1. Procedimento amministrativo – Ingiunzione di demolizione – Atto vincolato – Violazione norme su procedimento – Vizi non invalidanti – Art. 21 octies, L. 241/1990
2. Edilizia e urbanistica – Attività edilizia privata – Abusi edilizi – Ordine demolizione – Motivazione
1. L’ordinanza di demolizione si configura per la p.A. come un atto dovuto e vincolato, con la conseguenza che l’annullamento per vizi procedimentali incontra il limite di cui all’art. 21 octies, L. n. 241/1990 sulla scorta del quale non può procedersi all’annullamento del provvedimento assunto in violazione di norme procedimentali qualora il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto comunque essere diverso.
2. L’ordine di demolizione deve intendersi sufficientemente motivato con l’accertamento dell’abusività dell’opera, non essendo tenuta la p.A. a valutare o a prendere in considerazione l’eventuale sanabilità della stessa, atteso che tale valutazione deve essere invece effettuata nel corso del relativo procedimento ex art. 36, D.P.R. n. 380/2001.
N. 02139/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00640/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 640 del 2008, proposto da:
Francesco Rella, Maria Rossiello, rappresentati e difesi dagli avv. Gabriele Bavaro, Nicola Bonasia, con domicilio eletto presso l’avv. Gabriele Bavaro in Bari, corso Vittorio Emanuele, 172;
contro
Comune di Bitonto in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Sorgente, con domicilio eletto presso l’avv. Carlo Ciarmoli in Bari, corso Cavour 124;
per l’annullamento
dell’ordinanza n. 21 del 31 gennaio 2008 con cui il Dirigente del Settore edilizia privata del Comune di Bitonto ha ingiunto ai ricorrenti di provvedere alla demolizione dell’opera abusiva ivi descritta ed asseritamente realizzata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bitonto in persona del Sindaco pro tempore;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 novembre 2012 la dott. Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori avv.ti Fabrizio Lofoco, su delega di Gabriele Bavaro, e Michele Dionigi, su delega di Luigi Sorgente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe Francesco Rella e Maria Rossiello hanno impugnato l’ordinanza n. 21 del 31 gennaio 2008 con cui il Dirigente del Settore edilizia privata del Comune di Bitonto ha ingiunto loro la demolizione dell’opera abusiva asseritamente realizzata.
I ricorrenti hanno esposto di essere proprietari di un immobile sito nel centro urbano di Bitonto e che in data 10 gennaio 2008 la Polizia Municipale aveva rilevato la presenza di un asserito incremento volumetrico dell’immobile per la realizzazione di un sopralzo al secondo piano di un vano della superficie di mq 40 e di altezza media di m. 2,50 con muratura di laterizio e solaio in legno; il Comune aveva quindi ordinato la demolizione dell’opera.
A sostegno del ricorso sono state articolate le seguenti censure:
1. violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e ss. L. 241/90, dell’art. 10 bis L. 241/90, del principio di trasparenza e del giusto procedimento, non essendo stato comunicato ai ricorrenti nè l’avvio del procedimento sanzionatorio nè il preavviso di diniego a seguito del verbale della Polizia Municipale;
2. violazione dell’art. 36 del d.p.r. 380/2001, eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti ed erronea presupposizione, violazione del principio di buon andamento dell’attività amministrativa ex art. 97 Cost., non essendo stata verificata la sanabilità delle opere contestate, con riferimento alle quali i ricorrenti intendevano chiedere l’accertamento di conformità ex art. 36 d.p.r. 380/2001;
3. violazione dell’art. 3 L. 241/90, eccesso di potere per difetto di motivazione, non avendo l’amministrazione dato conto della non sanabilità delle opere.
Si è costituito il Comune di Bitonto chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla pubblica udienza del 29 novembre 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso deve essere respinto in quanto infondato.
Con riferimento al primo motivo, infatti, deve evidenziarsi che la comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio è stata inviata ai ricorrenti, a seguito del sopralluogo della Polizia Municipale, con telegramma del 15.1.2008, la cui copia è stata depositata dall’amministrazione comunale; il Comune ha quindi assolto all’onere di comunicazione previsto dalla legge.
Inoltre deve considerarsi, al riguardo, che l’emissione dell’ordinanza di demolizione, a fronte dell’accertamento di un illecito edilizio, costituisce atto completamente vincolato per l’amministrazione procedente, con la conseguenza che l’annullamento per eventuali vizi procedimentali incontra il limite di cui all’art. 21 octies L. 241/90, secondo cui “Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”.
Il motivo deve quindi essere respinto.
Con riferimento alle doglianze successive, relative alla omessa considerazione della eventuale sanabilità dell’opera, deve rilevarsi che l’ordinanza di demolizione è adeguatamente motivata sul presupposto dell’abusività del manufatto, come avvenuto nel caso di specie; la sanabilità dell’abuso deve invece essere valutata dall’amministrazione nel corso del relativo procedimento avviato dall’istanza proposta dalle parti ex art. 36 d.p.r. 380/2001.
I ricorrenti hanno preannunciato nel ricorso la presentazione di tale istanza, ma non hanno poi dato seguito a tale dichiarazione, di tal che nessuna omissione può essere imputata, al riguardo, all’amministrazione procedente.
Anche il secondo e il terzo motivo vanno, pertanto, respinti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge;
condanna i ricorrenti alla rifusione in favore del Comune di Bitonto delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 2.000 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Francesca Petrucciani, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/12/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)