Giurisdizione – Cessazione del rapporto di lavoro dipendente del medico – Domanda di reinserimento negli elenchi di medicina di base convenzionata – Controversie relative all’iscrizione negli elenchi dei medici convenzionati – Giurisdizione del G.O. – Sussistenza
Sussiste la giurisdizione esclusiva del G.O. nelle controversie in cui il medico che abbia cessato il rapporto di lavoro dipendente si veda respingere la domanda di reinserimento negli elenchi di medicina di base convenzionata ex art. 1, co. 16, D.L. 423/1993, in quanto la posizione fatta valere in forza di tale norma è di diritto soggettivo potestativo, essendo tenuta l’Amministrazione a tale reiscrizione senza alcun margine discrezionale.
N. 00058/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00622/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 622 del 2012, proposto da:
Giuseppe Varcaccio Garofalo, rappresentato e difeso dall’avv. Libera Valla, con domicilio eletto presso Libera Valla in Bari, via Quintino Sella, 36;
contro
Azienda Sanitaria Locale Bari, rappresentato e difeso dall’avv. Edvige Trotta, con domicilio eletto presso Edvige Trotta in Bari, Lungomare Starita N.6;
nei confronti di
Michele Panunzio;
per l’annullamento
– del provvedimento n. 45486/1 del 15 marzo 2012 con cui la ASL Ba, invece di inserire direttamente il ricorrente negli elenchi della medicina generale, ne ha subordinato l’accesso al preventivo reinserimento nella graduatoria regionale e al concorso per una zona carente;
– di ogni altro atto presupposto connesso e consecutivo, compreso -ove mai ritenuto necessario- il parere della struttura interregionale sanitari convenzionati (sisac) indicato nella motivazione del provvedimento medesimo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2012 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori avv. Libera Valla e avv. Carmine Cagnazzo, su delega dell’avv. E. Trotta;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in esame Varcaccio Garofalo Giuseppe, medico, nonchè docente universitario presso l’Università degli Studi di Bari fino alla data del 4.10.2011 (data di cessazione del servizio), impugna il provvedimento di cui in epigrafe con cui la A.S.L. BA, provvedendo sull’istanza del ricorrente volta a conseguire la reiscrizione negli elenchi dei medici convenzionati per l’assistenza primaria, invece che disporre direttamente il suo reinserimento negli elenchi, ha subordinato la reiscrizione al previo reinserimento nella graduatoria regionale ed al concorso per una zona carente.
Il ricorrente deduce il seguente unico articolato motivo di censura:
1) violazione e falsa applicazione dell’art. 1 comma 16 del d.l. 324/1993 convertito in l. 423/1993. Eccesso di potere (sviamento, erroneità dei presupposti, irrazionalità manifesta).
Si è costituita in giudizio la A.S.L. BA, contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.
All’Udienza del 6 dicembre 2012 la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
Rileva preliminarmente il Collegio che sul ricorso in esame occorre dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo adito in favore del Giudice Ordinario – Giudice del Lavoro.
L’art. 1 comma 16 del d.l. 423/1993 prevede espressamente: “il medico che abbia, ai sensi dell’art. 4 comma 7 della l. 412/1991, esercitato l’opzione per il rapporto di lavoro dipendente, con la conseguente cancellazione dagli elenchi regionali della medicina convenzionata, ove venga a cessare il rapporto di lavoro dipendente, è, a domanda, reinserito negli anzidetti elenchi”.
Il chiaro tenore letterale della norma non autorizza altra interpretazione se non quella che porta a configurare la pretesa dei medici che hanno esercitato l’opzione ex lege 412/1991 alla reiscrizione negli elenchi di medicina di base convenzionata come un diritto soggettivo potestativo, dal quale esula ogni valutazione discrezionale in capo all’Amministrazione, quanto meno con riferimento al reinserimento negli elenchi sia pur limitatamente all’ambito territoriale di provenienza, come peraltro espressamente riconosciuto dalla stessa difesa della A.S.L. nella memoria difensiva del 5.11.2012.
Da quanto sopra consegue il diritto di conseguire la reiscrizione anche in sovrannumero indipendentemente dalla reiscrizione nella graduatoria regionale e dal presupposto della sede vacante.
Ed invero, l’espressione “¦è, a domanda, reinserito negli anzidetti elenchi” è tassativa e non necessita di alcun chiarimento interpretativo.
Alla stregua di quanto sopra, sia in relazione alla natura della posizione giuridica fatta valere, con conseguente esclusione di profili di discrezionalità amministrativa, essendo limitata l’attività amministrativa alla verifica e all’accertamento della sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto, sia con riferimento al nuovo assetto del riparto di giurisdizione in materia di pubblico impiego, che risulta in via generale e residuale affidata in via esclusiva al Giudice ordinario, salvo che per le materie (concorsi per l’accesso all’impiego, disciplinare) e le speciali categorie di dipendenti riservate espressamente alla giurisdizione del Giudice Amministrativo, la questione in esame, attenendo alla materia dei rapporti in convenzione, rientra nella giurisdizione del Giudice ordinario, innanzi al quale il giudizio dovrà essere riassunto nelle forme e nei termini del rito processualcivilistico.
In tal senso deve dunque provvedersi.
Ricorrono evidenti ragioni equitative, connesse anche alla novità della questione proposta, per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari Sezione Seconda definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo in favore del Giudice ordinario – Giudice del lavoro, previa riassunzione nei termini di rito processualcivilistici.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Desirèe Zonno, Primo Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/01/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)