Edilizia e urbanistica – Attività edilizia privata – Ordinanza di demolizione – Titolo abilitativo risalente nel tempo – Avvio del procedimento di annullamento in autotutela – Necessità – Sussiste
Ai fini dell’adozione di un’ordinanza di demolizione per una recinzione assentita e realizzata nel 1993, il Comune avrebbe dovuto previamente avviare il procedimetro di annullamento in autotutela della concessione edilizia, pure menzionata nello stesso provvedimento impugnato.
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Vedi TAR, ric. n. 1648 – 2012
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N. 00019/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01648/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1648 del 2012, proposto da:
Cecilia Bucci, rappresentata e difesa dagli avv.ti Tommaso Di Gioia e Simon Dario Sorice, con domicilio eletto presso lo studio del primo avvocato in Bari, via Argiro, n. 135;
contro
Comune di Ruvo di Puglia;
nei confronti di
Antonio Cantatore;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
dell’ordinanza di demolizione prot. n. 15714 del 2.8.2012, notificata in data 6.8.2012;
ove necessario dell’atto contenente la comunicazione di avvio del procedimento n. 40/15 del 20.4.2011 e del provvedimento prot. n, 21911 del 5.11.2012 di rigetto dell’istanza di sospensione dei termini di demolizione;
di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2013 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori, gli avv.ti Tommaso Di Gioia e Simon Dario Sorice;
CONSIDERATO che, ad un primo esame sommario proprio della fase cautelare, emergono profili che inducono a ritenere fondato il ricorso in quanto, trattandosi di una recinzione assentita e realizzata nel lontano 1993, il Comune di Ruvo di Puglia avrebbe dovuto previamente avviare il procedimento di annullamento in autotutela della concessione edilizia prot. n. 11595 del 26 agosto 1993, menzionata nello stesso provvedimento impugnato;
RITENUTO altresì che si rinviene il presupposto del pregiudizio grave e irreparabile richiesto dall’articolo 55 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104 per la concessione della misura cautelare;
RITENUTO, quanto alle spese della presente fase cautelare, che sussistono i motivi che giustificano la compensazione integrale delle spese tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione.
Fissa l’udienza pubblica del 7 novembre 2013 per la discussione del ricorso nel merito.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2013 con l’intervento dei magistrati:
Pietro Morea, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Rosalba Giansante, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/01/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)