Istruzione Pubblica – Università degli Studi – Trasferimento di sede – Autotutela – Principi – Violazione – Illegittimità
Una volta concesso il nulla osta senza condizioni e riserve per l’ammissione all’Università a studenti provenienti da altre Università , è illegittima la revoca dello stesso, tanto più se emanata in dispregio di tutti i principi che informano l’esercizio del potere di autotutela da parte della p.A. (nel caso di specie il decreto rettorile di revoca del nulla osta al trasferimento concesso a studente proveniente dall’Università di Tirana fondava su una nota del MIUR che richiedeva la necessità di sostenente i test di ammissione; nota, tuttavia sopraggiunta dopo tre anni e mezzo dalla concessione del nulla osta).
N. 02115/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01500/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1500 del 2012, proposto da:
Selene Vergari, rappresentato e difeso dall’avv. Saverio Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso Ugo Patroni Griffi in Bari, piazza Luigi di Savoia, 41/A;
contro
Universita’ degli Studi di Foggia, Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97;
per l’annullamento
– del decreto del Magnifico Rettore, Prof. Giuliano Volpe, del 5 aprile 2012, prot. n. 9363 – v/2, rep. n. 312/2012, notificato in data 31 luglio 2012, con il quale è stata revocata l’iscrizione della studentessa Selene Vergari al Corso di Laurea in “Odontoiatria e protesi dentarie” dell’Università degli Studi di Foggia;
– della nota del 16 marzo 2011, prot. n. 320, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per l’Università , l’alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca – Direzione generale per l’Università , lo studente e il diritto allo studio universitario ufficio VIII, nella parte in cui sono stati forniti chiarimenti relativi all’Università “Nostra Signora del Buon Consiglio” di Tirana;
– ove occorra, della delibera di Giunta della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli studi di Foggia della seduta del 11 dicembre 2008, nella parte in cui l’organo, dopo aver deliberato all’unanimità l’autorizzazione al trasferimento in entrata della studentessa Selene Vergari, ha manifestato la “necessità di verificare presso i competenti uffici ministeriali la collocazione giuridica dell’Università <<Nostra Signora del Buon Consiglio>> nei confronti del sistema universitario italiano”;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Universita’ degli Studi di Foggia e di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2012 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori avv. Maria Luisa Avellis, su delega dell’avv. S. Sticchi Damiani e avv. dello Stato F. Manzari;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
La ricorrente, dopo essersi iscritta in data 5.11.2005 al Corso di Laurea in Odontoiatria e protesi dentaria presso l’Università “Nostra Signora del Buon Consiglio” di Tirana, in ragione del disagio e delle carenze infrastrutturali, in data 18.12.2007 ha chiesto al Rettore dell’Università di Tirana il nullaosta per il trasferimento presso il Corso di Laurea in Odontoiatria della Facoltà di Medicina dell’Università degli Studi di Foggia.
Dopo il rilascio del nullaosta, la ricorrente ha chiesto l’iscrizione al IV anno del Corso di Laurea di che trattasi presso l’Università di Foggia allegando la documentazione necessaria.
La Giunta di Facoltà di Medicina, nella seduta dell’11.12.2008, ha deliberato all’unanimità di autorizzare il trasferimento in entrata della ricorrente al III anno del Corso di Laurea Specialistica di che trattasi (invece che al IV anno come richiesto), “fermo restando la necessità di verificare presso i competenti uffici ministeriali la collocazione giuridica dell’Università Nostra Signora del Buon Consiglio nei confronti del sistema universitario italiano”.
Veniva pertanto rilasciato il nullaosta dell’Università degli Studi di Foggia con convalida degli esami già sostenuti.
Con nota del 18.12.2008 la segreteria di Facoltà ha comunicato alla ricorrente il nullaosta all’iscrizione al III anno per l’anno accademico 2008/2009, iscrizione successivamente perfezionata dalla ricorrente che ha sostenuto regolarmente gli esami presso l’ Università di Foggia.
In data 16.3.2011, il MIUR con nota prot. 320, riscontrando con evidente tardività il presupposto quesito dell’Università di Foggia, evidenziando la diversità dei contenuti e della articolazione didattica dell’Università di Tirana, ha segnalato che “un eventuale trasferimento dall’Università di Tirana a codesto Ateneo ¦ potrebbe consentirsi soltanto dopo che l’interessato abbia superato il test di ammissione previsto dalla summenzionata legge 264/1994, ferma restando la condizione che risulti la disponibilità di posto nell’anno di interesse”.
Alla stregua di quanto sopra il Rettore dell’Università di Foggia, con l’impugnato provvedimento del 5.4.2012 ha revocato l’iscrizione al Corso di Laurea in Odontoiatria in danno della ricorrente, provvedimento notificato il 31.7.2012.
Con il ricorso in esame la ricorrente impugna il predetto provvedimento e ne chiede l’annullamento deducendo i seguenti motivi di censura:
1) violazione art. 7 l. 241/1990;
2) illegittimità , illogicità , manifesta infondatezza della nota prot. 9363/V2 rep. n. 312/2012, erronea presupposizione in fatto e in diritto;
3) erronea presupposizione in fatto e in diritto della nota prot. n. 320 16.3.2011 del MIUR;
4) violazione art. 21 quinquies l.241/1990, violazione art. 33 e 34 Cost., eccesso di potere, difetto di motivazione, violazione del principio del legittimo affidamento.
5) violazione art. 21 nonies l. 241/1990, contraddittorietà e illogicità dell’azione amministrativa, violazione dei principi di buona amministrazione e buon andamento della p.A.
Si è costituita in giudizio l’Università degli Studi di Foggia, contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.
Alla Camera di Consiglio del 22 novembre 2012 il presidente del Collegio ha dato formale avviso ai difensori presenti dell’intendimento del Collegio medesimo di definire il ricorso nel merito con sentenza in forma semplificata; i difensori nulla hanno osservato e la causa è stata quindi introitata per la decisione di merito.
Quanto sopra in fatto premesso, rileva il Collegio che il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
àˆ anzitutto fondato, sotto il profilo formale, il dedotto vizio di violazione degli artt. 7 e ss. l. 241/1990, atteso che solo in data 31.7.2012 la ricorrente ha avuto la notificazione del decreto di revoca, risultando del tutto pretermesso il prescritto sub procedimento in contraddittorio.
Sul piano sostanziale, risultano fondati il secondo, quarto e quinto motivo di ricorso.
Ed invero, contrariamente agli assunti difensivi dell’Università di Foggia, l’accoglimento dell’istanza di trasferimento proposta dalla ricorrente e il rilascio di nulla osta, così come anche il successivo perfezionamento dell’iscrizione sono stati disposti senza riserva o condizione alcuna, come sostanzialmente ammesso dalla stessa Università di Foggia, costretta ad ammettere che “il termine formale riserva compare per la prima volta nel decreto del Rettore prot. 9363”.
Rileva in proposito il Collegio che l’inciso contenuto nella delibera della Giunta di Facoltà “fermo restando la necessità di verificare presso i competenti uffici ministeriali la collocazione giuridica dell’Università Nostra Signora del Buon Consiglio nei confronti del sistema universitario italiano” non può riguardarsi nè come riserva nè come condizione sospensiva o risolutiva, senza peraltro considerare la natura meramente interna di tale delibera e che l’inciso in questione non è stato neanche portato a conoscenza della ricorrente.
Risulta pertanto violato anche il principio della tutela dell’affidamento ingenerato nella ricorrente in buona fede, nonchè soprattutto tutti i principi che presidiano l’esercizio del potere di autotutela, considerato, in disparte il legittimo affidamento e la posizione consolidata, che non risulta operata alcuna valutazione dell’interesse pubblico attuale e concreto alla rimozione dell’atto di cui all’originario nullaosta, nè in alcun modo considerata l’incidenza del fattore tempo essendo trascorsi tre anni e mezzo circa rispetto alla data di accoglimento dell’istanza; e ciò quand’anche volesse – per ipotesi – ritenersi fondato l’assunto sostanziale postulato dal provvedimento e relativo ad una incompatibilità di contenuti e di metodi didattici dell’Università di Tirana, che viene ritenuta una mera appendice dell’Università di Tor Vergata in funzione surrettizia e al fine di eludere le norme relative al numero chiuso.
Il ricorso va dunque accolto con conseguente annullamento dell’impugnato provvedimento.
Le spese di giudizio, che si liquidano in euro 1.000,00 per spese diritti e onorari, oltre accessori di legge, seguono la soccombenza e vanno dunque poste a carico dell’Università di Foggia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso in esame, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento di cui in epigrafe.
Condanna l’Università degli studi di Foggia al pagamento in favore della ricorrente delle spese di giudizio che si liquidano in euro 1.000,00 per spese diritti e onorari, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Desirèe Zonno, Primo Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/12/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)