Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Bando – Interpretazione – Legittimo affidamento – Fattispecie
In caso di oggettiva ambiguità della disciplina di gara deve prevalere il principio di massima partecipazione e di tutela dell’affidamento e della buona fede (nel caso di specie, il bando di gara e il disciplinare contengono distinte previsioni in ordine al termine ultimo per la presentazione delle offerte a seconda della modalità di consegna del plico, indicando le ore 12.00 per la raccomandata del servizio postale o di agenzia di recapito autorizzata e le ore 13.00 per la consegna a mano).
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Vedi Cons. St., sez. V, ordinenza 13 marzo 2013, n. 901 – 2013; ric. n. 725 – 2013
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Vedi TAR, ric. n. 1708 – 2012
N. 00945/2012 REG.PROV.CAU.
N. 01708/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1708 del 2012, proposto da Apulia s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Vittorio Nardelli, con domicilio eletto in Bari, piazza Umberto I, 62;
contro
Comune di Trinitapoli, rappresentato e difeso dall’avv. Massimo F. Ingravalle, con domicilio eletto in Bari, piazza Garibaldi, 63;
Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;
nei confronti di
Ris s.r.l. Recupero Inerti e Speciali, rappresentata e difesa dagli avv.ti Enrico Follieri e Ilde Follieri, con domicilio eletto presso l’avv. Fabrizio Lofoco in Bari, via Pasquale Fiore, 14;
Napolitano Costruzioni s.r.l.;
MT & T s.r.l.;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– della nota prot. n. 10235 del 5 novembre 2012, trasmessa successivamente, con cui il Comune di Trinitapoli ha comunicato che l’Impresa R.I.S. s.r.l. di Trinitapoli è risultata aggiudicataria e che l’impresa Napolitano Costruzioni s.r.l. di Margherita di Savoia si è classificata seconda nella gara per l’affidamento dei lavori di realizzazione di infrastrutture di supporto ad insediamenti produttivi di cui al bando pubblicato sulla G.U.R.I. in data 28 marzo 2012;
– nonchè della determina gestionale n. 463 del 6 novembre 2012, di aggiudicazione definitiva dei lavori;
– nonchè di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale e/o connesso, ancorchè non conosciuto”, specificamente indicato in ricorso;
e per l’annullamento e la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto, ove stipulato ed eventualmente a stipularsi;
nonchè per il risarcimento del danno in forma specifica mercè aggiudicazione della gara di appalto in favore dell’odierna ricorrente e condanna alla consequenziale stipulazione del contratto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune del Trinitapoli, dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture e di Ris s.r.l. Recupero Inerti e Speciali;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2012 per le parti i difensori avv.ti Giovanni Vittorio Nardelli, Massimo F. Ingravalle e Enrico Follieri;
Rilevato che il bando di gara ed il disciplinare sembrano contenere distinte previsioni in ordine al termine ultimo per la presentazione delle offerte; che, infatti, il punto IV.3.4 del bando indica, a tal riguardo, le ore 12.00 del giorno 9 maggio 2012; che, viceversa, il disciplinare (art. 1) contempla due distinte modalità di presentazione delle offerte, prevedendo (lett. A) il termine perentorio di cui al punto IV.3.4 del bando (e cioè le ore 12.00 del 9 maggio 2012) soltanto nell’ipotesi di offerta fatta pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, e (lett. B) il termine ultimo di consegna delle ore 13.00 (da intendere del giorno 9 maggio 2012) nel caso di consegna a mano;
Considerato che le due offerte (sia quella della controinteressata aggiudicataria Ris s.r.l. sia quella della seconda classificata Napolitano Costruzioni s.r.l.) sono state consegnate a mano (come risulta dal verbale di gara del 12.7.2012) rispettivamente alle ore 12.11 ed alle ore 12.58 del 9 maggio 2012, e quindi prima del termine ultimo (ore 13.00 del 9 maggio 2012) previsto dal disciplinare di gara (art. 1, lett. B) in ipotesi di consegna a mano;
Ritenuto che, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, appare sussistere una oggettiva ambiguità della lex specialis di gara e che, conseguentemente, deve prevalere il principio della massima partecipazione e di tutela dell’affidamento e della buona fede, così come peraltro evidenziato nel parere dell’AVCP n. 179/2012 reso proprio in ordine alla controversia in esame;
Ritenuto, pertanto, che non sussiste il presupposto cautelare del fumus boni iuris necessario per la concessione della misura cautelare richiesta;
Ritenuto, infine, che, in considerazione della natura e della peculiarità della presente controversia, nonchè della qualità delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità per compensare le spese della fase cautelare;
P.Q.M.
respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/12/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)