1. Processo amministrativo – Giudizio impugnatori –  Interesse – Sopravvenuta carenza di interesse – Ordinanza di sospensione dei lavori abusivi – Sopravvenuta inefficacia – Improcedibilità  del ricorso


2. Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata  – Costruzioni abusive – Demolizione – Ordine – Motivazione congrua – Non necessaria

1. àˆ manifestamente improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse l’impugnazione giurisdizionale di un’ordinanza sindacale di sospensione dei lavori abusivi, divenuta inefficace nel corso del giudizio per decorso del termine di quarantacinque giorni previsto dall’art. 4, l. 28 febbraio 1985 n. 47.


2. I provvedimenti di repressione degli abusi edilizi non necessitano, di regola, di una motivazione particolarmente estesa, costituendo essi atti vincolati in base a precise disposizioni di legge, che è sufficiente vengano richiamate negli atti.

N. 00127/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01187/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1187 del 2008, proposto da: 
Francesco Massaro, rappresentato e difeso dagli avv. Giangregorio De Pascalis, Andrea Galentino, con domicilio eletto presso Domenico Emanuele Petronella in Bari, Via Principe Amedeo n.165; 

contro
Comune di Andria, in Persona del Sindaco P.T, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Di Bari, Giuseppe De Candia, con domicilio eletto presso Alberto Bagnoli in Bari, Via Dante, 25; 

per l’annullamento
dell’ordinanza di demolizione n. 271, emessa il 20.05.2008 dal Dirigente del Settore Pianificazione e Territorio del Comune di Andria;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Andria, in Persona del Sindaco P.T;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2013 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori Andea Celestino e Giuseppe De Candia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1. àˆ impugnata la nota in epigrafe, con la quale il Comune di Andria ha ordinato al ricorrente la demolizione delle opere eseguite in difformità  al permesso di costruire n. 169/07.
A fondamento del proprio ricorso, il ricorrente ha dedotto i seguenti profili di gravame, appresso sintetizzati: 1) violazione dell’art. 3 l. n. 241/90; 2) violazione dell’art. 31 d.P.R. n. 380/01, nonchè dell’art. 2 L.R. n. 26/85; eccesso di potere per difetto di istruttoria, erronea presupposizione, illogicità , violazione dei principi di buon andamento e imparzialità  dell’azione amministrativa; 3) violazione dell’art. 34 d.P.R. n. 380/01; violazione del principio di proporzionalità .
Costituitosi in giudizio, il Comune di Andria ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità  del ricorso, per omessa impugnazione dell’atto presupposto. Nel merito, ha chiesto il rigetto del proposto gravame.
Con ordinanza n. 473/08, confermata in appello, è stata rigettata la domanda di tutela cautelare proposta dal ricorrente.
All’udienza del 24.1.2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2.Va anzitutto esaminata la preliminare eccezione del Comune di Andria, di inammissibilità  del ricorso per mancata impugnazione dell’atto presupposto, e segnatamente dell’ordine di sospensione dei lavori.
L’eccezione è infondata.
2.1. Premette il Collegio che, per condivisa giurisprudenza amministrativa, “è manifestamente improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse l’impugnazione giurisdizionale di un’ordinanza sindacale di sospensione dei lavori abusivi, divenuta inefficace nel corso del giudizio per decorso del termine di quarantacinque giorni previsto dall’art. 4, l. 28 febbraio 1985 n. 47” (TAR Lazio, Roma, II, 2.1.2012, n. 1).
Tanto premesso, rileva il Collegio che, nella specie, l’ordine di sospensione dei lavori è stato emesso in data 18.3.2008. Di conseguenza, esso ha perso efficacia con il decorso dei 45 giorni successivi, e pertanto a far data dal 3.5.2008, senza necessità  di esperimento di alcuna impugnazione, che, quand’anche proposta, sarebbe divenuta improcedibile.
Viceversa, il provvedimento in esame, emesso in data 20.5.2008, determina autonoma lesione della situazione giuridica vantata dal ricorrente, e pertanto, integrando lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del destinatario, costituisce oggetto di autonoma impugnazione, a nulla rilevando le vicende relative all’atto presupposto, il quale, per le ragioni sopra dette, deve ritenersi avere definitivamente esaurito la propria efficacia.
3. Nel merito, con il primo motivo di ricorso, deduce il ricorrente il difetto di motivazione dell’atto impugnato, non evincendosi da quest’ultimo i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione.
Il motivo è infondato.
3.1. àˆ pacifico, sul punto, l’orientamento della giurisprudenza amministrativa, cui questo Collegio intende aderire, secondo il quale: “i provvedimenti di repressione degli abusi edilizi non necessitano, di regola, di una motivazione particolarmente estesa, costituendo essi atti vincolati in base a precise disposizioni di legge, che è sufficiente vengano richiamate negli atti” (TAR Friuli Venezia Giulia, I, 24.10.2012, n. 379. In termini confermativi, cfr. altresì, ex multis, TAR Liguria, I, 26.11.2012, n. 1503, TAR Campania, Napoli, VIII, 10.10.2012, n. 4052).
3.2. Tanto premesso, rileva il Collegio che, nella specie, l’impugnato provvedimento reca compiuta indicazione sia degli interventi abusivi realizzati dal ricorrente (realizzazione di un secondo piano, terzo fuori terra, della superficie di mq 240 circa, oltre ad una ulteriore superficie di mq 40 circa costituiti dal vano scala e pozzo luce), e sia della violazione da lui commessa (costruzione realizzata in totale difformità  dal permesso di costruire). Per tali ragioni, deve senz’altro ritenersi soddisfatto l’onere motivazionale posto a carico dell’amministrazione comunale.
3.3. Ne discende il rigetto del gravame.
4. Con il secondo motivo di ricorso, deduce il ricorrente l’insussistenza, nella specie, dei presupposti normativamente richiesti per far luogo alla demolizione, stante l’edificazione di manufatto in parziale difformità  dal permesso di costruire, e non in totale difformità  da quest’ultimo.
L’assunto è infondato.
4.1. Recita l’art. 31 d.P.R. n. 380/01 (T.U. Edilizia) che: “sono interventi eseguiti in totale difformità  dal permesso di costruire quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l’esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza e autonomamente utilizzabile”.
4.2. Tanto premesso, rileva il Collegio che il ricorrente ha ottenuto permesso di costruire consistente in: “realizzazione di un sottotetto non abitabile sull’intera superficie disponibile del lastrico solare”.
Viceversa, emerge dall’impugnato provvedimento che egli ha realizzato “un secondo piano, terzo fuori terra, della superficie di mq 240 circa, oltre ad una ulteriore superficie di mq 40 circa costituiti dal vano scala e pozzo luce; detto piano si presenta al rustico, tramezzato, intonacato esternamente e internamente, fatta eccezione per due vani, completo di impianti tecnologici, elettrici; l’altezza interna del solaio in c.a. misura, dal livello di calpestio, tra mt 2,95 e mt 2,10 circa”.
Orbene, dal semplice raffronto tra le opere originariamente assentite e quelle in concreto realizzate emerge con chiarezza che la tipologia di abuso realizzata dal ricorrente consiste non già  in una semplice difformità  dal progetto originario, ma in una totale difformità  da quest’ultimo. Invero, la suddivisione del manufatto in tramezzi, in uno alla realizzata impiantistica, alla creazione di varchi finestre, nonchè alla previsione di altezze che spaziano da mt 2,10 a mt 2,95, sono del tutto incompatibili con l’opera originariamente assentita (realizzazione di un sottotetto non abitabile), concretandosi in un sostanziale mutamento di destinazione d’uso (da deposito a civile abitazione) del manufatto concretamente realizzato.
Per tali ragioni, del tutto correttamente l’amministrazione ha ritenuto la sussistenza, nella specie, della previsione di cui all’art. 31 d.P.R. n. 380/01 (interventi edilizi eseguiti in assenza o totale difformità  dal titolo), e sulla base di essa ha doverosamente ordinato al ricorrente la demolizione delle opere da lui abusivamente realizzate.
4.3. Ne discende il rigetto del secondo motivo di gravame.
5. Da ultimo, va rigettato l’ultimo motivo di ricorso, fondato sull’asserita violazione, da parte dell’amministrazione, della previsione di cui all’art. 34 2° co. d.P.R. T.U. Edilizia. A tal riguardo, è sufficiente osservare che la realizzazione, da parte del ricorrente, di un’opera in totale difformità  dal titolo, esclude recisamente l’operare della previsione di cui all’art. 34 2° co. cit, la quale trova viceversa applicazione soltanto nel caso – diverso da quello in esame – di opere eseguite in parziale difformità  dal permesso di costruire.
6. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
7. Spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza,
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al rimborso delle spese di lite sostenute dal Comune di Andria, che si liquidano in € 2.500 per onorario, oltre accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 31/01/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Tag

Ultimi aggiornamenti

Galleria