Pubblica sicurezza – Divieto di detenzione armi, munizioni e materie esplodenti –  Valutazione dei presupposti – Adeguata istruttoria – Verifica personalità  del soggetto – Giudizio prognostico

Non può giustificare l’adozione del provvedimento di divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti la sussistenza di una mera denuncia in danno del soggetto detentore presso l’Autorità  giudiziaria, essendo altresì necessario il corretto esercizio della discrezionalità  amministrativa per mezzo di un’adeguata istruttoria e di una valutazione dei presupposti relativi, peraltro, non solo al singolo episodio ma anche alla personalità  stessa del soggetto richiedente.

N. 02147/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00215/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 215 del 2012, proposto da: 
Francesco Barnaba, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Labbate, con domicilio ex lege presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Segreteria Sezione III, in Bari, Piazza Massari, nn. 6-14;
contro
Ministero dell’Interno – U.T.G. – Prefettura di Bari, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliato per legge in Bari, via Melo, 97; 
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
“a) del decreto prot. n. 4779/6D/Area O.P.1°Bis, a firma del Vice Prefetto Vicario De Girolamo, notificato dalla Questura di Bari – Commissariato di Pubblica Sicurezza di Monopoli – il 30.11.2011.”
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’U.T.G. – Prefettura di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza n. 179 dell’8 marzo 2012, di accoglimento dell’istanza incidentale di sospensione cautelare;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 novembre 2012 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori, l’avv. Loretta Palmitessa, su delega dell’avv. Giuseppe Labbate e l’avv. dello Stato Massimo F. Manzari;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
FATTO e DIRITTO
Con ricorso, ritualmente notificato il 27 gennaio 2012 e depositato nella Segreteria del Tribunale il 17 febbraio 2012, il sig. Francesco Barnaba ha chiesto l’annullamento del decreto prot. n. 4779/6D/Area O.P.I°Bis del 3 novembre 2011, notificato il 30 novembre 2011, con il quale la Prefettura di Bari aveva disposto nei suoi confronti il divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti.
A sostegno del gravame il ricorrente ha dedotto le seguenti censure: eccesso di potere e violazione di legge, carenza di preventiva istruttoria; il sig. Barnaba lamenta che l’Amministrazione resistente avrebbe adottato il provvedimento impugnato sulla base di una mera denuncia all’Autorità  giudiziaria e peraltro in riferimento ad fattispecie di reato per le quali esso si dichiara estraneo; ai fini del giudizio prognostico del possibile abuso l’esercizio della potestà  di prevenzione attribuita a parte resistente, a suo avviso, richiederebbe un’attenta e motivata considerazione delle qualità  soggettive del detentore dei possibili mezzi di offesa, delle sue condizioni, dello stile di vita e degli ambienti di frequentazione dalle quali poter collegare l’evento dannoso che si vuole prevenire.
Si è costituito a resistere in giudizio il Ministero dell’Interno, a mezzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, chiedendo il rigetto del gravame.
Alla camera di consiglio dell’8 marzo 2012, con ordinanza n. 179, è stata accolta la domanda incidentale di sospensione cautelare.
Entrambe le parti hanno prodotto documentazione e l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari in data 4 luglio 2012 ha depositato la relazione illustrativa della Prefettura di Bari del 14 febbraio 2012.
Parte ricorrente ha presentato note di replica per l’udienza di discussione.
Alla udienza pubblica del 15 novembre 2012 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
Coglie nel segno la censura con la quale il ricorrente ha dedotto l’illegittimità  del provvedimento impugnato per carenza di preventiva istruttoria, atteso che il provvedimento oggetto di gravame si fonda esclusivamente e sostanzialmente sul presupposto di una mera denuncia all’Autorità  giudiziaria per l’ipotesi di reato di cui agli artt. 612, comma 2, c.p. (minaccia grave) e 610 c.p. (violenza privata), a seguito di una denuncia querela sporta nei suoi confronti e depositata in giudizio da parte resistente.
Il Collegio, confermando quanto già  sostenuto da questa Sezione nell’ordinanza 179 dell’8 marzo 2012, con la quale è stata accolta la domanda incidentale di sospensione cautelare proposta dal ricorrente, ritiene che la mera denuncia all’Autorità  giudiziaria non è circostanza che da sola possa giustificare l’adozione del provvedimento impugnato di divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti.
Aderendo all’orientamento della giurisprudenza amministrativa già  fatto proprio non solo da questo Tribunale ma anche da questa Sezione, si ritiene che ancorchè nella materia in esame ricorra ampia discrezionalità  dell’Amministrazione nella valutazione relativa all’affidabilità  di un soggetto al porto delle armi, è necessario che siffatta discrezionalità  venga esercitata correttamente, con adeguata istruttoria e valutazione dei presupposti e con idonea logica motivazione, atteso che “il pericolo di abuso delle armi, che costituisce giusta e responsabile preoccupazione per le autorità  incaricate del rispetto dell’ordine pubblico e delle incolumità  delle persone, non solo deve essere comprovato ma richiede una adeguata valutazione non del singolo episodio ma anche della personalità  del soggetto sospettato che possa giustificare un giudizio necessariamente prognostico sulla sua sopravvenuta inaffidabilità , atteso che la mera denuncia all’Autorità  giudiziaria non è circostanza che da sola possa giustificare la revoca ovvero il diniego del porto d’armi” (cfr. da ultimo sentenza Sezione III n. 432 del 10 marzo 2011 e n. 3888 del 10 novembre 2010).
Il profilo di illegittimità  dedotto con il suillustrato motivo di ricorso ha una indubbia valenza assorbente rispetto agli altri motivi di gravame, sicchè la fondatezza della dedotta censura comporta l’accoglimento del ricorso stesso e, conseguentemente, l’annullamento del provvedimento impugnato, senza necessità  di pronunziarsi sugli ulteriori motivi d’impugnazione.
Le spese, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico della parte resistente, nell’importo liquidato nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali e degli onorari di giudizio, che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00) in favore del sig. Francesco Barnaba.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Rosalba Giansante, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/12/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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