Processo amministrativo –  Passaggio in decisione della causa  – Dubbi in tema di giurisdizione – Concessione termine per memorie – Ammissibilità 

Nel caso di insorgenza di dubbi sulla sussistenza della giurisdizione amministrativa relativamente alla cognizione del ricorso incidentale o domanda riconvenzionale, può essere assegnato termine per il deposito di memorie vertenti su tale questione anche dopo il passaggio in decisione della causa.
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Vedi ric. TAR n.1521 – 2012 
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N. 02192/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01521/2009 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1521 del 2009, proposto da Dattoli Antonio Pio Salvatore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Enrico Follieri e Giovanni Maggiano, con domicilio eletto presso l’avv. Fabrizio Lofoco in Bari, via Pasquale Fiore, 14;

contro
Comune di Rodi Garganico, rappresentato e difeso dall’avv. Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio eletto in Bari, via Pizzoli, 8;

nei confronti di
Acquedotto Pugliese s.p.a., rappresentato e difeso dall’avv. Costantino Ventura, con domicilio eletto in Bari, piazza Moro, 28;

per la condanna,
previa emanazione di misura cautelare e/o sommaria,
– del Comune di Rodi Garganico, attuale possessore, a rilasciare, in favore dell’istante, il suolo sito nello stesso Comune, alla Contrada Santa Barbara, in catasto alla partita 2056, foglio 5, particelle n. 371 per mq 6106 e n. 409 per mq 2075, occupato a seguito del decreto di occupazione d’urgenza del Prefetto di Foggia dell’1.7.1978, n. 3446, quanto alla particella 371, e del decreto di occupazione d’urgenza del Comune di Rodi Garganico del 15.11.2000, quanto alla particella 409, non seguiti da decreti di espropriazione, con obbligo di eliminare tutte le opere e gli interventi eseguiti per realizzare il depuratore ed il sistema fognario a servizio del tratto costiero compreso tra le località  “Pietre Nere” e “Scalo Marittimo”;
– dell’Acquedotto Pugliese s.p.a. e del Comune di Rodi Garganico, in solido, ovvero dell’uno o dell’altro, al pagamento, per l’illecita occupazione della particella 371 (mq 6106), della somma di Euro 48.619,02 (5% del valore venale – Euro 972.380,50) per ogni anno di occupazione e sino al rilascio, oltre aumento per intervenuta svalutazione ed interessi legali sulla somma rivalutata, sino al soddisfo;
– del Comune di Rodi Garganico al pagamento, per l’illecita occupazione della particella 409 (mq 2075), della somma di Euro 16.522,19 (5% del valore venale – Euro 330.443,75) per ogni anno di occupazione e sino al rilascio, oltre aumento per intervenuta svalutazione ed interessi legali sulla somma rivalutata, sino al soddisfo;
– del Comune di Rodi Garganico e dell’Acquedotto Pugliese s.p.a., in solido, al risarcimento dei danni morali, nella rispettiva misura che sarà  determinata dal giudicante per l’importo totale di Euro 1.749.998,25 (972.380,50 + 330.443,75 + 3.947.170,50: 3);
in subordine,
– dell’Acquedotto Pugliese s.p.a. e del Comune di Rodi Garganico, in solido, ovvero dell’uno o dell’altro, al risarcimento dei danni, per effetto della (eventuale) occupazione acquisitiva e della perdita della proprietà  sulla particella n. 371 (mq 6106) per la somma di Euro 972.380,50 (Euro 159,25 al mq x 6106), oltre aumento per intervenuta svalutazione ed interessi legali sulla somma rivalutata, sino al soddisfo; nonchè, per l’illecita occupazione di cinque anni, della somma di Euro 243.095,10 (48.619,02 per 5 anni), oltre aumento per intervenuta svalutazione ed interessi legali sulla somma rivalutata sino al soddisfo;
– del Comune di Rodi Garganico al risarcimento dei danni, per effetto della (eventuale) occupazione acquisitiva e della perdita della proprietà  sulla particella n. 409 (mq 2075) per la somma di Euro 330.443,75 (Euro 159,25 al mq x 2075), oltre aumento per intervenuta svalutazione ed interessi legali sulla somma rivalutata, sino al soddisfo; nonchè, per l’illecita occupazione di cinque anni, della somma di Euro 82.610,95 (16.522,19 per 5 anni), oltre aumento per intervenuta svalutazione ed interessi legali sulla somma rivalutata sino al soddisfo;
– del Comune di Rodi Garganico e dell’Acquedotto Pugliese s.p.a., in solido, ovvero dell’uno o dell’altra, al risarcimento dei danni, nella rispettiva misura che sarà  determinata dal giudicante, per il danno irreversibile procurato alla residua parte del suolo, ancora nella disponibilità  del ricorrente, di mq 24.786, per Euro 3.947.170,50 (Euro 159,25 al mq x 24.786);
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Rodi Garganico e di Acquedotto Pugliese s.p.a.;
Visto l’art. 73, comma 3 cod. proc. amm.;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2012 per le parti i difensori avv.ti Debora Poli Cappelli, su delega dell’avv. Enrico Follieri, Vito Aurelio Pappalepore e Costantino Ventura;
 

Considerato che, dopo il passaggio in decisione della causa, il Collegio ha rilevato che sussistono dubbi in ordine alla sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo relativamente alla cognizione del ricorso incidentale / domanda riconvenzionale, proposta da Acquedotto Pugliese s.p.a., volta all’accertamento dell’usucapione del fondo di cui alla particella n. 371;
Ritenuto di dover assegnare alle parti giorni trenta, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, per presentare memorie vertenti su quest’unica questione;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, assegna alle parti giorni trenta, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, per presentare memorie vertenti sulla questione indicata nella parte motiva.
Rinvia la presente causa all’udienza pubblica del 6 febbraio 2013.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/12/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)