Commercio, industria e turismo – Contributi e sovvenzioni pubbliche – Bando per dote occupazionale – Alternatività requisiti – Fattispecie
Qualora i requisiti delineati dal bando per il riconoscimento di un contributo pubblico siano previsti in via alternativa e non cumulativa, ne consegue che la riconducibilità del lavoratore assunto nell’ambito di una qualsiasi di tali categorie comporta, per il datore di lavoro, il sorgere al diritto della relativa dote occupazionale (nel caso di specie la società ricorrente aveva proceduto all’assunzione di una donna, immigrata, ma si era vista negare il contributo per mancanza del requisito della anzianità di disoccupazione nonostante che i predetti requisiti – l’essere immigrata e l’anzianità di disoccupazione – fossero previsti dal bando in via alternativa e non cumulativa).
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Vedi TAR, ric. n. 27 – 2013
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N. 00063/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00027/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 27 del 2013, proposto da:
Schiraldi Cube S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Emmanuel Tosi Del Piano, con domicilio eletto presso Lorenzo Amoruso in Bari, Via Dante Alighieri 51;
contro
Regione Puglia;
nei confronti di
A.S.A. S.r.l., Nicola Picerno;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della deliberazione avente ad “Oggetto: Bando Dote Occupazionale. Comunicazione ed esito Negativo per la pratica 2PMBMK2,” con cui l’Ufficio, effettuata la verifica sulla documentazione inviata e sui documenti inoltrati tramite la procedura telematica su http://pianolavoro.regione.puglia.it, riscontrava la seguente anomalia:
“la lavoratrice Fanica Munteanu non possiede il requisito di cui alla Sez. E comma 1 del bando (6 mesi di disoccupazione)” e, ritenendo l’anomalia riscontrata un obbligo per l’impresa, così come specificato nella sez. I punto C) del Bando, comunicava alla ricorrente che l’assunzione indicata non è finanziabile;
nonchè per l’annullamento di tutti gli atti precedenti e successivi, comunque connessi con l’atto impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2013 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori Baldina d’Ambrosio;
– ritenuta la sussistenza del fumus di fondatezza della domanda in esame. Invero, dispone la Sez. E, comma 1 del bando in esame, che la dote occupazionale prevista nel quadro dell’Obiettivo POR 2007-20013 è disposta nei confronti di: 1) lavoratori/lavoratrici disoccupati/e da almeno sei mesi; 2) inoccupati/e; 3) donne; 4) immigrati; 5) lavoratori disabili.
In particolare, si desume da tale previsione che il possesso di tali requisiti è previsto in via alternativa, e non, invece, cumulativa. Ne consegue che la riconducibilità del lavoratore/lavoratrice assunto/a all’interno di una qualsiasi di tali categorie comporta, per il datore di lavoro, il sorgere al diritto della relativa dote occupazionale.
Nel caso di specie, la società ricorrente ha proceduto all’assunzione della cittadina rumena Fanica Munteanu. Orbene, tale assunzione, in quanto effettuata in favore di una donna, nonchè di una migrante, comporta il sorgere del diritto in questione, a nulla rilevando il dato relativo all’anzianità di disoccupazione.
Da quanto sopra sembra allora emergere l’errore in cui l’amministrazione è incorsa, avendo essa negato il conferimento della dote occupazionale nonostante l’inclusione della Munteanu all’interno della griglia di lavoratori (sia in qualità di donna, e sia in quella di migrante) prevista dal bando ai fini del conferimento del relativo beneficio pecuniario;
– ritenuta altresì la sussistenza del periculum, rappresentato dalle ovvie ricadute negative, anche sotto il profilo occupazionale, derivanti dall’impugnato diniego;
– spese della fase cautelare secondo soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza,
accoglie la domanda di tutela cautelare, e per l’effetto:
a) sospende l’efficacia dell’atto impugnato;
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 5.12.2013.
Condanna la Regione Puglia al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese della presente fase cautelare, che liquida in € 1.500 per onorario, oltre accessori.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2013 con l’intervento dei magistrati:
Pietro Morea, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/01/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)