1. Pubblico impiego – Procedure selettive – Graduatoria – Rettifica – Principio di effettività – Retroattività – Fattispecie
2. Risarcimento del danno – Domanda – Prova del danno – Genericità – Infondatezza
1. Gli effetti giuridici ed economici del provvedimento di rettifica della graduatoria retroagiscono al momento della pubblicazione della graduatoria in ossequio al principio di effettività della tutela anche giurisdizionale (nella specie, la ricorrente ha contestato la posizione assegnatale nelle graduatorie a esaurimento relative al personale educativo di terza fascia pubblicate dall’ U.S.P., successivamente rettificata in suo favore in autotutela).
2. Se il danno non è in alcun modo provato, non appare suscettibile di risarcimento per equivalente.
N. 02116/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01657/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1657 del 2007, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Di Carlo Marianna, rappresentata e difesa dagli avv.ti Tommaso De Grandis e Gianfranco Marzocco, con domicilio eletto presso l’avv. Gianfranco Marzocco in Bari, presso lo studio Stella alla via R. Da Bari n.112;
contro
Ministero della pubblica Istruzione; Ufficio Scolastico Provinciale di Foggia, Centro servizi amministrativi di Foggia e Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia-Direzione generale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliata in Bari, alla via Melo n.97;
nei confronti di
Zabaione Antonia, Cignarella Filomena, Sciascia Sabino;
per l’annullamento, previa sospensiva
1. – delle graduatorie ad esaurimento relative al personale educativo di 3^ fascia, pubblicate dall’USP di Foggia in via definitiva il 24.08.07 e rettificate per ultimo il 19.09.07;
2. – delle consequenziali graduatorie d’istituto della provincia di Foggia discendenti dalle citate graduatorie ad esaurimento;
3. – di tutti i contratti a tempo indeterminato e determinato nelle more stipulati con altri educatori collocati in posizione utile nelle impugnate graduatorie;
4. – in via subordinata al punto 2 del presente ricorso, della lett.e) del punto 13.3) dell’All.2 del d.d.g. del 16.03.2007 nella parte in cui non contemplerebbe la valutazione del servizio civile;
nonchè per vedersi conseguentemente riconoscere un totale di p.39 di cui p. 17 già attribuiti; p. 12, relativi al riconoscimento dei due anni di servizio specifico; p. 10 relativi al riconoscimento dei 5 mesi di servizio civile;
nonchè con MOTIVI AGGIUNTI:
-della nota del 22.11.07 prot. n. 17641, dell’Ufficio scolastico provinciale di Foggia con la quale pur riconoscendo il legittimo punteggio dei due anni di servizio della ricorrente ha condizionato la validità dello stesso “dalla data della sua emanazione” e non già dal 24.08.07;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Foggia e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 novembre 2012 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Angelo Giotta, su delega degli avv.ti T. De Grandis e G. Marzocco e avv. dello Stato F. Manzari;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
1.- Con il gravame in epigrafe la sig.ra Di Carlo ha sostanzialmente contestato la posizione assegnatale nelle graduatorie ad esaurimento relative al personale educativo di terza fascia pubblicate dall’U.S.P. di Foggia, lamentando la mancata assegnazione di punteggio in relazione al periodo di servizio prestato -rispettivamente- in una scuola dell’infanzia di Foggia e in un centro educativo di Lucera.
Intervenuta la notifica del ricorso, in data 22 novembre 2007 l’Ufficio scolastico provinciale di Foggia, agendo in autotutela, riconosceva all’interessata il punteggio pretermesso ma con decorrenza dalla data del decreto (cioè 22.11.2007) e non dalla data di pubblicazione delle graduatorie (24.8.2007).
La ricorrente proponeva pertanto motivi aggiunti spostando la questione controversa dall’attribuzione del punteggio originariamente non riconosciuto alla decorrenza dell’intervenuta attribuzione.
Con ordinanza di questa Sezione n.88/2008 è stata accolta l’istanza cautelare proposta congiuntamente ai motivi aggiunti, sancendo il diritto della ricorrente al ripristino della posizione in graduatoria con decorrenza dalla data di pubblicazione della stessa.
Con atti depositati in data 29.11.2007, si sono costituiti in giudizio sia l’ufficio scolastico provinciale di Foggia sia quello regionale di Bari.
All’udienza del 22 novembre 2012 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2.- Il ricorso introduttivo va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Ed invero, come già evidenziato sub 1, l’originaria posizione in graduatoria della ricorrente è stata rettificata in autotutela dalla stessa Amministrazione intimata in accoglimento delle relative doglianze.
Diversamente i motivi aggiunti, diretti a contestare la decorrenza di tale rettifica, sono fondati e meritano accoglimento. Non può invero dubitarsi che gli effetti giuridici ed economici del provvedimento di rettifica della graduatoria debbano retroagire al momento della pubblicazione della graduatoria stessa in ossequio al principio di effettività della tutela, anche giurisdizionale.
Quanto al danno lamentato dalla ricorrente, in disparte il rilievo che non è stato in alcun modo provato, non appare suscettibile di risarcimento per equivalente secondo l’originaria generica domanda risarcitoria proposta dall’interessata, essendo stato presumibilmente oggetto di reintegrazione in forma specifica a seguito del predetto accoglimento dell’istanza cautelare. In ogni caso, la domanda risarcitoria non è stata riformulata congiuntamente ai motivi aggiunti e quella originaria -si ribadisce- risulta generica e sprovvista di prova.
3.- In sintesi il gravame va in parte dichiarato improcedibile e in parte accolto con conseguente retrodatazione della decorrenza della posizione in graduatoria dell’interessata, rettificata in autotutela, al momento della pubblicazione della graduatoria stessa. L’istanza risarcitoria va invece -allo stato- respinta. Considerata la parziale soccombenza, tuttavia, si ritiene di compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse e in parte lo accoglie nei termini di cui in motivazione. Respinge l’istanza risarcitoria e compensa tra le parti le spese di causa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/12/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)