Giurisdizione – Riparto – Contratto di concessione servizi pubblici – Atto di risoluzione unilaterale del contratto di concessione  – Esercizio di un potere privatistico – Giurisdizione esclusiva G.A. – Non sussiste
 

Il provvedimento con il quale viene disposta la risoluzione anticipata di un rapporto concessorio per ritenute inadempienze del concessionario di un pubblico servizio è atto non riconducibile all’esercizio di un potere amministrativo bensì all’esercizio di un potere privatistico, con conseguente attribuzione delle relative controversie al G.O..

N. 02233/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01536/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1536 del 2012, proposto dalla Ditta Individuale dell’Erba Antonio, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giorgia Calella e Tommaso Savito, con domicilio eletto presso l’avv. Gaetano Basile in Bari, corso Vittorio Emanuele, 124; 
contro
Comune di Monopoli, rappresentato e difeso dall’avv. Pierluigi Nocera, con domicilio eletto presso l’avv. Francesco Semeraro in Bari, via Dante, 51; 
nei confronti di
A.S.D. Monopoli Nuoto, rappresentata e difesa dall’avv. Maria Raffaella Matera, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tribunale in Bari, piazza Massari, 6; 
per l’annullamento
della determinazione dirigenziale n. 01306/2012 del 27 settembre 2012, avente ad oggetto la risoluzione del contratto di concessione per la gestione della piscina comunale coperta;
di tutti gli atti presupposti, conseguenti o comunque connessi;
nonchè per la condanna del Comune di Monopoli al risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti dalla ricorrente a causa del provvedimento di risoluzione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Monopoli e di A.S.D. Monopoli Nuoto;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2012 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv.ti Giorgia Calella, Pierluigi Nocera e Massimo Mastronardi (per delega di Maria Raffaella Matera);
Avvisate le parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
 

Considerato che è impugnato il provvedimento con il quale il Comune di Monopoli ha disposto la risoluzione anticipata della concessione quindicennale per la gestione dell’impianto sportivo, di cui alla deliberazione n. 512 del 23 settembre 1998 ed alla convenzione stipulata con la ditta ricorrente in data 2 novembre 1998;
Considerato che le motivazioni poste a base della risoluzione anticipata attengono esclusivamente alle asserite inadempienze della ditta concessionaria;
Ritenuto che, in relazione alla posizione giuridica soggettiva ed alle domande della ditta ricorrente, va esclusa la giurisdizione del giudice amministrativo, secondo i principi anche di recente affermati da questa Sezione su fattispecie analoga (cfr. TAR Puglia, Bari, sez. I, 27 settembre 2012 n. 1691 ed i precedenti ivi richiamati);
Ritenuto, in conclusione, di dover dichiarare il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm., con compensazione della spese processuali;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario, Estensore
Francesco Cocomile, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/12/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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