Pubblico impiego – Provvedimento disciplinare – Congruità  della sanzione  – Proporzionalità  – Sindacabilità  – Limiti

Atteso che la congruità  della sanzione disciplinare irrogata dall’Amministrazione è sindacabile in sede di legittimità  unicamente nelle ipotesi di sussistenza di vizi macroscopici dell’attività  amministrativa, deve ritenersi legittima  la sospensione dal pubblico impiego del militare per condotta, oltre che penalmente rilevante, risultata all’amministrazione procedente – nell’ambito di autonoma istruttoria come si evince dalla motivazione del provvedimento –  anche contraria ai doveri dello status di militare.

N. 02204/2012 REG.PROV.COLL.
N. 02026/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2026 del 2011, proposto da S. V., rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Sanasi, con domicilio in Bari, piazza Massari, presso la Segreteria del T.A.R. Puglia, sede di Bari;

contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del decreto del 22 agosto 2011, emesso dal Ministero della Difesa, Direzione Generale per il personale militare, prot. n. 0387/III-7/2011, notificato al ricorrente il 14 settembre 2011, con il quale veniva comminata a quest’ultimo la sanzione disciplinare di stato della sospensione dall’impiego per mesi dodici;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 7 novembre 2012 per le parti i difensori avv.ti Antonio Sanasi e Pierfrancesco Manzari;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO e DIRITTO
Il ricorrente S. V. (Caporale Maggiore Scelto in forza al 10° Reggimento Trasporti di Bari) impugna il provvedimento disciplinare che gli commina la sanzione della sospensione dall’impiego per mesi 12, avendo lo stesso patteggiato con sentenza n. 855 del 27 ottobre 2010 del Giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Lecce un pena per detenzione di materiale pedopornografico.
L’istante contesta l’asserita insufficienza della motivazione del gravato provvedimento e la sproporzione della sanzione disciplinare irrogata (mesi 12: e cioè il massimo consentito).
Si costituiva il Ministero della Difesa, resistendo al gravame.
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso sia infondato.
Invero, il provvedimento disciplinare censurato, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, risulta essere adeguatamente motivato in ordine ai presupposti in fatto ed in diritto che legittimano l’esercizio del potere disciplinare, in linea con la previsione normativa di cui all’art. 3 legge n. 241/1990 (in particolare, rinvio alle risultanze dell’inchiesta disciplinare e gravità  degli addebiti contestati: “La condotta tenuta dal graduato nella vicenda in esame, oltre a essere stata sanzionata penalmente, è contraria ai principi che devono improntare l’agire di un militare e, in particolare, al contegno, all’esemplarità  e al senso di responsabilità  e costituisce grave violazione del giuramento prestato, dei doveri propri dello status militare e di quelli attinenti al grado.”).
Inoltre, la sanzione comminata non appare viziata da eccesso di potere per manifesta sproporzione, in considerazione della gravità  del comportamento contestato al S..
Peraltro, nel caso di specie la sentenza penale di patteggiamento non ha costituito l’unico presupposto per l’applicazione della sanzione disciplinare.
I fatti contestati al S. che hanno dato luogo alla sentenza penale di patteggiamento, infatti, sono stati oggetto di autonoma valutazione da parte dell’Autorità  amministrativa in sede disciplinare con inchiesta formale disposta in data 13 marzo 2011, valutazione non sindacabile in sede giurisdizionale in quanto non inficiata da vizi macroscopici.
Dalle considerazioni espresse in precedenza discende la reiezione del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente S.V. al pagamento delle spese di giudizio in favore del Ministero della Difesa, liquidate in complessivi € 1.000,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/12/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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