Pubblica sicurezza – Extracomunitari – Dichiarazione di emersione lavoro irregolare – Diniego – Condanna per reato che prevede l’arresto facoltativo – Illegittimità
La pronuncia di una sentenza di condanna per uno dei reati per i quali l’art. 381 c.p.p. prevede l’arresto facoltativo in flagranza, non può costituire l’unico motivo posto dall’Amministrazione a fondamento del diniego sull’istanza di regolarizzazione del lavoratore extracomunitario, essendo necessario, viceversa, un quid pluris consistente nella valutazione effettuata dall’Ente procedente circa la pericolosità sociale del soggetto. Ciò in quanto l’art. 1 ter, comma 13, lett. c) della L. 102/2009, che escludeva l’emersione del lavoro irregolare in presenza di tutti i reati per i quali è previsto l’arresto facoltativo, è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 172/2012.
N. 02225/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01612/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1612 del 2012, proposto da:
H. R., rappresentato e difeso dall’avv. Tiziana Sangiovanni, con domicilio eletto presso l’avv. Tiziana Sangiovanni in Bari, via Napoli 138;
contro
U.T.G. – Prefettura di Bari, in persona del Prefetto pro tempore, Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, Questura di Bari, in persona del Questore pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97;
per l’annullamento
del provvedimento di rigetto della dichiarazione di emersione ex L. 102/2009, prot. n. P-BA/L/N/2009/105608, presentata dal sig. Todisco Donato e comunicata al sig. R.H. solo in data 16.10.2012,
nonchè di ogni altro atto ad esso presupposto, conseguente e/o comunque connesso, sempre nei limiti dell’interesse.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. – Prefettura di Bari, del Ministero dell’Interno e della Questura di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2012 la dott. Francesca Petrucciani e udito per la ricorrente il difensore Tiziana Sangiovanni;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che con il ricorso in epigrafe H-R. ha impugnato il provvedimento con cui è stato decretato il rigetto della dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare, presentata in suo favore da Todisco Donato;
rilevato che a sostegno del ricorso sono state articolate le censure di: violazione dell’art. 10 bis e degli artt. 7 e ss. L. 241/90 per l’omesso invio al ricorrente del preavviso di rigetto dell’istanza; violazione e falsa applicazione dell’art. 1 ter, comma 13, lett. c) L. 102/2009, illegittimità costituzionale della stessa norma, violazione del principio di proporzionalità , in quanto la condanna riportata per i reati di cui all’art. 14 comma 5 ter d.lgs. 286/98, 648 c.p. e 171 ter L. 633/1941 non poteva essere ritenuta automaticamente ostativa all’accoglimento dell’istanza;
rilevato che il ricorrente ha dedotto, al riguardo, che il reato punito dall’art. 14 comma 5 ter d.lgs. 286/98, pur rientrando nei limiti edittali di cui all’art. 381 c.p.p., non è soggetto all’ambito di applicazione della norma in questione, che prevede l’arresto facoltativo in flagranza di reato, in quanto integra una fattispecie di arresto obbligatorio ai sensi del disposto dell’art. 14 comma 5 quinquies, e che comunque secondo la giurisprudenza anche del Consiglio di Stato (A.P. 7 e 8 del 2011) l’art. 14 comma 5 ter d.lgs. 286/98 non può più trovare applicazione per contrasto con gli artt. 15 e 16 della Direttiva 2008/115 dell’U.E.;
che nel ricorso è stato evidenziato altresì che, trattandosi di reati ricompresi nel disposto dell’art. 381 c.p.p., a seguito della pronuncia di parziale illegittimità costituzionale dell’art. 1 ter, comma 13 lett. c) L. 102/2009, di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 172/2012, risulta comunque necessaria una valutazione della pericolosità del cittadino straniero;
rilevato che si sono costituiti la Prefettura di Bari, la Questura di Bari e il Ministero dell’Interno chiedendo il rigetto del ricorso;
che all’esito della camera di consiglio del 12.12.2012 il ricorso è stato trattenuto per la decisione con sentenza in forma semplificata, previo rituale avviso alle parti;
rilevato che il provvedimento impugnato è stato emesso sulla base del disposto dell’art. 1 ter, comma 13, lett. c) L. 102/2009, avendo il ricorrente riportato nel 2001 una condanna per reati (art. 14 comma 5 ter d.lgs. 286/98 e art. 648 c.p.) ricompresi nel disposto dell’art. 381 c.p.p., richiamato dalla norma citata;
ritenuto che il ricorso deve essere accolto, in quanto l’art. 1 ter, comma 13, lett. c) della L. 102/2009 è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 172/2012, in riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in cui fa derivare automaticamente il rigetto dell’istanza di regolarizzazione del lavoratore extracomunitario dalla pronuncia nei suoi confronti di una sentenza di condanna per uno dei reati per i quali l’art. 381 cod. proc. pen. permette l’arresto facoltativo in flagranza, senza prevedere che la pubblica amministrazione provveda ad accertare che il medesimo rappresenti una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato;
che nel caso di specie l’esistenza della condanna citata costituisce l’unico motivo posto dall’amministrazione a fondamento del diniego impugnato, senza che sia stata operata una più approfondita valutazione in ordine alla pericolosità del ricorrente;
che l’accoglimento di tale doglianza assorbe anche le ulteriori censure;
che sussistono comunque giusti motivi per la compensazione delle spese;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato;
compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Francesca Petrucciani, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/12/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)