1. Pubblica istruzione – Studente disabile – Insegnamento di sostegno – Diagnosi funzionale – Riduzione monte ore da parte dell’amministrazione scolastica – Illegittimità
2. Leggi decreti regolamenti – Pubblica istruzione – Interpretazione – Abrogazione della norma – Effetti
1. Sono illegittimi i provvedimenti dell’Amministrazione scolastica di assegnazione degli insegnanti di sostegno tesi a ridurre il monte ore previsto dalla diagnosi funzionale aggiornata rilasciata dalla ASL per ciascuno studente disabile destinatario des servizio. Il diritto al sostegno e all’assistenza scolastica del disabile, infatti, è un diritto fondamentale della persona che esclude l’esercizio della discrezionalità da parte dell’amministrazione scolastica, tenuta, viceversa – nel limite dell’orario di cattedra dei docenti di sostegno – ad erogare al minore esattamente il livello di intervento terapeutico e assistenziale indicato dalla ASL, configurandosi come recessivo ogni altro interesse antagonista, seppur funzionalmente collegato ad esigenze di bilancio o relativo ad aspetti organizzativi dell’attività scolastica.
2. Sono illegittimi i provvedimenti emanati dall’Amministrazione scolastica di riduzione del monte ore di sostegno riconosciute, invece, ad ogni singolo studente disabile dalla ASL mediante la diagnosi funzionale, atteso che, a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 80 del 26 febbraio 2010 – abrogazione del limite massimo del numero dei posti degli insegnanti di sostegno (art. 2 comma 413 della L. 24 dicembre 2007, n. 244) e abrogazione del divieto di assunzione degli insegnanti di sostegno in deroga (art. 2 comma 114 della L. 24 dicembre 2007, n. 244) – è venuta meno la necessità , da parte dell’amministrazione scolastica, di operare un’assegnazione ridotta degli insegnanti di sostegno.
N. 02189/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00145/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 145 del 2012, proposto da:
S. (…) , rappresentati e difesi dagli avv. Tommaso De Grandis e Gianfranco Marzocco, con domicilio eletto presso Angelo Stella in Bari, via Scipione Crisanzio n 48;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Usr – Ufficio Scolastico Regionale Per Puglia, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, n.97;
per l’annullamento
1. -della nota del 03.11.2011, prot. n. 6144/c27, mai notificata, dell’istituto tecnico commerciale statale “g. toniolo” di manfredonia (fg), con la quale è stata disposta l’assegnazione ridotta delle ore di sostegno agli alunni: (omissis) ;
2. -della nota del 01.12.2011, prot. n. 122/ris., mai notificata, del 1° circolo didattico “e. tommasone” di lucera (fg), con la quale è stata disposta l’assegnazione ridotta delle ore di sostegno all’alunno (omissis) ;
3. -della nota del 22.11.2011, prot. n. 3696/fp, mai notificata, dell’istituto scolastico comprensivo “a. manzoni” di lucera (fg), con la quale è stata disposta l’assegnazione ridotta delle ore di sostegno alle alunne (omissis);
4. -della nota del 23.11. 2011, prot. n. 5762 a/36, mai notificata, dell’istituto d’istruzione secondaria superiore “scipione staffa” di trinitapoli (bt), con la quale è stata disposta l’assegnazione ridotta delle ore di sostegno all’alunna (omissis);
5. -della nota del 22.11.2011, prot. n. 7263/f.p., mai notificata, dell’istituto statale di istruzione secondaria superiore “a. g. rocalli” di manfredonia (fg), con la quale è stata disposta l’assegnazione ridotta delle ore di sostegno all’alunna (omissis) ;
6. -della nota del 17. 11.2011, prot. n. 7139/fp, mai notificata, dell’istituto statale di istruzione secondaria superiore “a.g. roncalli” di manfredonia (fg), con la quale è stata disposta l’assegnazione ridotta delle ore di sostegno all’alunna (omissis) ;
7. -della nota del 17.11.2011, prot. n. 7140/f.p., mai notificata, dell’istituto statale di istruzione secondaria superiore “a. g. roncalli” di manfredonia (fg), con la quale è stata disposta l’assegnazione ridotta delle ore di sostegno all’alunna (omissis);
8. -della nota del 17.11.2011, prot. n. 7136/f.p., mai notificata, dell’istituto statale di istruzione secondaria superiore “a. g. roncalli” di manfredonia (fg), con la quale è stata disposta l’assegnazione ridotta delle ore di sostegno all’alunno (omissis);
9. -della nota del 17.11.2011, prot. n. 7137/f.p., mai notificata, dell’istituto statale di istruzione secondaria superiore “a. g. roncalli” di manfredonia (fg), con la quale è stata disposta l’assegnazione ridotta delle ore di sostegno all’alunna (omissis);
10. -della nota del 17.11.2011, prot. n. 7138/f.p., mai notificata, dell’istituto statale di istruzione secondaria superiore “a. g. roncalli” di manfredonia (fg), con la quale è stata disposta l’assegnazione ridotta delle ore di sostegno all’alunna(omissis);
11. -della nota del 17.11.2011, prot. n. 7274/f.p., mai notificata, dell’istituto statale di istruzione secondaria superiore “a. g. roncalli” di manfredonia (fg), con la quale è stata disposta l’assegnazione ridotta delle ore di sostegno all’alunna (omissis);
12. -della nota del 05.11.2011, prot. n. 4165, mai notificata, dell’istituto statale di istruzione secondaria superiore “gian tommaso giordani” di monte sant’angelo (fg), con la quale è stata disposta l’assegnazione ridotta delle ore di sostegno all’alunna (omissis);
13. -della nota del 18.11.2011, prot. n. 4334, mai notificata, dell’istituto statale di istruzione secondaria superiore “gian tommaso giordani” di monte sant’angelo (fg), con la quale è stata disposta l’assegnazione ridotta delle ore di sostegno all’alunna (omissis);
14. -della nota del 12.11.2011, prot. n. 4246, mai notificata, dell’istituto statale di istruzione secondaria superiore “gian tommaso giordani” di monte sant’angelo (fg), con la quale è stata disposta l’assegnazione ridotta delle ore di sostegno all’alunna (omissis);
15. -della nota del 05.11.2011, prot. n. 4167, mai notificata, dell’Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore “Gian Tommaso Giordani” di Monte Sant’Angelo (FG), con la quale è stata disposta l’assegnazione ridotta delle ore di sostegno all’alunna(omissis);
16. della nota del 17.10.2011, prot. n. 9179, mai notificata, dell’Istituto Tecnico Industriale Statale “Augusto Righi” di Cerignola (FG), con la quale è stata disposta l’assegnazione ridotta delle ore di sostegno all’alunno (omissis);
17. della nota del 04.11.2011, prot. n. 6428/C27, mai notificata, dell’Istituto Scolastico Statale Comprensivo di Lesina (FG), con la quale è stata disposta l’assegnazione ridotta delle ore di sostegno all’alunna (omissis);
18. -della nota del 22.11.2011, prot. n. 4963/F.P., mai notificata, dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Luigi Di Maggio” di San Giovanni Rotondo (FG), con la quale è stata disposta l’assegnazione ridotta delle ore di sostegno all’alunno (omissis);
19. -della nota del 22.11.2011, prot. n. 4965/F.P., mai notificata, dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Luigi Di Maggio” di San Giovanni Rotondo (FG), con la quale è stata disposta l’assegnazione ridotta delle ore di sostegno all’alunno (omissis);
20. -della nota del 22.11.2011, prot. n. 4962/F.P., mai notificata, dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Luigi Di Maggio” di San Giovanni Rotondo (FG), con la quale è stata disposta l’assegnazione ridotta delle ore di sostegno all’alunna (omissis);
21. -della nota del 22.11.2011, prot. n. 4961/F.P., mai notificata, dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Luigi Di Maggio” di San Giovanni Rotondo (FG), con la quale è stata disposta l’assegnazione ridotta delle ore di sostegno all’alunno (omissis);
22. -della nota del 22.11.2011, prot. n. 4964/F.P., mai notificata, dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Luigi Di Maggio” di San Giovanni Rotondo (FG), con la quale è stata disposta l’assegnazione ridotta delle ore di sostegno all’alunno (omissis);
23. -della nota del 05.10.2011, prot. n. 146, mai notificata, della Scuola Secondaria di 1° Grado “De Sanctis-Moscati” di Foggia, con la quale è stata disposta l’assegnazione ridotta delle ore di sostegno all’alunno (omissis);
24. -della nota del 10.10.2011, prot. n. 2319/C.FP, mai notificata, della Scuola Secondaria Statale di 1° Grado “Leonardo Murialdo” di Foggia, con la quale è stata disposta l’assegnazione ridotta delle ore di sostegno all’alunna (omissis);
25. -della nota del 06.10.2011, prot. n. 2303/C.FP, mai notificata, della Scuola Secondaria Statale di 1° Grado “Leonardo Murialdo” di Foggia, con la quale è stata disposta l’assegnazione ridotta delle ore di sostegno all’alunno (omissis);
26. -della nota del 08.10.2011, prot. n. 2315/C.FP, mai notificata, della Scuola Secondaria Statale di 1° Grado “Leonardo Murialdo” di Foggia, con la quale è stata disposta l’assegnazione ridotta delle ore di sostegno all’alunno (omissis);
27. -della nota del 11.10.2011, prot. n. 2351/C.FP, mai notificata, della Scuola Secondaria Statale di 1° Grado “Leonardo Murialdo” di Foggia, con la quale è stata disposta l’assegnazione ridotta delle ore di sostegno all’alunno (omissis);
28. -della nota del 24.10.2011, prot. n. 168, mai notificata, della Scuola Secondaria di 1° Grado “De Sanctis-Moscati” di Foggia, con la quale è stata disposta l’assegnazione ridotta delle ore di sostegno all’alunno (omissis);
29. -della nota del 28.11.2011, prot. n. 6389/FP, mai notificata, dell’Istituto Tecnico Commerciale Statale “Dante Alighieri” di Cerignola (FG), con la quale è stata disposta l’assegnazione ridotta delle ore di sostegno all’alunna (omissis);
30. -della nota del 13.10.2011, prot. n. 2372, mai notificata, dell’Istituto Tecnico Commerciale “Blaise Pascal” di Foggia, con la quale è stata disposta l’assegnazione ridotta delle ore di sostegno all’alunna (omissis);
31. -di ogni altro atto preordinato, premesso e/o conseguenziale, allo stato non conosciuto, comunque ostativo, del legittimo computo delle ore di sostegno rispettivamente assegnate agli epigrafati istituti scolastici, per converso, riconosciute dalle diagnosi funzionali e nei profili dinamico-funzionali de singoli ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e di Usr – Ufficio Scolastico Regionale Per Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 dicembre 2012 il dott. Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori avv. Michele Filannino, su delega dell’avv. T. De Grandis e avv. dello Stato Giovanni Cassano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Espongono in fatto gli odierni ricorrenti, tutti genitori esercenti la potestà o affidatari di minori con diversi gradi di disabilità , che l’amministrazione scolastica ed in particolare i Dirigenti degli istituti cui sono iscritti rispettivamente tutti i minori de quibus, con gli atti di assegnazione degli insegnanti di sostegno in epigrafe meglio indicati, avrebbe indebitamente operato un’assegnazione inadeguata dell’imprescindibile ausilio didattico richiesto dalle patologie riscontrate e dalle diagnosi funzionali.
In particolare le singole diagnosi funzionali versate in atti, avrebbero dato compiutamente conto delle ore necessarie per ogni alunno, ben superiori a quelle, invece, assegnate (in misura notevolmente ridotta, in alcuni casi anche oltre la metà ).
Chiedono, pertanto, l’annullamento, in parte qua, di tutti gli atti dell’amministrazione scolastica ed in particolare di quelli di concreta assegnazione in numero ridotto delle ore con assistenza di insegnate di sostegno, denunciandone la violazione della normativa di settore e di quella di rango costituzionale.
Dopo l’accoglimento in fase cautelare, la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 13.12.2012.
Il ricorso è fondato.
Con sentenza 26 febbraio 2010, n. 80, in ragione del fatto che il potere discrezionale del legislatore non ha carattere assoluto, ma trova un limite nel rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dei commi 413 e 414 dell’art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto al primo, “nella parte in cui fissa un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno” e, quanto al secondo, “nella parte in cui esclude la possibilità , già contemplata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, di assumere insegnanti di sostegno in deroga, in presenza nelle classi di studenti con disabilità grave, una volta esperiti gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente”.
Alla stato della legislazione positiva, perciò, è venuta meno la “necessità ” di operare un’assegnazione ridotta nei termini operati dall’amministrazione scolastica.
La Sezione ha già avuto modo di affermare che la posizione giuridica fatta valere si ricollega ad un diritto fondamentale della persona costituzionalmente garantito ai sensi degli artt. 3 co. 2, 34 e 38 Cost., sia con riferimento alla rilevanza prioritaria dei principi e delle norme che tutelano i diritti della persona, sia con riferimento, in particolare, al diritto all’assistenza del disabile, espressamente sancito dalla L. n. 104 del 1992 (artt. 12, 13, 14, 15 e 16), nonchè dal T.U. n. 297/94, con conseguente illegittimità degli atti di assegnazione degli insegnate di sostegno per un “monte ore” inferiore a quello risultante dalla diagnosi funzionale aggiornata.
Il diritto conculcato, infatti, costituisce diritto fondamentale della persona costituzionalmente protetto, con evidente priorità assoluta rispetto a eventuali esigenze di bilancio o relative agli aspetti organizzativi dell’attività scolastica, nel senso che quest’ultima deve essere rapportata e organizzata in modo tale da assicurare il soddisfacimento del diritto fondamentale di che trattasi, i cui contenuti concreti non possono che essere quelli indicati come necessari dalla A.S.L. competente, in occasione dell’accertamento medico.
Deve, infatti, rilevarsi che l’affermazione del diritto al sostegno e all’assistenza scolastica del disabile come diritto fondamentale della persona costituisce affermazione generale e di principio, che necessita di ricevere un concreto contenuto in relazione alla specifica fattispecie.
Ciò vuol dire che il contenuto della prestazione di sostegno o assistenziale non deve essere determinato e specificato nè dai genitori esercenti la potestà sul disabile, nè tantomeno dall’Amministrazione Scolastica, bensì esclusivamente ed unicamente dalla A.S.L., organo tecnico competente e in grado, quindi, di attribuire al diritto il concreto contenuto rapportato alle esigenze del disabile.
L’Amministrazione, pertanto, non dispone in proposito di discrezionalità alcuna, essendo tenuta ad erogare esattamente al minore il livello di intervento terapeutico e assistenziale indicato dalla A.S.L., configurandosi come secondario e recessivo ogni altro interesse antagonista, ivi compresa l’esigenza di contenimento di spesa o di non disponibilità finanziaria.
Diversamente opinando il diritto di che trattasi non risulterebbe adeguatamente tutelato secondo la sua natura di diritto fondamentale prioritario, essendo, peraltro, evidente che una prestazione assistenziale o un intervento di sostegno inadeguato e sottodimensionato rispetto alle indicazioni terapeutiche dell’organo tecnico costituisce situazione del tutto inutile ed equiparabile alla mancata erogazione del servizio.
La natura di diritto fondamentale non consente, infatti, alcuna elasticità nella erogazione nè alcuna discrezionalità dell’Amministrazione, fermo restando che il massimo numero di ore di sostegno cui possono aspirare gli alunni particolarmente gravi – ipotesi di gravità non ricorrente nel caso di specie – è quello coincidente con l’orario di cattedra dei docenti stessi: 25 ore per la scuola dell’infanzia, 24 per la scuola primaria e 18 ore per la media e il superiore (v. in tal senso sent. di questo Tar nn. 1616/2009 ; 74/2010 e 232/2011 tutte rimaste inappellate da parte dell’Amministrazione soccombente).
Sulla scorta delle considerazioni appena esposte il ricorso va accolto per come precisato in parte motiva, con conseguente annullamento in parte qua degli atti impugnati, con travolgimento di tutti gli atti adottati dai Dirigenti d’istituto, ivi compresi i piani educativi individuali (c.d. PEI) nella parte in cui prevedono un numero di ore inferiore a quello ritenuto necessario dalle diagnosi funzionali.
Si ritiene di dover compensare integralmente le spese di lite, in ossequio alla giurisprudenza di questa Sezione formatasi sulle decisioni di analoghi ricorsi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti indicati in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/12/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)