1. Giurisdizione – Giudice Amministrativo – Pubblico impiego – Progressioni verticali – Scorrimento graduatoria – Sussiste


2. Pubblico impiego – Concorso interno – Scorrimento graduatoria – Escluso

  
1. Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la domanda volta all’annullamento della decisione della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di provvedere alla copertura di posti vacanti in organico tramite scorrimento di una graduatoria approvata all’esito di selezione interna per il passaggio a categoria superiore, anzichè attraverso l’indizione di una nuova procedura concorsuale, atteso che trattasi di decisione avente natura organizzativa ed autoritativa e che, ove anche si volesse propriamente riferire la questione alla contestazione della validità  della predetta graduatoria, essa resterebbe attratta comunque nella giurisdizione dell’A.G.A., essendo stata predisposta la predetta graduatoria all’esito di prove selettive dirette a permettere l’accesso del personale già  assunto ad una fascia o area funzionale superiore.


2. La protrazione dei termini di validità  di cui all’art. 1, comma 536, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 si riferisce inequivocabilmente alle graduatorie destinate all’assunzione di personale tramite concorso pubblico, sicchè è escluso che la predetta proroga di validità  delle graduatorie concorsuali possa operare in riferimento alle procedure di progressione interna.


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vedi Cons. St., sez. VI, sentenza 5 marzo 2014, n.1061 – 2014 ordinanza 27 marzo 2013, n. 1136 – 2013; ric. n. 1359 – 2013


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N. 00045/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00805/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 805 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da Fabio Iorio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Enzo Augusto e Roberto D’Addabbo, con domicilio eletto in Bari, via Abate Gimma, 147; 

contro
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) di Bari, rappresentata e difesa dall’avv. Carla Parisi, con domicilio eletto in Bari, via Putignani, 168; 

nei confronti di
Antonio Fiore e Francesco Mininni, rappresentati e difesi dall’avv. Nicola Roberto Toscano, con domicilio eletto in Bari, via Principe Amedeo, 198; 

per l’annullamento
della deliberazione n. 205 del 26.11.2007 e della deliberazione n. 206 del 26.11.2007;
della determinazione n. 177 del 19.12.2008;
e sui motivi aggiunti depositati 10 marzo 2009,
per l’annullamento
della determinazione del 19 dicembre 2008 n. 177;
di ogni altro atto, antecedente e/o susseguente, comunque connesso, ancorchè non conosciuto, ivi compresi, ove occorra, la lettera del giorno I dicembre 2 1004, prot. 37.299, della Segreteria della commissione incaricata dello svolgimento delle operazioni relative alla procedura selettiva e il verbale della commissione n. 2 del 15 dicembre 2004, recante i risultati finali di merito della progressione.
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Camera di Commercio di Bari e dei signori Antonio Fiore e Francesco Mininni;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2012 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avvocati Roberto D’Addabbo e Antonella Martellotta, quest’ultima in sostituzione dell’avv. Carla Parisi;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1. Il signor Fabio Iorio è dipendente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari, con la qualifica di assistente amministrativo contabile, categoria C5. Il medesimo, avendo interesse a conseguire il profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, ha impugnato, in via straordinaria, con ricorso poi trasposto in sede giurisdizionale, gli atti in epigrafe meglio specificati, preclusivi dell’ottenimento di tale posizione.
Premette che, con determinazione 5 novembre 2004 n. 114, veniva bandita una procedura di progressione interna, per titoli e colloquio, per la copertura di 2 posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1. Veniva stipulato il contratto individuale di lavoro con i primi due graduati, signora Carmela Gurrado e signor Angelo Guerrieri. In tale occasione, in sede di approvazione degli atti della procedura, di cui alla determinazione 22 dicembre 2004 n. 492, non fu pubblicata alcuna graduatoria degli altri candidati idonei.
Con deliberazione 18 dicembre 2006 n. 215, veniva ridefinita la dotazione organica dell’Ente in cui risultavano vacanti tra l’altro 4 posti di istruttore direttivo amministrativo e si stabiliva che si sarebbe proceduto nell’anno 2006 alla copertura di detti posti come segue: 2 posti attingendo dalla c.d. graduatoria della selezione interna; 1 posto mediante mobilità  esterna e 1 posto avvalendosi della graduatoria, approvata con deliberazione 29 novembre 2004 n. 486, del concorso pubblico nelle more conclusosi.
La Camera di Commercio, in realtà , non ha mai attivato la procedura di mobilità ; perciò, in occasione della nuova ridefinizione della dotazione organica, di cui alla deliberazione della Giunta camerale 26 novembre 2007 n. 205, avendo previsto un incremento di 2 posti della categoria D, profilo di istruttore direttivo amministrativo, ha individuato in totale 3 vacanze in organico.
In pari data, con deliberazione n. 206, recante l’approvazione del piano occupazionale, ha stabilito che la copertura di due posti di istruttore direttivo amministrativo sarebbe stata effettuata mediante una procedura di riqualificazione professionale (progressione verticale), con utilizzo dei risultati finali di merito dell’ultima selezione interna, ovvero quella indetta con determinazione 5 novembre 2004 n. 114.
Nel contestare le deliberazioni 26 novembre 2007 n. 205 e n. 206, l’interessato deduce i seguenti motivi:
eccesso di potere per travisamento ed erronea manifestazione dei presupposti di fatto e di diritto;
violazione dell’articolo 3, comma ventiduesimo, della legge n. 537/1993, dell’articolo 1, comma 100, della legge n. 311/2004 e dell’articolo 1, comma 536, della legge n. 296/2006;
violazione dei principi costituzionali di efficienza, imparzialità  e buon andamento della pubblica amministrazione.
In sintesi, il dipendente pone in dubbio, in radice, che esista una vera graduatoria; nega che la proroga di validità  delle graduatorie concorsuali possa applicarsi alle procedure di progressione interna e sostiene che, in ogni caso, il termine di validità  triennale sarebbe scaduto nel dicembre 2007.
Con motivi aggiunti (analoghi a quelli proposti con l’originario ricorso) depositati 10 marzo 2009, il signor Iorio ha impugnato la determinazione 19 dicembre 2008 n. 177, con cui si è proceduto, in esecuzione della delibera 26 novembre 2007 n. 206, alla copertura dei posti, tramite scorrimento della graduatoria interna, e si è disposta la stipulazione del contratto di lavoro con i signori Antonio Fiore e Francesco Mininni.
Si sono costituiti la Camera di Commercio e i nominati controinteressati.
Con ordinanza 25 marzo 2009 n. 182, è stata respinta l’istanza cautelare, “atteso che i due controinteressati hanno già  (in data 2.2.09) stipulato i rispettivi contratti individuali di lavoro perla categoria D1”.
La causa è stata riservata per la decisione all’udienza del 12 dicembre 2012.
2.a. Occorre innanzitutto occuparsi delle eccezioni sollevate in ordine alla giurisdizione, all’ammissibilità  e alla ricevibilità  del ricorso, che sono invero tutte da respingere.
Quanto alla giurisdizione, è da chiarire innanzitutto che il signor Iorio non contesta in sè la procedura di selezione interna, bensì propriamente l’utilizzo della graduatoria nel tempo, ovvero l’opzione (di natura organizzativa e affidata alla valutazione discrezionale dell’amministrazione) di attingere da tale elenco piuttosto che attivare altre modalità  di accesso alla categoria D, sicchè, in radice, non si pone un problema d’individuazione del giudice competente, visto che la controversia con tali caratteristiche non può che essere attribuita al T.A.R. In ogni caso, anche a voler ammettere le premesse da cui parte il ragionamento della Camera di Commercio, si deve ricordare che, per consolidata giurisprudenza, spettano all’autorità  giudiziaria ordinaria solo le questioni relative al semplice passaggio di livello senza variazione di area o categoria e non anche quelle connesse alle prove selettive dirette a permettere l’accesso del personale già  assunto ad una fascia o area funzionale superiore e, cioè, ad una progressione verticale che consista nel passaggio ad una posizione funzionale qualitativamente diversa, tale da comportare una novazione oggettiva del rapporto di lavoro (Cassazione civile, Sez. un., 5 maggio 2011, n. 9844; Consiglio di Stato, Sez. V, 8 giugno 2011, n. 3484; 31 ottobre 2012, n. 5562).
Nel caso in esame, il superamento della procedura selettiva indetta con determinazione 5 novembre 2004 n. 114 comportava l’attribuzione, ai concorrenti inquadrati nella categoria C, della superiore categoria D, sicchè, sulla base dei cennati consolidati principi giurisprudenziali, l’eccezione non è positivamente valutabile.
Sulla base di una corretta ricostruzione e l’interpretazione dell’azione, come proposta, già  presupposta alla soluzione della questione relativa alla giurisdizione, sono da respingere pertanto anche il rilievo sulla tardività  dell’impugnazione degli atti della progressione verticale, sfociati nella determinazione 22 dicembre 2004 n. 492, e quello sull’inammissibilità  del ricorso per omessa impugnazione degli atti presupposti (bando, costituito dalla determinazione 5 novembre 2004 n. 114, e risultanze della selezione).
àˆ stato poi genericamente posto in dubbio l’interesse all’azione, argomento che, a rigore, doveva essere supportato dalla dimostrazione (e non dalla semplice, vaga affermazione) della carenza in capo al soggetto dei requisiti per accedere alla categoria D e che, perciò, si rivela privo di pregio.
Infine, neppure è da condividere il ragionamento della parte resistente secondo il quale il ricorso sarebbe inammissibile, per omessa notifica ad almeno un controinteressato. Esso si fonda su due presupposti i quali non hanno trovato conferma nella dialettica processuale e nella documentazione, ovvero, da un lato, che il signor Iorio abbia realmente sollevato questioni in ordine alla legittimità  della procedura di selezione interna e che, dall’altro, la c.d. graduatoria (la quale risulta dal verbale n. 2 della commissione, richiamato esplicitamente solo nella determinazione 19 dicembre 2008 n. 177) sia stata recepita in un atto provvedimentale e, come tale, resa conoscibile.
Tale ultima circostanza appunto non è mai stata provata, perchè invece nella determinazione 22 dicembre 2004 n. 492 (che ha approvato gli atti della procedura) non era confluito anche l’elenco dei dipendenti con i relativi giudizi, come registrato nel verbale n. 2. Di conseguenza, prima della determinazione del 19 dicembre 2008 n. 177 (che ha disposto la stipulazione del contratto di lavoro con i signori Antonio Fiore e Francesco Mininni e che è stato impugnata con motivi aggiunti regolarmente notificati anche a tali soggetti) non esisteva alcun atto da cui evincere l’esistenza e l’identità  di eventuali controinteressati.
2.b. Nel merito le censure dedotte sono fondate.
Per iniziare dalla norma più recente, direttamente applicabile alla fattispecie ratione temporis, in base all’articolo 1, comma 536, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, a “Le assunzioni ¦ sono autorizzate secondo le modalità  di cui all’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni” [articolo questo che è dedicato propriamente e specificamente al reclutamento del personale], “previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell’anno precedente e dei relativi oneri. Il termine di validità  di cui all’ articolo 1, comma 100, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è prorogato al 31 dicembre 2008”. A sua volta, per l’articolo 1, comma 100, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, “I termini di validità  delle graduatorie per le assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche che per gli anni 2005, 2006 e 2007 sono soggette a limitazioni delle assunzioni sono prorogati di un triennio”.
La lettera delle disposizioni è del tutto chiara: le protrazioni dei termini di validità  si riferiscono inequivocabilmente alle graduatorie destinate all’assunzione di personale, tramite il reclutamento da effettuare, in base all’articolo 97 della Costituzione e all’articolo 35, comma quarto, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tramite concorso pubblico.
Altrettanto evidente è la ratio sottesa a tale normativa che è quella di evitare che procedure spesso lunghe, complesse e costose, come i concorsi pubblici, siano inutilmente avviate, senza alcun utilizzo, anche in ragione dei ripetuti blocchi al turn-over; finalità  questa che naturalmente è estranea alle più semplici procedure di selezione interna, che, come quella della Camera di Commercio di Bari, iniziata con la determinazione 5 novembre 2004 n. 114 e conclusa con la determinazione 22 dicembre 2004 n. 492, si presentano di agevole gestione e di veloce svolgimento.
D’altra parte, anche a voler risalire all’articolo 320 della legge 24 dicembre 1993 n. 537, si possono rintracciare in questa regolamentazione solo conferme alla conclusione raggiunta. Invero, laddove il comma 22 dispone che “Tale graduatoria rimane efficace per un termine di diciotto mesi dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito, e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili”, esso si riferisce anche qui a procedure per il reclutamento, dato incontrovertibile se si considera che la norma si collega ad una serie logica di previsioni di cui ai commi 20 e seguenti, che significativamente danno avvio al concatenarsi delle regole disponendo: “Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 5 del presente articolo assumono personale mediante concorsi pubblici aperti a tutti, fatte salve le ipotesi disciplinate dall’art. 36, comma 1, lettere b) e c), e dall’art. 42 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29” .
Chiarito così il senso delle disposizioni applicabili e di quelle collegate, come l’articolo 6, comma ventunesimo, della legge 15 maggio 1997 n. 127, invocato dalla Camera di commercio, si rivela del tutto condivisibile la tesi del dipendente, secondo il quale la proroga di validità  delle graduatorie concorsuali non incida sulla disciplina relativa alle procedure di progressione interna.
Devono dunque accogliersi il ricorso e i motivi aggiunti e, per l’effetto, vanno annullati gli atti impugnati.
Le spese seguono la soccombenza, come da liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie insieme con i motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Condanna, con vincolo solidale, al pagamento delle spese di lite in favore del signor Fabio Iorio la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari, nella misura di € 2.000,00 (duemila/00), e i signori Antonio Fiore e Francesco Mininni, nella misura di € 2.000,00 (duemila/00), per un totale di € 4.000,00 (seimila/00), oltre CPI e IVA, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Francesca Petrucciani, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/01/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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