1. Professioni e mestieri – Università – Prove selettive – Iscrizione registro indagati – Esclusione – Previsione della sanzione nel bando – Legittimità
2. Professioni e mestieri – Università – Prove selettive – Graduatorie di merito – Mantenimento effetti – Legittimità
1. àˆ legittimo il provvedimento rettoriale di esclusione del candidato che risulti essere stato iscritto nel registro degli indagati secondo gli elenchi inviati, da parte della Procura della Repubblica, al Rettore, in quanto trattasi di circostanza che giustifica pienamente, in mancanza di supporto probatorio contrario, la sanzione dell’esclusone del candidato prevista per la violazione di disposizione del bando di concorso (nella specie, il ricorrente, indagato per aver fatto uso di telefono cellulare per comunicare con l’esterno nel corso della prova selettiva, non ha fornito, peraltro, nel corso del giudizio, protrattosi quasi 5 anni, alcun supporto probatorio atto a dimostrare l’infondatezza della predetta circostanza nè ha documentato un’eventuale esito favorevole delle indagini stesse).
2. L’accertamento del comportamento delittuoso di alcuni candidati che nel corso del test per l’ammissione al corso di laurea (nella specie odontoiatria) hanno comunicato con l’esterno non è di per sè idoneo a inficiare l’intera procedura concorsuale, determinando, viceversa, l’annullamento delle sole prove scritte con mantenimento degli effetti della graduatoria di merito stilata ed esclusione dall’intera procedura dei candidati risultati iscritti nel registro degli indagati, sanzione, quest’ ultima, prevista dal bando.
N. 02138/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01860/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1860 del 2007, proposto da:
M. C., rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Cretì, Giuseppe Milli, con domicilio eletto con l’avv. Giuseppe Frasso in Bari, presso l’avv. Mazzacane via A. da Bari, 55/A;
contro
Università degli Studi di Bari in persona del Rettore pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Volpe, con domicilio eletto presso l’avv. Luigi Volpe in Bari, corso Vittorio Emanuele, 52;
nei confronti di
Maria Ada Mastroviti;
per l’annullamento
del decreto rettorale n.10500 del 31.10.2007, con cui è stata decretata l’esclusione del ricorrente dalla graduatoria di merito del concorso per l’ammissione per l’a.a. 2007/2008 al Corso di laurea specialistica in Medicina e chirurgia, e del decreto rettorale n. 10638 del 5.11.2007, con cui è stata decretata l’approvazione definitiva degli atti del concorso e delle graduatorie di merito.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Bari, in persona del Rettore pro tempore;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 novembre 2012 la dott. Francesca Petrucciani, nessuno comparso per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe M. C. ha chiesto l’annullamento del decreto rettorale n.10500 del 31.10.2007, con cui è stata decretata l’esclusione del ricorrente dalla graduatoria di merito del concorso per l’ammissione per l’a.a. 2007/2008 al Corso di laurea specialistica in Medicina e chirurgia, e del decreto rettorale n. 10638 del 5.11.2007, con cui è stata decretata l’approvazione definitiva degli atti del concorso e delle graduatorie di merito.
Il ricorrente ha esposto di aver partecipato alla preselezione per l’ammissione al corso di laurea in Medicina e chirurgia, classificandosi al 274° posto su 324; le relative prove scritte, tenute in data 4.9.2007, erano state poi annullate dal Rettore in conseguenza di un’indagine della Procura di Bari dalla quale sarebbe emerso che alcuni candidati avrebbero ricevuto le risposte ai quiz da un’organizzazione esterna mediante apparecchiature elettroniche; a seguito di tale indagine era stata disposta la ripetizione delle prove e la non ammissione alle stesse dei candidati ricompresi quali indagati negli elenchi inviati dalla Procura di Bari; il ricorrente, che in un primo momento era stato ammesso alla ripetizione della prova fissata il 17.10.2007, era stato poi escluso dalla graduatoria, con il d.r. 10638/2007, a seguito della notifica nei suoi confronti dell’informazione di garanzia.
A sostegno del ricorso sono state articolate le seguenti censure:
1. violazione per falsa applicazione dell’art. 3 D.R. n. 7295 del 2.7.2007, falsa presupposizione in fatto, in quanto il ricorrente era stato escluso perchè avrebbe fatto uso del telefono cellulare durante la prova in violazione dell’art. 3 del bando, mentre tale condotta non era stata oggetto di alcun accertamento, risultando il procedimento penale solo nella fase delle indagini preliminari;
2. eccesso di potere sotto altro profilo, in quanto il ricorrente aveva ottenuto il 274° posto nella prova annullata e non si era classificato in posizione utile nella preselezione per il corso di laurea in Odontaiatria, mentre, ove effettivamente avesse ricevuto le risposte esatte, avrebbe ottenuto collocazione precedente in graduatoria;
3. eccesso di potere sotto altro profilo, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, in quanto l’Università avrebbe dovuto attendere, per procedere all’eventuale esclusione, l’esito delle indagini;
4. violazione dell’art. 27 della Carta Costituzionale, che sancisce il principio di non colpevolezza fino alla sentenza definitiva passata in giudicato.
Si è costituita l’Università di Bari chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza del 16.1.2008 questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare proposta con il ricorso.
Alla pubblica udienza del 29 novembre 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Preliminarmente deve osservarsi che, considerato che con ordinanza del 16 gennaio 2008 questo Tribunale ha respinto la domanda incidentale di sospensione e che la parte ricorrente non ha prodotto memorie difensive per l’udienza di discussione, si deve presumere che il ricorrente abbia nelle more del giudizio nuovamente sostenuto le prove di preselezione l’anno successivo e, comunque, dalle riportate circostanze si può trarre il convincimento che sia venuto meno l’interesse alla decisione.
Tuttavia, in difetto di espletamento di alcuna attività difensiva e di una formale dichiarazione in tal senso, va comunque esaminato il merito del ricorso, che deve essere respinto in quanto infondato.
Questo Tribunale con la sentenza n. 2636/2007, che ha accolto il ricorso avverso il decreto rettorale di annullamento della prima preselezione, infatti, ha già affermato che il comportamento dei soggetti già identificati e di quelli ipoteticamente identificabili deve essere sanzionato non con l’annullamento dell’intera prova ma con l’esclusione di tali soggetti, secondo quanto stabilito dall’art. 3 del decreto rettoriale n. 7295 del 2.7.2007, in quanto il comportamento delittuoso di alcun candidati non è di per sè solo idoneo, nel caso in esame, ad inficiare l’intera procedura concorsuale.
Inoltre, come già rilevato in tale precedente, il mantenimento dei risultati delle prove scritte annullate con il decreto impugnato, consente all’Università , anche in tempi successivi, di intervenire efficacemente, escludendo eventuali ulteriori indagati ed ammettendone altri mediante scorrimento della graduatoria; allo stesso modo l’eventuale esito favorevole delle indagini potrebbe consentire la riammissione al corso dei soggetti inizialmente indagati, quali il ricorrente.
Nel caso di specie il provvedimento di esclusione è fondato sulla circostanza, emersa dalle indagini penali, dell’uso del telefono cellulare da parte del ricorrente, in violazione dell’art. 3 del bando di concorso.
Il ricorrente non ha fornito nel corso del giudizio, protrattosi quasi 5 anni, alcun supporto probatorio atto a dimostrare l’infondatezza della circostanza dell’uso, da parte sua, del telefono cellulare, nè ha documentato un’eventuale esito favorevole delle indagini, che devono ritenersi ormai concluse dati i termini previsti per le stesse dalla legge.
Deve quindi concludersi per la legittimità del provvedimento di esclusione, in quanto fondato sul presupposto dell’iscrizione nel registro degli indagati da parte della Procura della Repubblica di Bari e sugli elenchi da quest’ultima inviati al Rettore, che giustificano pienamente la sanzione prevista per la violazione dell’art. 3 del bando, così come accertata nel corso delle indagini preliminari.
Sussistono comunque giusti motivi per disporre, tra le parti, la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge;
compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Francesca Petrucciani, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/12/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)