1. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Impugnazione atto presupposto – Omessa notifica all’organo emanante – Fattispecie


2. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Parere Comitato  verifica cause di servizio – Omessa  notifica al Comitato  –  Inammissibilità  ricorso per carenza interesse

1. àˆ inammissibile il ricorso proposto per l’annullamento del decreto di rigetto della domanda di riconoscimento dell’infermità  come dipendente da causa di servizio, nel caso in cui sia stato impugnato anche il sottostante parere reso dal Comitato di verifica delle cause di servizio, ma il ricorso sia stato notificato al solo Ministero dell’Interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico della difesa civile – direzione centrale per le risorse umane – e non anche all’organo tecnico che, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 27, comma 1 e 41, comma 2, c.p.a., costituisce un contraddittore necessario.
 
2. àˆ inammissibile per carenza di interesse il ricorso contro il decreto ministeriale  di rigetto della domanda di riconoscimento dell’infermità  come dipendente da causa di servizio nel caso in cui il ricorso non sia stato notificato al Comitato di verifica delle cause di servizio, atteso che l’interessato – considerata la normativa di settore che rende obbligatorio e vincolante per il Ministero il parere del Comitato di verifica delle cause di servizio – non potrebbe trarre alcuna utilità  dall’annullamento del solo decreto ministeriale.

N. 00064/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00648/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 648 del 2007, proposto da: 
Martone Agostino, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Luca Veccia e Vittorio Veccia, con domicilio eletto in Bari presso l’avv. G.Berardi alla via P. Amedeo n.118; 

contro
Ministero dell’Interno-Dip.Vigili del Fuoco e Prefettura di Foggia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliati in Bari, alla via Melo n.97; 

per l’annullamento
del decreto ministeriale del 12 febbraio 2007 emesso dal Ministero dell’Interno – Dipartimento di vigili del fuoco, del soccorso pubblico della difesa civile -direzione centrale per le risorse umane-, notificato in data 26 febbraio 2007, relativamente a quella sola parte riferita al mancato riconoscimento dell’infermità  da insufficienza aortica di grado severo, come dipendente da cause di servizio, con conseguente mancato accoglimento della relativa istanza tesa ad ottenere la concessione dell’equo indennizzo per detta infermità .
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno-Dip.Vigili del Fuoco e della Prefettura di Foggia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 dicembre 2012 la dott.ssa Giacinta Serlenga e udito per la parte ricorrente il difensore avv. G. Veccia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1.- Con il gravame in epigrafe il sig. Martone, vigile del fuoco dal 2.8.1991 con mansioni di autista, ha impugnato il decreto ministeriale del 12 febbraio 2007, in epigrafe meglio indicato, nella sola parte riferita al mancato riconoscimento dell’infermità  da insufficienza aortica di grado severo come dipendente da cause di servizio; valutazione che ha determinato il mancato accoglimento dell’istanza tesa ad ottenere la concessione dell’equo indennizzo per detta infermità .
Costituitesi in giudizio le Amministrazioni resistenti (Ministero dell’interno e Prefettura di Foggia) hanno eccepito l’inammissibilità  nonchè l’infondatezza del gravame chiedendone la reiezione.
All’udienza del 13 dicembre 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- L’eccezione di inammissibilità  è fondata e va accolta.
Il suddetto decreto riproduce pedissequamente il sottostante parere negativo espresso dall’organo tecnico, ossia il Comitato di verifica delle cause di servizio. Tale parere può ritenersi impugnato sebbene non riportato in epigrafe, considerate le censure articolate nel corpo del ricorso (pag.4 e ss.); tuttavia la notifica è stata effettuata soltanto al Ministero dell’interno, laddove il suddetto Comitato è organo del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
In buona sostanza un contraddittore necessario non è stato evocato in giudizio sicchè l’impugnazione del parere è inammissibile ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.27, comma 1 e 41, comma 2, c.p.a..
E’ appena il caso di rimarcare che secondo la richiamata normativa, a pena di decadenza, il ricorso deve essere notificato alla pubblica Amministrazione che ha emesso l’atto.
Tale inammissibilità  travolge peraltro anche le censure proposte avverso il decreto ministeriale.
Nessuna utilità  invero il sig. Martone potrebbe trarre dall’annullamento del solo decreto considerata la normativa di settore. Il parere del Comitato è infatti obbligatorio e vincolante non potendone il Ministero discostarsene ma solo esercitare la facoltà , in caso di dissenso, di chiederne un riesame allo stesso organo tecnico (cfr. art.14, comma 1, D.P.R. 29.10.2001 n.461).
Nel caso di specie il Comitato di verifica ha ritenuto ascrivibile a fattori genetici la patologia riscontrata e non ha ritenuto di ricollegarla al servizio prestato neanche come concausa. Tale parere, per quanto detto, è divenuto ormai definitivo sicchè nessun margine di discrezionalità  residua più in capo all’amministrazione ministeriale che, anche ove il decreto impugnato fosse annullato, non potrebbe adottare una determinazione di segno diverso.
3.- In sintesi il gravame proposto avverso il parere del Comitato va dichiarato inammissibile per mancata notifica all’Amministrazione resistente, contraddittore necessario ai sensi e per gli effetti dell’art. 41, comma 2, c.p.a.; e conseguentemente inammissibile per carenza di interesse il ricorso contro il decreto ministeriale. Sussistono tuttavia giusti motivi per la compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/01/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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