1. Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Permesso di costruire – Avviso di formazione silenzio-rifiuto – Atto soprassessorio
2. Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Avviso di formazione silenzio-rifiuto – Difetto di motivazione – Fattispecie

1. Deve essere sospeso in via cautelare l’avviso di formazione del silenzio-rifiuto adottato dall’Amministrazione comunale relativamente al rilascio del permesso di costruire, in quanto atto soprassessorio idoneo a generare un arresto procedimentale lesivo degli interessi del ricorrente. 
2. àˆ illegittimo, per difetto di motivazione, l’avviso di formazione del silenzio-rifiuto laddove il Comune si sia limitato a contestare l’assenza di titolo legittimante alla richiesta, senza offrire alcuna specificazione di tale carenza (nel caso di specie, peraltro, la precisazione era ancor più necessaria in considerazione della circostanza che il ricorrente aveva già  ottenuto precedente permesso di costruire relativo allo stesso immobile).

*

Vedi TAR, ric. n. 1709- 2012

*

N. 00946/2012 REG.PROV.CAU.
N. 01709/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1709 del 2012, proposto da:

Maurizio Ciuffreda, rappresentato e difeso dall’avv. Pasquale Gentile, con domicilio eletto presso l’avv. Roberto D’Addabbo in Bari, via Abate Gimma, 147;

contro
Comune di Mattinata; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
dell’avviso di formazione del silenzio-rifiuto, adottato in data 11 settembre 2012, notificato in data 13 settembre 2012, e relativo a rilascio del permesso di costruire concernente progetto di ripristino di canna fumaria esistente sul terrazzo di una abitazione sita in Via G. Mazzini” angolo Via Petrarca n. 30 – foglio 32, p.lla n. 924, presentato in data 2 maggio 2012, nonchè di qualsiasi atto presupposto, connesso o conseguenziale, ancorchè non conosciuto.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2012 la dott. Francesca Petrucciani e udito per la ricorrente il difensore avv. Pasquale Gentile;
 

Ritenuto che, al sommario esame proprio della presente fase, appaiono sussistenti i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare;
considerato, infatti, che l’atto impugnato costituisce provvedimento soprassessorio idoneo a generare un arresto procedimentale lesivo degli interessi del ricorrente;
che la doglianza relativa al difetto di motivazione dell’atto impugnato pare prima facie fondata, avendo il Comune contestato l’assenza di “titolo legittimante alla richiesta di cui all’art. 11, comma 1, del d.p.r. 380/2001”, senza offrire alcuna specificazione di tale carenza, nella specie necessaria avendo il ricorrente già  ottenuto precedente permesso di costruire relativo allo stesso immobile;
considerato che le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
Accoglie l’istanza cautelare e per l’effetto:
a) sospende l’efficacia del provvedimento impugnato;
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 10.10.2013.
Condanna il Comune resistente al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in complessivi euro 2.000 oltre accessori di legge.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Francesca Petrucciani, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/12/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)