1. Sanità e farmacie – Servizio sanitario – Accreditamento istituzionale – Revoca ex art. 21 comma 2 l.r. 8/2004 – Presupposti – Diffida – Non occorre
2. Sanità e farmacie – Servizio sanitario – Accreditamento istituzionale – Revoca ex l.r. 8/2004 e l.r. 10/2007 e Delibera di G.R. n. 648/2009 – Natura vincolata – Violazione principio proporzionalità e affidamento – Inconfigurabilità
1. L’atto dirigenziale di revoca dell’accreditamento per mancanza di un requisito di natura organizzativa (mancanza tecnico di laboratorio con idoneo titolo) previsto dalla L.R. 8/2004 non deve essere preceduto da diffida, rientrando nella ipotesi di cui all’art. 21 comma II^ della L.R. 8/2004.
2. Non sussiste la violazione del principio di proporzionalità e deve parimenti escludersi la tutela dell’affidamento del terzo in ipotesi di atto dirigenziale di revoca dell’accreditamento per mancanza di un requisito di natura organizzativa (mancanza tecnico di laboratorio con idoneo titolo) previsto dalle L.R. 8/2004 e 10/2007 e dalla Delibera di G.R. n. 648/2009, trattandosi di atto avente natura vincolata rispetto al quale l’Amministrazione è priva di qualsivoglia discrezionalità , e, difettando l’invocata deroga alla disciplina approntata dalla DGR 648, deve escludersi l’esistenza del fumus e rigettarsi la correlata istanza cautelare.
N. 00040/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01775/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1775 del 2012, proposto da:
Centro Polivalente Laboratorio di Analisi “Sant’Orsola” S.r.l., rappresentato e difeso dall’avv. Carmen Monopoli, con domicilio eletto presso Giuseppe Florio in Bari, via Giuseppe Bovio n. 21;
contro
Regione Puglia, rappresentato e difeso dall’avv. Adriana Shiroka, con domicilio eletto presso Adriana Shiroka in Bari, c/o Avv.Ra Reg.Puglia- N.Sauro n.33;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della determina dirigenziale n. 291 del 17.10.2012, prot. n. aoo/081/3447/apsi (doc. 1), notificata al ricorrente in data 22 ottobre 2012, con cui il dirigente responsabile del servizio accreditamento e programmazione sanitaria dell’assessorato alle politiche della salute della regione puglia ha revocato, ai sensi del combinato disposto degli arte. 21, co. 2 e 27, co. 6 l.r. 8/2004 s.m.i., dell’art. 36, co. 1 e 3 della l.r. 10/2007 e del punto 13 della deliberazione di giunta regionale n. 648/2009, l’accreditamento con il s.s.r. dl laboratorio di analisi “s. orsola s.r.l.”, avente sede in oria (br), alla via e. Toti n. 2, per carenza del requisito organizzativo relativo alla figura del “tecnico di laboratorio”, alla data del 31.12.2007;
– di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, anche se allo stato non conosciuti ed, in particolare, ove occorra:
a) della relazione dell’a.p. “analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzata ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private”, confermata dal dirigente dell’ufficio accreditamento, le cui risultanze istruttorie “si intendono integralmente riportate” nella citata deliberazione n. 291 del 17.10.2012.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Regione Puglia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2013 il dott. Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori avv. Carmen Monopoli e avv. A. Shiroka;
Rilevato che la società ricorrente contesta la revoca dell’accreditamento determinata dalla rilevata mancanza del tecnico di laboratorio dotato di idoneo titolo fino all’11.3.2010;
ritenuta non applicabile l’ipotesi normativa di cui si allega la violazione (art. 27, co 3 l.r. 4/2008) in quanto, nella fattispecie in esame, ha trovato applicazione o il co 2 o il co 6 (v. controricorso della Regione, a pagg 2 e 9 e pag 14) che non prevedono alcuna previa diffida;
ritenuto che non sussiste la paventata violazione del principio di proporzionalità , in quanto la revoca in questione ha natura vincolata;
ritenuto che, in presenza di una normativa di settore di dettaglio quale quella in esame, sia da escludersi alcuna discrezionalità dell’amministrazione in ordine alla revoca;
ritenuto, che, in ogni caso, debba escludersi la tutela dell’affidamento (pur a fronte di un innegabile comportamento non del tutto lineare dell’operato degli uffici regionali), poichè la normativa è piana nel richiedere, tra i requisiti organizzativi, un tecnico di laboratorio, dotato di idoneo titolo di studio ed è altrettanto piana la circostanza che – fino all’11.3.2000 – il laboratorio in questione ne fosse privo. L’unica ragione di tutela dell’affidamento potrebbe risiedere da un lato nella ritenuta applicabilità della deroga di cui alla dgr del 1998 dall’altro nell’esito positivo dei controlli del 12.11. 2008.
Tuttavia, quanto alla ritenuta applicabilità dell’invocata deroga di cui alla dgr 1998, l’affidamento appare effettuato in modo incauto, poichè onere di diligenza avrebbe voluto, stante il tenore del testo normativo decisamente contrario all’interpretazione seguita dal ricorrente, quantomeno una preventiva richiesta di chiarimenti alla regione, in ordine all’applicabilità ;
quanto all’esito dei controlli, stante il tenore letterale della normativa di settore, la scelta di affidarvisi appare altrettanto incauta;
ritenuto, pertanto, che difetta il requisito del fumus;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2013 con l’intervento dei magistrati:
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/01/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)