Professioni – Tirocinio – Risoluzione anticipata contratto di formazione specialistica – Esclusione da scuola di specializzazione – Cause tassative – Fattispecie

àˆ illegittima la risoluzione anticipata del contratto di formazione specialistica medica, con esclusione dalla scuola di specializzazione, laddove non emergano dall’istruttoria nè prolungate assenze ingiustificate ai programmi di formazione, nè il superamento del periodo di comporto.

N. 02117/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01219/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1219 del 2008, proposto da: 
Carmen Silvia Barletta, rappresentata e difesa dagli avv.ti Piero G. Relleva e Maria Lucia Venneri, con domicilio eletto presso l’avv. Giovanna Corrente in Bari, alla via M. Celentano n.27; 

contro
Università  Studi di Foggia, in persona del Rettore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliata per legge in Bari, alla via Melo n.97; 

per l’annullamento
-del decreto n. 1012 del 15 luglio 2008 a firma del Rettore, con il quale è stata disposta la risoluzione anticipata del contratto di formazione specialistica sottoscritto dalla dott.ssa Barletta e la sua esclusione dalla scuola di specializzazione in Ostetricia e Ginecologia dell’Università  degli Studi di Foggia previo riesame del precedente decreto n. 738 del 14 maggio;
-per quanto ed ove occorra del decreto n. 738 del 14 maggio 2008, pure a firma del Rettore, con il quale è stata disposta la risoluzione anticipata del contratto di formazione specialistica sottoscritto dalla Dott.ssa Barletta e la sua esclusione dalla scuola di specializzazione in Ostetricia e Ginecologia dell’Università  degli Studi di Foggia;
-di tutti gli atti presupposti, consequenziali e comunque connessi;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università  degli Studi di Foggia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 novembre 2012 la dott.ssa Giacinta Serlenga e rilevato che nessuno è comparso per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
 

FATTO e DIRITTO
1.- Con il gravame in epigrafe la dott.ssa Barletta ha impugnato la risoluzione anticipata del contratto di formazione specialistica dalla stessa sottoscritto con decorrenza 1.11.2006 e la conseguente esclusione dalla scuola di specializzazione in Ostetricia e Ginecologia dell’Università  degli Studi di Foggia.
L’odierna ricorrente ha regolarmente partecipato alle attività  previste, in parte frequentando l’Università  e in parte -ai fini dell’acquisizione di esperienza pratico applicativa- l’ospedale S.S. Annunziata di Taranto; a ciò regolarmente autorizzata in esecuzione di convenzione stipulata tra l’Università  stessa e l’ASL Ta/1, con la quale l’Azienda si era impegnata ad ospitare presso il predetto plesso tarantino gli allievi della scuola di specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia dell’Università  per lo svolgimento del tirocinio.
La risoluzione anticipata è giunta all’esito di una contestazione mossa nel 2008 all’odierna ricorrente dal direttore della scuola, afferente un asserito elevato numero di assenze ingiustificate (addirittura 86); contestazione dalla quale l’interessata si difendeva adducendo l’esiguità  del numero delle assenze (peraltro tutte giustificate da certificato medico) e la regolare frequenza presso il presidio ospedaliero di Taranto.
Su istanza della ricorrente stessa l’Università  riesaminava quindi il primo provvedimento (il decreto del rettore n.738 del 14.5.2008) ma confermava l’espulsione con successivo decreto n.1012 del 15.7.2008, oggetto del presente gravame.
Con atto depositato in data 22.10.2008 si è costituita in giudizio l’Università  degli studi di Foggia. In sede cautelare è stata espletata istruttoria e da questa è emerso che la dott.ssa Barletta era stata regolarmente autorizzata a svolgere il tirocinio presso il presidio ospedaliero di Taranto e che l’autorizzazione in parola nonchè la sottostante convenzione tra Università  di Foggia e Azienda sanitaria di Taranto non fossero mai state revocate.
Con ordinanza n.679/2008 questa Sezione aveva quindi sospeso gli atti impugnati.
All’udienza del 22.11.2012 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2.- Avverso gli atti impugnati parte ricorrente articola due motivi di censura; la prima sul piano procedimentale (motivo sub 1), l’altra sul piano sostanziale (motivo sub 2).
Prendendo le mosse da quest’ultima, dovendo la prima ritenersi recessiva ai sensi dell’art.21 octies, comma 2°, legge n.241/90, il Collegio osserva che è fondata e va accolta.
L’art.37, comma 5 del d.lgs. n.368/1999 individua tassativamente le cause di risoluzione anticipata del contratto di specializzazione senza alcun margine di discrezionalità  per l’Amministrazione.
Tra queste in effetti figurano le “prolungate assenze ingiustificate ai programmi di formazione” ma nella specie, stando alla ricostruzione della vicenda emersa in sede istruttoria, le assenze contestate non corrispondono affatto a quelle realmente effettuate (tutte peraltro rigorosamente giustificate da motivi di salute) e l’addebito si pone in contrasto con la certificazione del dott. La Grotta, attestante l’assidua frequentazione presso il presidio ospedaliero di Taranto.
Tanto meno la ricorrente risulta aver superato il periodo di comporto previsto in caso di malattia; ciò che ai sensi dell’art.37 appena richiamato pure avrebbe potuto giustificare la risoluzione anticipata del contratto di specializzazione.
Peraltro, sia l’autorizzazione a svolgere il tirocinio presso il presidio di Taranto sia la sottostante convenzione tra Università  e Azienda sanitaria non risultano essere state revocate.
2.- Assorbita quindi ogni altra censura il gravame va accolto e l’Università  condannata alla rifusione delle spese di giudizio in favore della ricorrente, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i decreti impugnati. Condanna l’Università  resistente alla rifusione delle spese di giudizio in favore della ricorrente, complessivamente liquidate in €1.500,00, oltre IVA e CAP come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/12/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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