1. Commercio, industria, turismo – Titoli abilitativi – Rivendita di generi di monopolio – Rivendite speciali – Concessioni – Presupposti 


2. Leggi, decreti, regolamenti – Circolare regionale – Natura interpretativa – Applicabilità  – Limiti

1. Atteso che, ai sensi dell’art. 22 della l. 22 dicembre 1957 n. 1293  le rivendite speciali sono istituite per soddisfare particolari esigenze di pubblico servizio, anche di carattere temporaneo, quando a giudizio dell’Amministrazione mancano le condizioni per procedere alla istituzione di una rivendita ordinaria ovvero al rilascio di apposito patentino, rilevato che il D.L. 112/2008, convertito in L. 133/08 all’art. 83 bis, comma 17 in tema di liberalizzazione nell’istituzione e nelle distanze tra impianti di distribuzione di carburanti su tutto il territorio nazionale ricomprende tra le attività  integrative che possono svolgersi all’interno delle stazioni di servizio anche le cosiddette attività  non oil, è legittima la concessione di rivendita speciale di tabacchi all’interno di un’area destinata alla distribuzione di carburanti, anche alla luce della disciplina regionale che prevede in materia un’espressa deroga alla disciplina di settore. 


2. La sussistenza di una circolare interpretativa regionale di settore non può scalfire la portata generale della disciplina stessa dettata da norma nazionali e da pacifici principi comunitari (nella specie la liberalizzazione delle rivendite speciali di monopolio all’interno delle stazioni di servizio) di liberalizzazione. Le circolari, infatti, costituiscono criteri di riferimento interpretativo a carattere interno finalizzate a garantire una uniforme applicazione delle norme di legge, con la conseguenza che la circolare interpretativa che disattenda i principi stabiliti dalla legge stessa  deve essere disattesa sulla base del principio di prevalenza del dettato legislativo.


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Nello stesso senso vedi Tar Puglia Bari, Sez. II, 30 gennaio 2013 n. 114
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N. 00113/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01518/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1518 del 2011, proposto da: 
Cosima Caporale, rappresentato e difeso dagli avv. Federico Rutigliano, Livia Grazzini, con domicilio eletto presso Federico Rutigliano in Bari, via A. Gimma N. 147; 

contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze Amm.Ne Autonoma dei Monopoli di Stato-Uff.Reg.Della Puglia-Bari, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97; 

nei confronti di
Carmela La Torre, rappresentato e difeso dall’avv. Giulio Domenico D’Antuono, con domicilio eletto presso Fabrizio Lofoco in Bari, via Pasquale Fiore, 14; 

per l’annullamento
– del provvedimento prot. n. 1392 del 19.04.2011 (allegato n. 1) con cui l’ufficio regionale monopoli di stato per la puglia – sede di bari ha determinato l’istituzione della rivendita speciale di generi di monopolio n. 145, presso il bar all’interno di stazione di servizio automobilistico “api”, ubicata in foggia, viale fortore, 77;
– di tutti gli atti del procedimento, preparatori, consequenziali e comunque connessi.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Economia e delle Finanze Amm.Ne Autonoma dei Monopoli di Stato-Uff.Reg.Della Puglia-Bari e di Carmela La Torre;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 dicembre 2012 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori avv. Federico Rutigliano, avv. G. D. D’Antuono avv. dello Stato F. Manzari;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
Con il ricorso in esame, la ricorrente titolare di rivendita ordinaria di generi di monopolio ubicata in Foggia al viale Fortore 97, impugna il provvedimento di cui in epigrafe con cui l’Amministrazione dei Monopoli di Stato ha autorizzato l’istituzione della rivendita speciale n. 145 presso il bar all’interno di stazione di servizio Api in Foggia alla via Fortore 77, deducendo il seguente unico articoalto motivo di censura:
1) errata interpretazione e violazione della circolare direttoriale prot. n. 04 – 63406 del 25.9.2001 – eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento e/o erronea valutazione dei fatti – inopportunità  del provvedimento – eccesso di potere per comportamento illogico e contraddittorioo . illogicità  e contraddittorietà  con precedente provvedimento – ingiustizia manifesta – sviamento di potere per evidente contraddittorietà  tra più atti – grave predeterminazione di favore – disparità  di trattamento – grave violazione dei principi di buon andamento, trasparenza ed imparzialità  dell’azione amministrativa.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.
Si è altresì costituito in giudizio la controinteressata La Torre Carmela, chiedendo la reiezione del ricorso.
Con ordinanza n. 810/2011 del 28.9.2011è stata accolta l’istanza cautelare proposta dalla parte ricorrente.
All’udienza del 13 dicembre 2012 il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.
Questo TAR ha più volte avuto modo di chiarire, con numerose pronunce, quali siano i criteri di concessione delle rivendite speciali di generi di monopolio all’interno degli impianti di distribuzione di carburanti, ottenendo il conforto della più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato.
La normativa di riferimento nella specifica materia è quella contenuta nella L. 22 dicembre 1957 n.1293 la quale, all’art. 22, dispone che le rivendite speciali sono istituite per soddisfare particolari esigenze di pubblico servizio, anche di carattere temporaneo, quando a giudizio dell’Amministrazione mancano le condizioni per procedere alla istituzione di una rivendita ordinaria ovvero al rilascio di apposito patentino.
La normativa di attuazione di tale legge, rappresentata dal D.P.R. 14 ottobre 1958 n.1074, ribadisce, poi, che le rivendite speciali sono istituite ovunque sia riconosciuta la necessità  di servizio alle quali non possa sopperirsi mediante rivendita ordinaria o patentino.
Tale quadro normativo ha trovato, da ultimo, una recente conferma nel D.L. 112/2008, convertito in L. 133/08, il quale all’art.83 bis, comma 17 in un’ ottica di adesione ai rilievi formulati in sede europea circa il rispetto delle norme sull’equa concorrenza, reca una novella disciplina in tema di liberalizzazione nell’istituzione e nelle distanze tra impianti di distribuzione di carburanti su tutto il territorio nazionale, e ricomprende – tra le attività  integrative che possono svolgersi all’interno delle stazioni di servizio – anche le cosiddette attività  non oil.
A ciò deve aggiungersi, infine, l’apposita normativa locale vigente nella Regione Puglia e contenuta nella L.R. 13 dicembre 2004 n°23, articolo 4 comma II, la quale include tra le citate attività  non oil – quali tipologie di attività  commerciali integrative e sussidiarie all’attività  di rivendita e distribuzione di carburanti che possono essere avviate nelle aree di servizio destinate a tale attività  – anche le rivendite di tabacchi.
Non può, poi, trascurarsi che la stessa normativa regionale, stabilisce che tutte le predette attività  non oil sono consentite in deroga alla disciplina di settore.
Ed invero l’art. 4 comma II della citata L.R. così testualmente prescrive: “i nuovi impianti, nonchè quelli esistenti ristrutturati, possono essere dotati, oltre che di autonomi servizi all’automobile e all’automobilista, anche di autonome attività  commerciali integrative su superfici non superiori a quelle definite per gli esercizi di vicinato di cui alla legge regionale 1 agosto 2003 , n. 11 (Nuova disciplina del commercio), nonchè di attività  di somministrazione alimenti e bevande, di attività  artigianali, di rivendite di tabacchi e di punti vendita non esclusivi di stampa quotidiana e periodica. Tutte le predette attività  non oli sono consentite in deroga alle norme di settore”.
La normativa di cui sopra si pone in sintonia con i principi affermati in sede comunitaria e con quanto previsto dalla l. 133/08.
Alla luce del quadro normativo di riferimento, deve ritenersi – da un lato – che la peculiarità  della clientela, costituita da automobilisti in transito, risulti perfettamente conforme ai principi generali che giustificano l’istituzione della rivendita speciale in via generale; dall’altro, che non possano ritenersi ostative le prescrizioni contenute nelle circolari interpretative quali ad esempio la n. 4 del 25.9.2001, atteso che – in virtù del citato comma II dell’art. 4 L.R. 23/04 – con specifico riferimento alle stazioni di carburanti risulta prevista l’istituzione di rivendita speciale in deroga ai criteri ordinari.
Nè può, infine, venire in soccorso delle ragioni a sostegno del rigetto del ricorso, il rilievo che la circolare regionale n.2/06 subordina l’istituzione di nuove rivendite speciali di tabacchi all’interno di stazioni di servizio e bar in esse ubicate, a determinati criteri di concessione – tra i quali la dotazione di un piazzale di mq 1000 o superiore, la sussistenza di una distanza di almeno mt 500 dalla più vicina rivendita ordinaria, che si eleva a 1 km se la rivendita più vicina sia ubicata nello stesso senso di marcia di quella richiedente la nuova licenza – in quanto essa costituisce semplice documento interpretativo della normativa di settore e non può, pertanto, scalfirne la portata o temperarne la disciplina.
Deve infatti rilevarsi che le circolari costituiscono criteri di riferimento interpretativo a carattere interno finalizzate a garantire una uniforme applicazione delle norme di legge, risultando tuttavia quasi pleonastico evidenziare che la circolare interpretativa non possa legittimare l’inosservanza di principi direttamente e chiaramente stabiliti dalla legge dovendosi conseguentemente disattendere le circolari sulla base del principio di prevalenza del dettato legislativo.
E ciò, tanto in considerazione della citata liberalizzazione nell’istituzione di stazioni di servizio, che non subordina l’istituzione di impianti di distribuzione ad alcun criterio distanziale, e sia in specifica considerazione della legge regionale che – in deroga alla disciplina di settore, in quanto legge speciale – prevede espressamente che all’interno delle stazioni di servizio adibite alla distribuzione di carburanti, possano esercitarsi attività  integrative quali quelle di bar, autolavaggio e generi di pubblico servizio, tra le quali è ricompresa espressamente anche quella di rivendita di tabacchi.
In tal senso ricorrono numerosi precedenti anche di questa Sezione (ex multis T.A.R. Bari Sez. II sentenza 424/2009, confermata da Cons. Stato, Sez. IV, sentenza 8530/2009).
Il ricorso va dunque, melius re perpensa, respinto.
Ricorrono tuttavia ragioni equitative che inducono il Collegio a dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Bari Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate tra tutte le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Desirèe Zonno, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/01/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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