione della prova orale, sia infine il ricorso 1254/09, proposto avverso gli atti conclusivi del concorso per la posizione D/1, ovvero approvazione atti concorsuali e graduatoria finale e nomina dei vincitori.
Ritiene il Collegio che la già sopra evidenziata differenziazione dell’interesse fatto valere, quale desumibile dalla combinata lettura del petitum formale e della causa petendi, conduca necessariamente a ritenere che quanto in questa sede deciso non sia idoneo a definire la totalità delle domande proposte dalla ricorrente, residuando le questioni relative alla impugnazione degli atti di indizione delle procedure concorsuali, non già con riferimento alla posizione di candidato partecipante alle procedure, bensì come soggetto potenzialmente interessato alla partecipazione alla procedura concorsuale per tutti i posti disponibili per effetto del giudicato amministrativo e – a dire della ricorrente – illegittimamente sottratti alla procedura concorsuale.
Tale questione rileva nel presente giudizio in ragione del fatto che risultano impugnati gli atti deliberativi della Giunta regionale pugliese che costituiscono il presupposto della determinazione dirigenziale recante i bandi di concorso.
Tuttavia, la relativa impugnazione, riproposta con il ricorso in esame, deve essere in questa sede definita con un pronunciamento in rito, attesa l’evidente inammissibilità di siffatto profilo di impugnazione per violazione del principio del ne bis in idem.
Ed invero le delibere G.R.del 896 e 897 del 26.6.2006 e 965 del 4.7.2006, relative rispettivamente alla rideterminazione della dotazione organica al 31.12.2005 e di approvazione del piano assunzionale regionale per il triennio 2005-2007 risultano già impugnati e per i medesimi motivi con il ricorso innanzi al T.A.R. Puglia n. 1150/06, definito con sentenza breve della II Sezione n. 3781 del 24.10.2006, avverso la quale risulta tuttora pendente innanzi al Consiglio di Stato, Sez. V, il ricorso n. 1500/07.
àˆ evidente pertanto che la reiterazione dell’impugnazione operata dalla ricorrente con il ricorso in esame è inammissibile in quanto in violazione del ne bis in idem, atteso che il pronunciamento di questo Tribunale su detta impugnazione integrerebbe una indebita sovrapposizione rispetto ai contenuti decisori del giudizio pendente in appello.
Il Giudice naturale della questione è pertanto il Consiglio di Stato Sezione V, chiamato a valutare anzitutto la legittimazione della ricorrente, esclusa dal primo Giudice, nonchè l’eventuale sussistenza di un effetto erga omnes del giudicato amministrativo di annullamento delle procedure concorsuali, nonchè l’eventuale rilevanza del giudizio in questione dell’ulteriore pronuncia della Corte Costituzionale resa nel 2009, con la quale ha dichiarato l’incostituzionalità della normativa adottata dalla Regione Puglia al fine di realizzare una sanatoria dell’assetto conseguente all’applicazione di identica disposizione già dichiarata incostituzionale con la precedente sentenza del 2002.
Anche con riferimento alla dedotta eccezione di inammissibilità relativa all’omessa impugnazione da parte della ricorrente della delibera G.R. 1722 del 21.11.2006 relativa alle direttive e linee generali in ordine alla copertura mediante concorso delle posizioni lavorative di cui trattasi, nonchè del regolamento regionale 17/06, rileva il Collegio che la questione risulta connessa appunto all’impugnazione degli atti deliberativi presupposti dei bandi, impugnazione in questa sede inammissibile per violazione del ne bis in idem e oggetto invece del giudizio pendente in appello presso il Consiglio di Stato; conseguentemente anche tale eccezione risulta inammissibile in questa sede.
Per mero dovere di completezza deve tuttavia rilevarsi che con la citata delibera G.R. 1722/06 si è proceduto ad una nuova determinazione delle posizioni disponibili e delle dotazioni organiche da coprire mediante concorso, giustificandosi tale nuova determinazione in ragione dell’intervenuta approvazione del regolamento regionale n. 17 del 16.10.2006, che ha determinato l’esigenza di una nuova determinazione ai fini dell’adeguamento dei contenuti già approvati con le citate delibere G.R. 896/06, 897/06 e 965/06.
Tali questioni, come già rilevato, esulano tuttavia dall’ambito decisorio del presente giudizio, in quanto afferenti a impugnazione inammissibile, in quanto mera riproposizione di altro ricorso, pendente in grado di appello.
La complessità delle questioni trattate giustifica ampiamente l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari Sezione Seconda definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti, come in epigrafe proposti, così provvede:
– respinge in parte il ricorso 847/2007 ed in parte lo dichiara inammissibile, relativamente all’impugnazione degli atti presupposti oggetto del giudizio pendente in appello presso il Consiglio di Stato (r.g. n. 1500/06);
– dichiara improcedibile il ricorso per motivi aggiunti (proposto nell’ambito del ricorso 847/07) depositato il 13.3.2008;
– respinge il ricorso per motivi aggiunti (proposto nell’ambito del ricorso 847/07) depositato il 23.6.2009;
– respinge il ricorso 1254/09.
Spese compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Desirèe Zonno, Primo Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/01/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)