1. Giurisdizione – Criterio di riparto -Pubblico impiego – Atto di macro organizzazione – Natura plurioffensiva –  Censure esclusivamente rivolte alla tutela di posizioni giuridiche individuali –  Giurisdizione del G.O.I


2. Pubblico impiego – Ricorso giurisdizionale – Atto di macro organizzazione – Censure riferite a lesioni incidenti esclusivamente sulla apposizione soggettiva del ricorrente  – Inammissibilità 


3. Giurisdizione – Pubblico impiego – Atto P.A. recepimento accordi sindacali – Natura  – Atto esecutivo di accordi – Giurisdizione G.O.

1. Poichè l’atto di macro organizzazione integra in sè profili di plurioffensività , in quanto potenzialmente idoneo sia a pregiudicare gli interessi del dipendente, sia a incidere su interessi di tipo generale, ai fini della individuazione della giurisdizione occorre valutare se la combinata lettura del petitum e causa petendi implichino una censura del provvedimento di macro organizzazione in quanto lesivo di interessi generali ovvero se, viceversa, esso venga  censurato esclusivamente  in quanto lesivo di prerogative individuali e di posizioni giuridiche facenti capo al dipendente, radicandosi, in quest’ultima ipotesi, la giurisdizione del G.O. in funzione di giudice del lavoro.


2. Qualora si impugni un provvedimento quale un atto di macro organizzazione, il ricorso deve ritenersi inammissibile qualora difettino qualora le censure siano riferite esclusivamente alla lesione della posizione individuale del ricorrente piuttosto che agli aspetti generali del provvedimento incidenti sulla macro organizzazione dell’ente.


3. L’atto con cui l’Amministrazione recepisca e dia esecuzione ad accordi intervenuti con la medesima P.A e organizzazioni sindacali di categoria, non costituisce espressione del potere ex art. 2, D.Lgs. n. 165/2001 (atti di macro organizzazione), bensì di mero recepimento di tali accordi, con conseguente riserva della giurisdizione in favore del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

N. 02163/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00548/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 548 del 2010, proposto da: 
Matteo Abrescia, Gianfranco Alberotanza, Vito Antelmi, Maria Letizia Armenise, Luigi Bavaro, Nicolangelo Belviso, Arcangelo Bevilacqua, Luigi Amendolare, Francesco Buonsanto, Emanuele Bux, Ettore Cannavale, Raffaele Capasso, Michele Capriati, Michele Capurso, Francesco Cassano, Michele Cavalluzzi, Vito Cazzato, Giovanni D’Anna, Leonardo D’Elia, Giovanni Frigeri, Vito Introna, Carmine Lafronza, Nicola Lavopa, Domenico Lisco, Michele Lucchese, Giuseppe Luciani, Giuseppe Marchitelli, Sebastiano Marino, Michele Moramarco, Giuseppe Nardulli, Achille Piacenza, Michele Pontrelli, Paolo Prisciandaro, Emanuele Prudente, Domenico Santoro, Ignazio Santoro, Pasquale Serrone, Marco Sivo, Vito Terenzio, Caterina Tisti, Vito Traversa, Sebastiano Zonno, rappresentati e difesi dagli avv. Gaetano Caputo, Giuseppe Miccolis, con domicilio eletto presso Giuseppe Miccolis in Bari, corso Cavour 156; 

contro
Comune di Bari, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio De Feo, con domicilio eletto presso Antonio De Feo in Bari, c.so Vitt. Emanuele, 143; 

nei confronti di
Gaetano Marzano; 

per l’annullamento
– della delibera della giunta del Comune di Bari n. 1142 del 30.12.2009, pubblicata all’albo pretorio dal 07.01.2010, non comunicata, limitatamente alla parte pregiudizievole ai ricorrenti, ossia limitatamente al punto 8 del deliberato ed all’allegato unico, mansionario dell’ispettore di polizia municipale, che per brevità  si abbiano qui per integralmente trascritti;
– di ogni altro atto alla stessa connesso, antecedente o conseguente, presupposto o consequenziale, ancorchè non conosciuto e, ove del caso, dei verbali di delegazione trattante richiamati in delibera, sui quali v’era voto contrario delle oo.ss. cui sono iscritti i ricorrenti.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 novembre 2012 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori avv. Gaetano Caputo e avv. Pierluigi Bortone, su delega dell’avv. A. De Feo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
I ricorrenti, dipendenti del Comune di Bari, sono attualmente inquadrati nella categoria C posizione C5 con il profilo di istruttore di Polizia Municipale, in virtù dell’espletamento di concorso interno indetto nel 1997 ed a seguito del superamento di apposito corso di formazione.
I ricorrenti, in virtù dell’art. 29 del CCNL del 14.9.2000, avrebbero potuto conseguire l’inquadramento nella categoria D, aspettativa tuttavia frustrata, atteso che il Comune di Bari solo nell’agosto 2001 ha riconosciuto l’inquadramento nella VI qualifica con decorrenza dall’1.1.1998 e nella categoria C con decorrenza dall’1.4.1999.
In relazione a quanto sopra, in data 23.8.2001, i ricorrenti hanno sottoscritto con riserva il contratto individuale di lavoro.
Le rivendicazioni giuridico-economiche dei ricorrenti trovavano definizione transattiva con il Comune di Bari salvo che per una decina di dipendenti, i quali – non avendo aderito alla proposta – hanno proposto ricorso al Giudice del Lavoro di Bari, rubricato al n. 31440/03 r.g., ancora pendente alla data di proposizione del ricorso in esame.
Al fine di definire la questione, il Comune di Bari – sulla base di un nuovo accordo transattivo intervenuto nell’anno 2003 – ha riconosciuto a tutti i dipendenti con qualifica di istruttore, compresi tutti gli odierni ricorrenti, un’indennità  di coordinamento, nonchè la qualità  di ufficiali di Polizia Giudiziaria.
In tale contesto è intervenuta l’impugnata delibera G.M. 1142/2009, con cui il Comune di Bari, modificata la dotazione organica, ha determinato l’unificazione dei profili confluiti nella categoria C, ovvero agenti di P.M. e istruttori di P.M. ex VI qualifica, conservando solo formalmente gli effetti della funzione di coordinamento loro riconosciuta con accordo transattivo del 2003 e l’indennità  ex art. 2 dell’accordo del 2004, ma al contempo modificando il mansionario degli istruttori di P.M., con conseguente eliminazione delle funzioni di organizzazione e coordinamento degli agenti, nonchè l’espletamento di prove scritte per l’accesso alla qualifica di istruttore di P.M..
I ricorrenti, ritenendosi lesi dall’impugnato provvedimento in ragione dell’equiparazione degli istruttori agli agenti e della eliminazione delle funzioni di coordinamento e della stessa qualifica di ufficiale di P.G., impugnano detta delibera relativamente al punto n. 8) e ne chiedono l’annullamento deducendo i seguenti motivi di censura:
1) violazione di norme contrattuali: art. 7 comma 5 DPCM 31.03.1999, accordo transattivo del 16.6.2003, art. 2 CCDI 19.4.2004 del Comune di Bari – eccesso di potere per contraddittorietà  del deliberato.
2) eccesso di potere per contraddittorietà  del deliberato con gli accordi transattivi in sede conciliativa, ai quali il Comune dava esecuzione.
Si è costituito in giudizio il Comune di Bari, contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.
Le parti hanno depositato documentazione e memorie difensive e, all’Udienza del 22 novembre 2012, la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
Rileva il Collegio che il ricorso in esame in parte è inammissibile e in parte si appartiene alla giurisdizione del Giudice Ordinario – Giudice del Lavoro.
Occorre anzitutto premettere che i ricorrenti supportano la ritenuta giurisdizione del G.A. adito alla qualificazione dell’atto deliberativo impugnato come atto di macro organizzazione.
Anche ove volesse condividersi tale qualificazione dell’atto impugnato come atto di macro organizzazione, ciò tuttavia non risulterebbe di per sè sufficiente a determinare l’attrazione del contenzioso in esame nell’alveo della giurisdizione del G.A..
Ed invero, ai fini della individuazione della giurisdizione non occorre considerare la natura in se dell’atto impugnato, bensì considerare il petitum formale in relazione alla causa petendi.
Si deve infatti ricordare che la giurisdizione in materia di pubblico impiego privatizzato si appartiene in via generale al Giudice Ordinario, risultando la giurisdizione del Giudice Amministrativo rigorosamente e tassativamente circoscritta alle ipotesi espressamente previste dalla legge sia in ragione della peculiarità  di taluni rapporti di lavoro secondo l’apprezzamento del legislatore, sia in riferimento a particolari vicende del rapporto, quali i pubblici concorsi finalizzati alla costituzione del rapporto di impiego ovvero alla progressione in senso verticale e i procedimenti disciplinari; tali ipotesi risultano peraltro ulteriormente circoscritte e specificate dagli orientamenti giurisprudenziali formatisi in materia.
Ciò premesso, a prescindere dalla qualificabilità  o meno dell’impugnata delibera come atto di macro organizzazione, deve evidenziarsi che l’atto di macro organizzazione integra in se profili di potenziale plurioffensività , nel senso che lo stesso si presenta come astrattamente idoneo a ledere prerogative e interessi del dipendente con riferimento al proprio rapporto di lavoro e, contestualmente, ad incidere su interessi di tipo generale connessi alle aspettative di efficienza del sistema organizzativo.
Occorre pertanto, ai fini della individuazione della giurisdizione, valutare se la combinata lettura del petitum e della causapetendi implichino una censura del provvedimento di macro organizzazione in quanto lesivo di interessi generali ovvero se viceversa vengano censurati in quanto lesivi di prerogative individuali e di posizioni giuridiche facenti capo al dipendente alla stregua del contratto individuale di lavoro.
Premesso che l’impugnata delibera non appare illogica sotto l’aspetto dell’efficienza organizzativa, non può non rilevarsi che difettano nel ricorso profili di censura attinenti gli aspetti generali e di macro organizzazione, atteso che i riferimenti in tal senso risultano sempre considerati e censurati esclusivamente sotto il profilo delvulnus della posizione funzionale dei ricorrenti.
Il ricorso risulta pertanto inammissibile nella parte in cui censura l’impugnata delibera per la sua natura di atto di macro organizzazione, non essendo dedotto alcun profilo di censura attinente gli aspetti generali e atteso che la lesione lamentata risulta sempre riferita ad un presunto vulnus delle posizioni individuali di lavoro facenti capo ai singoli ricorrenti.
Deve in proposito considerarsi che i ricorrenti con il primo motivo deducono infatti la violazione delle norme contrattuali e dei contratti individuali di lavoro, nonchè il vizio di eccesso di potere sotto vari profili, in relazione al pregiudizio derivante ai ricorrenti dalla intervenuta unificazione nella categoria C degli “agenti di P.M. e degli istruttori di P.M.”, nonchè in relazione alla lesione dei diritti dei ricorrenti – derivante dagli accordi transattivi pregressi e dal contratto individuale di lavoro – con riferimento alla soppressione delle funzioni di organizzazione e di coordinamento e della stessa subordinazione gerarchica degli agenti di P.M. rispetto agli istruttori, circostanze tutte idonee a ledere lo status acquisito dai ricorrenti, come comprovato dalla intervenuta modificazione del mansionario di riferimento.
Con il secondo motivo i ricorrenti deducono sostanzialmente la violazione degli accordi transattivi del 1997 e del 2003/2004.
Risulta pertanto evidente che petitum e causapetendi, così come delineati dalla lesione lamentata e dalle censure dedotte, risultano tutti riferiti esclusivamente ad una presunta lesione delle posizioni giuridiche individuali rivenienti dalle norme contrattuali e dai contratti individuali di lavoro (primo motivo) ovvero dagli accordi transattivi intercorsi (secondo motivo).
Per tale parte il ricorso in esame esula dalla giurisdizione del Giudice Amministrativo, spettando in via esclusiva al Giudice Ordinario – Giudice del Lavoro.
Tale conclusione risulta peraltro corroborata e confermata dalla considerazione che l’impugnata delibera costituisce atto di mero recepimento e di esecuzione degli accordi intervenuti tra Amministrazione e organizzazioni sindacali in sede di delegazione trattante in date 24.2.2009 e 1.4.2009, come si evince dalla documentazione esibita in atti dall’Amministrazione in data 28.4.2011 (All. n. 39).
L’impugnata delibera infatti, già  nella sua intestazione o “oggetto”, rivela la sua natura di atto esecutivo: “Accordoin sede di delegazione trattante in data 24.2.2009 e 1.4.2009 – Unificazione profili professionali della categoria C del Corpo di Polizia Municipale: adempimenti”.
La natura esecutiva dell’atto deliberativo impugnato rispetto agli accordi intervenuti con le organizzazioni sindacali di categoria, dei quali costituiscono mero adempimento, rendono evidente che quanto disposto in detta delibera non costituisce in effetti espressione del potere ex art. 2 comma 1 del D.Lgs. 29/1993, riprodotto nell’art. 2 D.Lgs. 165/2001 (atti di macro organizzazione), bensì appunto mero recepimento di accordi sindacali, con conseguente riserva della giurisdizione in favore del Giudice Ordinario (gli stessi ricorrenti impugnano con il ricorso in esame “i verbali di delegazione trattante richiamati in delibera, sui quali v’era voto contrario delle oo.ss. cui sono iscritti i ricorrenti”).
A ulteriore riprova di quanto sopra rileva il Collegio che, alla stregua di quanto allegato e provato dalla difesa del Comune di Bari (documento sub 33) del deposito del 28.4.2011), gli stessi ricorrenti hanno già  impugnato la medesima delibera G.M. 1142/2009 innanzi al Tribunale di Bari – Sezione Lavoro (ricorso n. 19162/2010) che sarà  chiamato innanzi al Giudice Dott. De Ceglie all’udienza del 17.1.2013, integrando tale circostanza una inammissibile duplicazione di azioni, in violazione del principio del ne bis in idem, che denota tuttavia la consapevolezza dei ricorrenti in ordine alla giurisdizione del G.O..
In tal senso deve dunque provvedersi.
Ragioni equitative inducono il Collegio a dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari Sezione Seconda definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile e in parte dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo in favore del Giudice Ordinario – Giudice del Lavoro.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Desirèe Zonno, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/12/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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