Contratti pubblici – Gara  – Aggiudicazione – Valutazione dell’offerta – Oneri per la sicurezza – Omissione – Mancata indicazione nella lex specialis di gara – Irrilevanza

Il mancato computo nell’offerta degli oneri per la sicurezza non costituisce causa di esclusione dalla gara in mancanza di espressa indicazione nel bando, salvo ad assumere rilievo per legge in fase di sub procedimento di valutazione dell’anomalia dell’offerta (circostanza assente nel caso di specie in cui la stazione appaltante non ha considerato anomala l’offerta presentata dall’impresa ricorrente). 
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Vedi Cons. St., sez. V, ordinanza 20 febbraio 2013, n. 605 – 2013; ric. n. 214 – 2013
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N. 00942/2012 REG.PROV.CAU.
N. 01632/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1632 del 2012, proposto da Panacea Soc. Coop. a r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Fabrizio Lofoco, con domicilio eletto in Bari, via Pasquale Fiore, 14;

contro
Comune di Foggia, rappresentato e difeso dagli avv.ti Michele Barbato e Domenico Dragonetti, con domicilio eletto presso l’avv. Luigi D’Ambrosio in Bari, piazza Garibaldi, 23;

nei confronti di
Soc. coop. sociale e sanitaria e di servizi integrati alla persona “San Giovanni di Dio”, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gennaro Notarnicola e Carlo Tangari, con domicilio eletto in Bari, via Piccinni, 150;

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– dell’avviso di aggiudicazione definitiva datato 22 ottobre 2012 e non comunicato alla ricorrente, avente ad oggetto l’aggiudicazione definitiva della procedura aperta per l’affidamento del servizio di assistenza specialistica per l’integrazione scolastica degli alunni disabili per l’anno scolastico 2012/2013, indetta con determinazione dirigenziale n. 676 del 19 luglio 2012, e avvenuta in favore della Soc. Coop. Sociale Sanitaria e Servizi Integrati “San Giovanni di Dio”;
– di tutti i verbali di gara;
– di ogni altro atto precedente, conseguente e comunque connesso a quelli impugnati, ancorchè non conosciuto, ivi compresi quelli specificamente indicati in ricorso;
e per la declaratoria dell’appalto in favore della ricorrente;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Foggia e della Soc. coop. sociale e sanitaria e di servizi integrati alla persona “San Giovanni di Dio”;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2012 per le parti i difensori avv.ti Fabrizio Lofoco, Michele Barbato, Domenico Dragonetti, Gennaro Notarnicola e Carlo Tangari;
 

Rilevato che, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, l’omessa indicazione nell’offerta degli oneri per la sicurezza non appare costituire legittima causa di esclusione, in mancanza di espressa previsione nella lex specialis di gara (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 27 settembre 2012, n. 1700); che in ogni caso l’offerta della ricorrente Panacea non veniva considerata anomala dalla stazione appaltante; che, viceversa, l’indicazione degli oneri per la sicurezza trova giustificazione nella prospettiva della verifica dell’anomalia dell’offerta; che deve comunque essere apprezzata la buona fede della deducente nella predisposizione della propria offerta a fronte dell’oscillazione degli orientamenti giurisprudenziali sul punto della indicazione dei suddetti oneri;
Ritenuto, conseguentemente, che sussistono i presupposti per la concessione della misura cautelare richiesta;
Rilevato, infine, che, in considerazione della natura, della peculiarità  e della novità  della presente controversia, nonchè della qualità  delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese della fase cautelare;
P.Q.M.
accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospende gli atti impugnati.
Compensa le spese della fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/12/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)