Energia da fonti rinnovabili – Impianti – Potenza – Assoggettameno ad autorizzazione integrata ambientale – Applicabilità  dell’autorizzazione unica – Non sussiste – Procedimento applicabile
 

Qualora la potenza termica di un impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili ne determini l’assoggettamento ad autorizzazione integrata ambientale statale (ai sensi dell’allegato XII del D.Lgs. 152/2006) e il medesimo impianto sia già  stato autorizzato e risulti in esercizio, non può applicarsi il procedimento di autorizzazione unica di cui al D.Lgs. 387/2003 ma l’ordinario strumento della conferenza di servizi, nel quale vengono soddisfatte le esigenze di semplificazione e concentrazione procedimentale.

N. 00132/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00157/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 157 del 2012, proposto da Ital Green Energy s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Marco Palieri, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Venezia, 14; 

contro
Regione Puglia, non costituita; 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97; 

per l’annullamento
della determina dirigenziale n. 21 del 16 dicembre 2011, con cui la Regione Puglia ha disposto l’archiviazione del procedimento avente ad oggetto l’istanza di autorizzazione integrata ambientale della ricorrente per l’impianto di produzione di energia elettrica a biomasse solide e liquide;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2012 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv.ti Marco Palieri e Grazia Matteo;
 

Ritenuto di poter decidere con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 74 cod. proc. amm., trattandosi di ricorso che verte su unica questione di diritto;
Premesso che la Ital Green Energy s.r.l., titolare di uno stabilimento industriale nell’agro di Monopoli per la produzione di energia elettrica alimentato a biomasse solide e liquide, impugna l’atto con il quale la Regione Puglia si è dichiarata incompetente a provvedere sull’istanza presentata in data 4 gennaio 2006 per il rilascio, ai sensi del d.lgs. n. 59 del 2005, dell’autorizzazione integrata ambientale;
Ritenuto che le motivazione addotte dalla Regione nel provvedimento impugnato sono condivisibili, in quanto:
– non è contestato che la potenza termica complessiva dell’impianto (pari a 335 MW) determini l’assoggettamento ad autorizzazione integrata ambientale statale, secondo la disciplina di cui all’Allegato XII del d.lgs. n. 152 del 2006;
– non può accogliersi la tesi, prospettata anche dal Ministero con la nota del 19 dicembre 2011, secondo cui il procedimento di autorizzazione unica regionale previsto dall’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, in materia di realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, assorbirebbe quello preordinato al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale di competenza statale, non potendo l’interpretazione sistematica condurre a disattendere le attribuzioni stabilite dalla legge;
– nella fattispecie, infatti, l’impianto per il quale è richiesto il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale è già  esistente ed in esercizio (essendone stata autorizzata la costruzione, con successivi provvedimenti in relazione alle diverse componenti, tra il 2000 ed il 2005), sicchè non vi è spazio per la prevalenza del regime autorizzatorio riguardante gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili di cui al d.lgs. n. 387 del 2003;
– le esigenze di semplificazione e concentrazione procedimentale, che opportunamente sono state rappresentate dal Ministero e dalla stessa società  ricorrente, potranno essere soddisfatte attraverso la cooperazione delle Amministrazioni coinvolte nell’istruttoria sul rilascio e sul rinnovo dell’autorizzazione integrata ambientale e sugli eventuali interventi di adeguamento strutturale che in quella sede dovessero divenire necessari, con il ricorso all’ordinario strumento della conferenza di servizi;
Ritenuto, in conclusione, di dover respingere l’impugnativa con integrale compensazione delle spese, avuto riguardo alla novità  della questione trattata;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario, Estensore
Francesco Cocomile, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 31/01/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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