1. Pubblico impiego – Rapporto di servizio – Forze armate – Procedimento disciplinare – Sospensione dal servizio – Discrezionalità  della p.A. – Sindacabilità  – Illogicità 

2. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Motivi aggiunti – Atti impugnabili – Provvedimenti amministrativi nuovi o censure ulteriori – Assenza – Conseguenze 

1. Merita di essere annullata la sospensione disciplinare dal servizio di un dipendente delle forze dell’ordine allorchè venga disposta per aver utilizzato un automezzo militare per ritirare e trasportare generi alimentari finalizzati alla consumazione in un evento conviviale autorizzato dagli ufficiali presenti: trattandosi di uso del mezzo strettamente connesso all’evento autorizzato dagli ufficiali presenti, non è ritenuta necessaria altra autorizzazione ad hoc rilasciata dal comandante di cui all’art. 42 D.P.R. 545/86.

2. Devono dichiararsi inammissibili i motivi aggiunti che non abbiano ad oggetto provvedimenti ulteriori rispetto a quelli impugnati con il ricorso principale ovvero non deducano censure nuove rispetto a quelle già  eccepite con l’atto introduttivo del giudizio.

N. 00112/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01560/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1560 del 2006, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
I. P., rappresentato e difeso dall’avv. Marco Palieri, con domicilio eletto presso Marco Palieri in Bari, c/o Avv.F.Paparella via Venezia, 14; 
contro
Ministero della Difesa, Direzione Generale Personale Militare – Ministero Difesa, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97; 

per l’annullamento
del decreto prot. n. dpgm/iii/9/^/4^/a.m., d.m. n. 0142/iii/-9/2006 del 28 aprile 2006, notificato il 7 giugno 2006, con cui il direttore generale per il personale militare del ministero della difesa ha comminato al ricorrente la sanzione di stato della sospensione disciplinare dal servizio di mesi uno, e di ogni altro atto e provvedimento comunque connesso, con particolare riferimento a quelli ivi richiamati, come ad esempio, la proposta dell’ufficiale inquirente.
visti i motivi aggiunti con istanza cautelare d’urgenza depositati il 24 luglio 2008;
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Direzione Generale Personale Militare – Ministero Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 dicembre 2012 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori avv. Giuseppe Macchione e avv. dello Stato F. Manzari;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
Con il ricorso in esame I. P., aviere capo presso il Sedicesimo Stormo di Martina Franca, battaglione protettore delle forze, dell’aeronautica militare, impugna il provvedimento di cui in epigrafe con cui gli è stata inflitta la sanzione di stato della sospensione dal servizio per mesi uno.
Deduce i seguenti motivi di censura:
1)violazione degli artt. 26 e 30 del d.lgs. 196/2005. Violazione degli artt. 4,5,14,25,42,56 ss. del d.p.r. 545/1986. Violazione degli artt. 4, 13, 14 l. 382/1978. Violazione del D.M. 15 settembre 1955. Violazione degli artt. 21 e 63 della l. 599/1954. Violazione art. 97 Cost. Violazione art. 3 l. 241/1990. Eccesso di potere per sviamento ed ingiustizia manifesta. Eccesso di potere per contraddittorietà  e illogicità . Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Difetto di motivazione. Violazione del principio di proporzionalità .
Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.
In data 8.11.2007 il ricorrente ha proposto istanza cautelare in relazione al pregiudizio rinveniente dalla intervenuta esclusione dello stesso dalla partecipazione al concorso interno per esami a 350 posti per l’ammissione al dodicesimo corso sergenti, esclusione supportata dalla sanzione disciplinare oggetto del ricorso in esame.
Con ordinanza di questo Tribunale 1066/2007 del 24.11.2007, confermata dal Consiglio di Stato sez. IV con ordinanza 1335/08 del 12.3.08, l’istanza cautelare di che trattasi è stata respinta.
In data 24.7.2008 il ricorrente ha proposto motivi aggiunti riproponendo istanza cautelare, sia in relazione all’intervenuta sentenza del Tribunale penale di Taranto n. 591/07 del 25.3.2008, divenuta irrevocabile, con cui il ricorrente è stato assolto dal reato ascrittogli (inerente alla vicenda disciplinare per cui è causa), con la formula del perchè il fatto non sussiste; sia in relazione alla pubblicazione del bando per l’ammissione al tredicesimo corso sergenti, atteso che la sanzione disciplinare irrogata gli avrebbe precluso la partecipazione.
L’istanza cautelare di che trattasi è stata accolta dapprima con decreto presidenziale 391/08 del 24.7.2008 e, quindi, con ordinanza di questo Tribunale n. 453/2008.
All’udienza del 13 dicembre 20123 il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
Rileva il Collegio che il ricorso principale è fondato e meritevole di accoglimento.
Appare necessario premettere una breve ricostruzione in fatto della vicenda per cui è causa.
In data 23.3.2005, al termine di una esercitazione militare, il ricorrente ha partecipato ad un incontro conviviale con i commilitoni, utilizzando altresì un automezzo militare per recarsi nell’abitato di Martina Franca per ritirare e trasportare generi alimentari finalizzati alla consumazione dell’evento conviviale di cui sopra, consistente in sostanza in una grigliata, comunque autorizzata e consentita dagli ufficiali presenti i quali pure partecipavano all’incontro conviviale di che trattasi.
Da tale vicenda è scaturita la contestazione disciplinare nei termini sopra evidenziati.
Ciò premesso, in disparte l’intervenuta assoluzione perchè il fatto non sussiste di cui alla citata sentenza del Tribunale penale di Taranto, dalla documentazione in atti emerge che l’incontro conviviale di che trattasi, pur non essendo formalmente autorizzato dal Comando, era stato tuttavia autorizzato e consentito dagli ufficiali presenti.
Il ricorrente, prosciolto dagli addebiti disciplinari riguardanti la partecipazione alla grigliata, è stato tuttavia sanzionato disciplinarmente per l’uso indebito del mezzo militare, sanzione oggetto del ricorso in esame.
Alla stregua di quanto sopra risulta fondato il primo motivo di censura, nella parte in cui deduce eccesso di potere sotto vari profili, illogicità , contraddittorietà , manifesta ingiustizia.
Ed invero, l’uso del mezzo militare, comunque consentito dagli ufficiali presenti, risulta inscindibilmente e funzionalmente connesso, per rapporto di strumentalità , con l’incontro conviviale in sè considerato, apparendo effettivamente contraddittoria l’irrogazione della sanzione disciplinare di stato solo relativamente all’uso del mezzo, viceversa necessario all’acquisto dei generi alimentari utilizzati per l’incontro conviviale.
Stante l’autorizzazione degli ufficiali presenti, ancorchè non equiparabile a quella del Comandante di cui all’art. 42 d.p.r. 545/86, non può infatti ritenersi che il comportamento posto in essere possa denotare scarso senso di responsabilità  o incompatibilità  con lo stato di militare.
Il ricorso principale va dunque accolto.
Sono viceversa inammissibili i motivi aggiunti proposti dal ricorrente in data 8.11.2007 e 24.11.2008, per evidente difetto dei relativi presupposti processuali, atteso che non attengono all’impugnazione di alcun provvedimento ulteriore, nè contengono profili di censura nuovi rispetto a quelli già  dedotti nel ricorso principale.
Ricorrono giustificati motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari Sezione Seconda definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento di cui in epigrafe.
Dichiara inammissibili i motivi aggiunti proposti dal ricorrente in data 8.11.2007 e 24.11.2008.
Spese compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Desirèe Zonno, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/01/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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