Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Sentenza del G.O. – Mancata impugnazione nel termine dei 120 giorni dalla notifica – Autorità di giudicato – Sussiste
La sentenza del giudice ordinario può essere oggetto di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. qualora nel termine dei 120 giorni dalla notifica della stessa l’amministrazione non abbia impugnato il provvedimento che assume autorità di giudicato.
N. 02186/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00180/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 180 del 2012, proposto da:
Antonio Passatordi, rappresentato e difeso dagli avv.ti Filippo Ferrara e Raffaele Melfi, con domicilio eletto presso il primo in Bari, alla via della Costituente n.19/E;
contro
Ente Sviluppo Irrigazione e Traformazione Fondiaria Puglia Lucania Irpinia;
per l’ottemperanza
alla sentenza della Corte di appello di Bari, III Sezione civile, n. 55 del 24.10.2007, depositata in cancelleria il 17.1.2008 con contestuale richiesta di nomina di Commissario ad acta;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visto l ‘art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2012 la dott.ssa Giacinta Serlenga e udito per la parte ricorrente il difensore avv. Rocco De Franchi, su delega ell’avv. F. Ferrara;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
1.- In accoglimento del gravame proposto dall’ing. Passatordi, odierno ricorrente, il Tribunale di Bari, III Sezione civile, giusta sentenza n.55/2008 ha così statuito:
a) ha accolto la domanda di indennizzo per indebito arricchimento determinando la relativa indennità in €58.668,27 (cinquattottomilaseicentosessantotto/27);
b) ha condannato l’Ente Sviluppo Irrigazione e Traformazione Fondiaria Puglia Lucania Irpinia a pagare la suddetta somma in favore dell’ing. Passatordi, oltre la rivalutazione monetaria secondo gli indici I.S.T.A.T. dal 6 aprile 1988 (data della messa in mora), gli interessi legali sul capitale rivalutato da tale data a quella della decisione e gli ulteriori interessi legali dalla data della decisione a quella del soddisfo;
c) ancora, ha condannato l’Ente intimato al pagamento delle spese di lite per quattro gradi di giudizio, liquidate nei termini di seguito indicati:
1) €1.800,00 per il primo grado per diritti ed onorari, oltre accessori come per legge;
2) €3.530,00 per il grado di appello per spese, diritti ed onorari, oltre accessori come per legge;
3) €2.719,73 per il giudizio di Cassazione, oltre accessori come per legge;
4) €3.417,89 per il giudizio di rinvio per esborsi, diritti ed onorari, oltre accessori come per legge.
La sentenza in parola è stata depositata in cancelleria il 17.1.2008 e, come attestato da certificato esibito in giudizio, non risulta proposto ricorso per Cassazione nei termini di legge.
L’interessato ha inoltre provveduto a notificarla all’Ente intimato il 25 luglio 2011 in forma esecutiva.
Ciononostante, l’Amministrazione resistente è rimasta inerte; sicchè il ricorrente chiede che l’Amministrazione stessa dia esecuzione alla sentenza .
2.-Il gravame è fondato e va accolto.
Sussistono infatti tutti i presupposti dell’azione esecutiva. In particolare è decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica della sentenza (avvenuta -si ribadisce- il 27 luglio 2011) e la stessa era già passata in giudicato per mancata impugnazione, come da attestazione della cancelleria datata 12.10.2010 versata in atti.
Deve, pertanto, dichiararsi l’obbligo dell’Ente resistente, o del soggetto che allo stesso sarà sostituito nei rapporti attivi e passivi ai sensi e per gli effetti dell’art.21 del D.L. n.201/2011, conv. in l. n.214/2011, di dare esecuzione alla sentenza emessa dalla Corte di Appello di Bari in epigrafe, all’uopo provvedendo entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione.
Per il caso di ulteriore inadempimento, il Collegio nomina Commissario ad acta il Prefetto di Bari o un suo delegato che, accertata l’inottemperanza dell’amministrazione, dovrà provvedere a porre in essere gli atti sostitutivi entro l’ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni, avvalendosi degli uffici e dei funzionari dell’amministrazione intimata.
Il relativo compenso, da porsi a carico dell’amministrazione, è fissato sin d’ora in €1000,00 (mille/00).
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), così provvede:
-accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, dichiara l’obbligo dell’Ente resistente, ovvero del soggetto che allo stesso sarà sostituito nei rapporti attivi e passivi ai sensi e per gli effetti dell’art.21 del D.L. n.201/2011, conv. in l. n.214/2011, di dare esecuzione alla sentenza emessa dalla Corte di Appello di Bari n.55/2008, non impugnata, nei termini indicati in motivazione;
-assegna allo stesso Ente il termine di 90 (novanta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza per adottare i provvedimenti necessari all’esecuzione stessa;
-in caso di ulteriore inadempimento, nomina commissario ad acta il Prefetto di Bari, o un suo delegato, che provvederà , accertata l’inottemperanza dell’Amministrazione nel termine di cui sopra, a porre in essere gli atti sostitutivi necessari entro l’ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni, avvalendosi degli uffici e dei funzionari dell’amministrazione intimata e pone il relativo compenso a carico dell’Amministrazione soccombente, fissato in €1000,00 (mille/00) oltre ad eventuali spese documentate;
-condanna l’Ente resistente ovvero il soggetto che allo stesso sarà sostituito nei rapporti attivi e passivi ai sensi e per gli effetti dell’art.21 del D.L. n.201/2011, conv. in l. n.214/2011, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio che liquida in complessivi €1000,00 (mille/00), in favore del ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/12/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)