1. Processo amministrativo –  Ricorso  – Procura speciale ad litem – Rilasciata con foglio separato congiunto al ricorso – Art. 83, terzo comma c.p.c. – Interpretazione 


2. Processo amministrativo –  Ricorso  – Procura speciale ad litem – Rilasciata con foglio separato congiunto al ricorso – Validità  solo se notificata con atto giudiziario cui accede


3. Processo amministrativo –  Ricorso  – Procura speciale ad litem – Rilasciata con foglio separato congiunto al ricorso – Fattispecie 

1. In tema di procura speciale ad litem, il requisito della materiale congiunzione tra il foglio separato, con il quale la procura sia stata rilasciata e l’atto cui essa accede, posto dall’art. 83, 3° comma, c.p.c. (nel testo modificato dall’art. 1 della legge 27 maggio 1997, n. 141, applicabile anche al processo amministrativo in forza del rinvio recettizio di cui all’art. 39, 1° comma c.p.a., secondo cui “La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all’atto cui si riferisce ¦”), non si sostanzia nella necessità  di una cucitura meccanica, ma ha riguardo a un contesto di elementi che consentano, alla stregua del prudente apprezzamento di fatti e circostanze, di conseguire una ragionevole certezza in ordine alla provenienza dalla parte del potere di rappresentanza ed alla riferibilità  della procura stessa al giudizio di cui trattasi. 


2. E’ da ritenere valida la procura speciale “ad litem” apposta su di un foglio separato e aggiunto al ricorso mediante i punti metallici di una macchina cucitrice, qualora essa sia stata notificata unitamente all’atto a cui accede; in tal caso la sua collocazione è idonea a dare la certezza circa la provenienza del potere di rappresentanza e a consolidare la presunzione di riferibilità  della procura a giudizio cui l’atto stesso fa riferimento. 


3. E’ inammissibile un ricorso giurisdizionale che riporti nell’ultima pagina, in foglio separato e congiunto con spille metalliche al ricorso depositato, la procura speciale ad litem con una determinata data, nella quale si fa riferimento “al presente ricorso”, ove la data del ricorso sia successiva, quindi risulti che il ricorso stesso sia stato stilato in data successiva alla procura medesima che, dunque, non può ritenersi riferita al ricorso depositato in giudizio; in tal caso, la procura alle liti risulta affetta da nullità  ed il ricorso proposto deve, conseguentemente, ritenersi inammissibile.

N. 00100/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00243/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 243 del 2010, proposto da: 
Michele Antonio Volpe, rappresentato e difeso dall’avv. Flavia Russo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Bruno Ciarmoli in Bari, corso Cavour, n. 124; 

contro
Comune di Troia – non costituito; 

nei confronti di
Giuseppe Costantino, rappresentato e difeso dall’avv. Cataldo Balducci, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Bari, corso Cavour n. 31; 

per l’annullamento
“del Nulla Osta rilasciato dal Comune di Troia in data 27.11.2003 prot. nr. 7908 – prat. 49/03, su richiesta del Sig. Costantino Giuseppe con istanza del 15.05.2003, relativo alla costruzione di una tettoia al terrazzino a servizio dell’abitazione facente parte del complesso edilizio “Cooperativa La Troiana” sito in Troia alla P.zza Mons. D. Comboni nr. 1/A, piano 2 int. 6, nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale al provvedimento gravato in via principale.”
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Giuseppe Costantino;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 35, comma 1, lettera b) c.p.a.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2013 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori, gli avv.ti Flavia Russo e Giuseppe Cozzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con ricorso, notificato il 20 gennaio 2010 e depositato il 19 febbraio 2010, il sig. Michele Antonio Volpe ha chiesto l’annullamento del nulla osta prot. n. 7908 del 27 novembre 2003, rilasciato dal Comune di Troia in favore del sig. Giuseppe Costantino, relativo alla costruzione di una tettoia al terrazzino a servizio dell’abitazione facente parte del complesso edilizio “Cooperativa La Troiana”, sito in Troia alla P.zza Mons. Daniele Comboni n. 1/A, piano 2 int. 6.
A sostegno del ricorso sono state articolate le seguenti censure: violazione degli artt. 10 e 11 del d.p.r. n. 380 del 201, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, violazione del giusto procedimento.
Parte ricorrente ha prodotto documentazione.
Si è costituita a resistere in giudizio il sig. Giuseppe Costantino eccependo l’inammissibilità  del ricorso e deducendo l’infondatezza del gravame.
Parte controinteressata ha depositato una memoria per l’udienza di discussione nella quale ha eccepito la nullità  del ricorso per nullità  della procura alla lite, il difetto di giurisdizione di questo adito giudice amministrativo e la tardività  del ricorso stesso ed ha concluso chiedendo il rigetto del gravame.
All’udienza pubblica del 10 gennaio 2013 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.
Il Collegio deve preliminarmente esaminare, per la sua natura assorbente, l’eccezione di inammissibilità  del ricorso per nullità  della procura alla lite, sollevata dal controinterssato, sig. Costantino, in quanto sarebbe stata apposta in calce al ricorso con foglio separato dal ricorso cui accede ed avrebbe data precedente a quella dell’atto cui si riferisce; inoltre sia il ricorso che la procura non sarebbero numerati.
L’eccezione è fondata.
Ai sensi dell’art. 83, terzo comma, del codice di procedura civile – nel testo risultante dalle modificazioni di cui alle leggi n. 141 del 1997 e n. 69 del 2009 – applicabile al processo amministrativo in forza del rinvio recettizio di cui all’art. 39, comma 1, c.p.a., “¦La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all’atto cui si riferisce,¦”.
Al riguardo è ormai consolidato l’indirizzo giurisprudenziale, condiviso dal Collegio, secondo il quale il requisito posto dall’art. 83, terzo comma, c.p.c. (nel testo modificato dall’art. 1 della legge 27 maggio 1997, n. 141) della materiale congiunzione tra il foglio separato, con il quale la procura sia stata rilasciata, e l’atto cui essa accede, non si sostanzia nella necessità  di una cucitura meccanica, ma ha riguardo ad un contesto di elementi che consentano, alla stregua del prudente apprezzamento di fatti e circostanze, di conseguire una ragionevole certezza in ordine alla provenienza dalla parte del potere di rappresentanza ed alla riferibilità  della procura stessa al giudizio di cui trattasi (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, n. 3707 del 21 giugno 2011).
Inoltre, si è chiarito che è da considerarsi valida la procura speciale ad litem apposta su di un foglio separato ed aggiunto al ricorso mediante i punti metallici di una macchina cucitrice, qualora essa sia stata notificata unitamente all’atto a cui accede. In tal caso la sua collocazione è idonea a dare la certezza circa la provenienza del potere di rappresentanza e a consolidare la presunzione di riferibilità  della procura a giudizio cui l’atto stesso fa riferimento (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 1132 del 25 febbraio 2009 e n. 4247 dell’8 settembre 2008; Cassazione Civile, Sez. I n. 28839 del 27 dicembre 2011).
Il Collegio ritiene tuttavia che le citate previsioni normative non obliterino la necessità  che il contenuto dell’atto sia tale da assumere i connotati propri di una procura speciale alle liti, avendo quindi un tenore che consenta di riferire l’atto di procura al giudizio che si instaura con il ricorso e a fornire quindi la giuridica certezza della riferibilità  dell’attività  svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa (cfr. T.A.R. Toscana, Firenze, Sezione I, n. 2023 del 21 giugno 2010).
Ciò non è nel caso di specie in quanto il ricorso in esame riporta nell’ultima pagina, in foglio separato e congiunto con spille metalliche al ricorso depositato, la procura alle liti datata 7 gennaio 2010 nella quale si fa riferimento “al presente ricorso” che però è datato 18 gennaio 2010 e, quindi, risulta essere stato stilato in data successiva alla procura stessa che, quindi, non può ritenersi riferita al ricorso depositato in giudizio.
Ne consegue che la procura alle liti risulta affetta da nullità  ed il ricorso proposto deve, conseguentemente, ritenersi inammissibile.
Quanto alle spese si ritiene che sussistono i motivi che giustificano la compensazione integrale delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Rosalba Giansante, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/01/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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