Pubblico impiego – Permessi orari ex art. 40 d.lgs. 151/2001 – Madre casalinga  – Ammissibilità 

I permessi orari giornalieri riconosciuti alla madre del nascituro  dall’art.  40, comma 1, d.lgs. 151/2001 –  disciplina recante le misure previste a sostegno della maternità  e paternità  – devono ritenersi applicabili al padre dipendente anche nell’ipotesi in cui la madre della minore sia casalinga.


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Vedi Cons. St, sez. IV; ordinanza 19 marzo 2013 n. 965 – 2013; ric. n. 1039 – 2013
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Vedi ric. TAR n. 1589 – 2012


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N. 00940/2012 REG.PROV.CAU.
N. 01589/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1589 del 2012, proposto da omissis, rappresentato e difeso dall’avv. omissis, con domicilio eletto in Bari, via Venezia, 14;

contro
Ministero della Giustizia e Casa Circondariale di Turi, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del diniego del 22 settembre 2012, notificato all’interessato in data 24 settembre 2012, con la quale il Direttore della Casa Circondariale di Bari, ha respinto la domanda, presentata dal ricorrente in data 13 settembre 2012, volta ad usufruire dei permessi orari giornalieri previsti dall’art. 13 legge n. 53/2000 (“permessi giornalieri (c.d. allattamento) al padre”);
nonchè per l’accertamento del diritto dell’ispettore (omissis)  alla concessione dei periodi di riposo giornalieri di cui sopra, con relativo trattamento economico, sino al compimento di un anno di vita della figlia;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e della Casa Circondariale di Turi;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2012 per le parti i difensori avv.ti (omissis)  e Grazia Matteo;
 

Rilevato che, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, i permessi di cui all’art. 40, comma 1, lett. c) dlgs n. 151/2001 devono ritenersi applicabili al padre dipendente anche nel caso in cui la madre della minore sia casalinga (cfr. T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, Sez. I, 10 maggio 2012, n. 332 e Cons. Stato, Sez. VI, 9 settembre 2008, n. 4293);
Ritenuto, conseguentemente, che sussistono i presupposti per la concessione della misura cautelare richiesta, anche in considerazione della necessità  di assistere la minore;
Ritenuto, infine, che, in considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, nonchè della qualità  delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese della fase cautelare;
P.Q.M.
accoglie l’istanza cautelare.
Compensa le spese della fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/12/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)