1. Contratti pubblici – Scelta del contraente – Offerta – Qualità di ausiliaria in altra gara – Irrilevante
2. Contratti pubblici – Gara – Aggiudicazione – Valutazione dell’offerta Bando di gara – Tassatività
1. La qualità di ausiliaria in favore di altra impresa e in altra gara rivestita dalla società aggiudicataria è irrilevante e non condiziona l’offerta presentata da quest’ultima nella gara in esame.
2. Qualora il disciplinare di gara non preveda alcun punteggio per una specifica voce, è legittima la mancata valutazione di siffatta voce da parte della stazione appaltante.
N. 00939/2012 REG.PROV.CAU.
N. 01357/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1357 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da Società Ladisa s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. Michele Perrone, con domicilio eletto in Bari, strada Torre Tresca, 2/A;
contro
Comune di Margherita di Savoia, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Dicuonzo, con domicilio eletto presso l’avv. Simona Dicandia in Bari, via Pisanelli, 44;
nei confronti di
Gam S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Gennaro Notarnicola e Carlo Tangari, con domicilio eletto in Bari, via Piccinni, 150;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– della nota a.r. prot. uscita 30.8.2012, n. 0012954 – 1 del Responsabile dei Servizi Scolastici recapitata alla ricorrente il 31.8.2012 – recante la comunicazione dell’aggiudicazione definitiva e graduatoria delle ditte partecipanti;
– della nota prot. uscita 12.9.2012, 10:01 – 0013708 – 1;
– della determinazione n. 706 di Reg. Gen. del 28.8.2012 – recante l’approvazione degli atti gara e l’aggiudicazione definitiva (non comunicata alla ricorrente);
– della determinazione n. 556 di Reg. Gen. del 6 luglio 2012 – approvazione dei verbali di gara ed aggiudicazione provvisoria della procedura a Gam s.r.l.;
– del provvedimento di ammissione di Gam s.r.l. alla gara, e dei verbali di gara del 7 maggio 2012, 25 giugno 2012 e 28 giugno 2012;
– della determinazione n. 240 di Reg. Gen. del 5 marzo 2012 del Responsabile dei Servizi Scolastici del Comune di Margherita Savoia con la quale è stata reindetta la gara a procedura aperta per l’affidamento dell’appalto “per il servizio di mensa scolastica per l’anno 2012/2014 per bambini frequentanti la scuola dell’Infanzia e Primaria di I grado mediante gara d’appalto a procedura aperta”;
– del bando e del capitolato speciale di gara nei limiti di interesse;
– dei verbali di gara del 7 maggio 2012 e del 25 e 28 giugno 2012;
– della griglia dei punteggi attribuiti in uno con la graduatoria formata;
– della nota del 29.3.2012 del Responsabile del servizio – “precisazioni e correttivo del progetto tecnico”;
– di ogni altro atto connesso, consequenziale e/o presupposto, anche allo stato non conosciuto;
nonchè per l’accertamento dell’inefficacia del contratto di appalto avente ad oggetto il scudetto servizio, ove medio tempore approvato e/o stipulato, e del diritto della ricorrente di conseguire l’aggiudicazione del servizio oggetto di gara ai sensi dell’art.124, comma 2 cod. proc. amm.;
e ancora in via subordinata, per il risarcimento per equivalente del danno ingiustamente subito dalla ricorrente;
quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 3 dicembre 2012, per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– degli atti contestati con il ricorso introduttivo;
– della determinazione n. 870 del 6.11.2012 di conferma dell’aggiudicazione definitiva;
per la declaratoria dell’inefficacia del contratto d’appalto eventualmente stipulato e per la condanna del Comune di Margherita di Savoia al risarcimento del danno per equivalente subito dalla ricorrente;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Margherita di Savoia e di Gam s.r.l.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla società ricorrente sia nell’atto introduttivo, sia nel ricorso per motivi aggiunti;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2012 il dott. Francesco Cocomile e uditi per le parti i difensori avv.ti Michele Perrone, Giuseppe Dicuonzo, Gennaro Notarnicola e Carlo Tangari;
Rilevato che, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, l’aggiudicataria Gam s.r.l. appare in possesso di un fatturato in linea con le prescrizioni della lex specialisdi gara; che appare irrilevante la messa a disposizione da parte di Gam del proprio centro cottura, in qualità di ausiliaria, in favore di altra impresa ausiliata (Quadrelle 2011 Società Cooperativa Sociale) in altra gara (peraltro non vinta dalla stessa Quadrelle); che ciò non rende condizionata l’offerta formulata da Gam; che Gam ha comunque dimostrato (cfr. parere dell’ASL BAT del 16.12.2011) il possesso di un centro cottura di capacità tale da soddisfare le esigenze di entrambi i Comuni (Margherita di Savoia e Minervino Murge);
Considerato, inoltre, che in caso di rinnovazione del procedimento di gara a seguito di annullamento (come avvenuto nel caso di specie) è riconvocata la medesima Commissione (cfr. art. 84, comma 12 dlgs n. 163/2006); che non sembra vi sia stata illegittima commistione, nella legge di gara, tra requisiti di ammissione ed elementi di valutazione dell’offerta per quanto concerne il fattore “distanza del centro cottura”, stante l’eterogeneità della considerazione del requisito in parola a diversi fini; che non pare vi sia stata alcuna scomposizione dei criteri di valutazione delle offerte con illegittima modificazione ex post dei suddetti criteri (il criterio relativo alle “Procedure di preparazione” di cui al verbale di gara del 25.6.2012 è riconducibile al punto III dell’allegato B del bando [Procedure di produzione e distribuzione del pasto ¦]); che, peraltro, legittimamente la stazione appaltante non ha assegnato alcun punteggio alla voce “organizzazione e organigramma del personale impiegato”, in considerazione dell’omessa previsione, da parte della lex specialis di gara (cfr. allegato B del bando), di alcun punteggio con riferimento a detta voce; che parte ricorrente non ha fornito alcuna dimostrazione in ordine all’asserita anomalia dell’offerta della controinteressata Gam;
Ritenuto, infine, che, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente nei motivi aggiunti, con nota comunale del 23.10.2012 prot. 001571-1 (con cui è stato avviato il procedimento di verifica ai sensi dell’art. 48 dlgs n. 163/2006) non è stata constatata l’incompletezza ovvero la frammentarietà della documentazione presentata da Gam; che la controinteressata non ha, comunque, violato alcun termine perentorio (peraltro non contemplato dalla citata nota), avendo risposto alle richieste della stazione appaltante in data 2.11.2012;
Ritenuto, conseguentemente, che non sussiste il presupposto cautelare del fumus boni iuris necessario per la concessione della misura cautelare richiesta;
Ritenuto, che, in considerazione della natura, della peculiarità e della complessità della presente controversia, nonchè della qualità delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità per compensare le spese della fase cautelare;
P.Q.M.
respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/12/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)