Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Esecuzione del giudicato – Verbale di conciliazione ex art. 420 c.p.c. – Ius superveniens – Sopravvenienze amministrative – Improcedibilità  – Fattispecie

àˆ improcedibile il ricorso per l’ottemperanza del verbale di conciliazione ex art. 420 c.p.c., avente carattere esecutivo, con il quale l’A.S.L. si è obbligata all’assunzione a tempo indeterminato della ricorrente, qualora sopravvenienze amministrative e di legge impediscano alla p.A. di adempiere agli impegni assunti in buona fede.; è fatta, tuttavia, salva l’esperibilità  di altri rimedi o, in subordine, dell’azione risarcitoria (Nel caso di specie, l’intervento della sentenza della Corte costituzionale, che ha annullato il contratto sottoscritto tra la A.S.L. e la ricorrente, nonchè la sopravvenienza del piano di rientro, trasfuso in legge, impedivano alla P.A. di procedere a nuove assunzioni).

N. 02113/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01224/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1224 del 2012, proposto da: 
Rosa Anna Saracino, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Paccione, con domicilio eletto presso Luigi Paccione in Bari, via Q.Sella, 120; 

contro
Azienda Sanitaria Locale Barletta Andria Trani, rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro Delle Donne, con domicilio eletto presso Alfredo Mele in Bari, via Abate Gimma N.231; 

per l’ottemperanza
per l’esecuzione
del verbale di conciliazione giudiziale del 06.05.2010 sottoscritto e depositato avanti il tribunale di trani, sezione lavoro, g.u. dr. di trani nell’udienza del 07.05.2010.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale Barletta Andria Trani;
Viste le memorie difensive;
Visto l ‘art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2012 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori avv. Luigi Paccione e Alessandro delle Donne;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
La ricorrente, iscritta all’Ordine dei Medici a far data dal 21.2.1990 e specializzata in psicoterapia individuale ed iscritta nell’Albo Speciale degli psicoterapeuti, ha partecipato alla procedura concorsuale indetta con delibera D.G. dell’A.S.L. BAT n. 923/04 per la copertura di n. 4 posti di dirigente medico di psichiatria a tempo indeterminato, conseguendo – all’esito delle prove e della valutazione dei titoli – il punteggio di 65,065 e la collocazione al tredicesimo posto della graduatoria, approvata con delibera D.G. n. 630/07.
A seguito dello scorrimento di cui alla deliberazione D.G. 90/08 e della rinuncia di altri candidati che la precedevano, la ricorrente in data 18.7.2008 ha stipulato il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, con conseguente cancellazione dagli elenchi di medicina generale.
Dopo otto mesi dall’assunzione, l’Amministrazione ha comunicato alla ricorrente l’avvio del procedimento di annullamento in autotutela dell’ammissione al concorso, ritenendo non utile la specializzazione in psicoterapia, non equiparabile a quella in psichiatria richiesta dal bando.
Nonostante le controdeduzioni della ricorrente l’Amministrazione unilateralmente ha rescisso il contratto con decorrenza 1.10.2009, atto impugnato dalla ricorrente innanzi al G.O. Giudice del lavoro.
Nelle more del giudizio è intervenuta definizione bonaria, come da verbale di conciliazione del 6.5.2010.
In conseguenza di quanto sopra l’Amministrazione ha deliberato, con atto n. 1304/2010, la trasformazione di un posto di dirigente medico psichiatra in un posto di dirigente medico psicoterapeuta, attribuito alla ricorrente reintegrata in servizio, ma solo con incarico a tempo determinato, in violazione degli accordi siglati in sede di verbale di conciliazione.
Infruttuosi i successivi tentativi per la definizione bonaria, la ricorrente ha proposto il ricorso in esame, chiedendo l’ottemperanza e la corretta esecuzione del verbale di conciliazione di che trattasi, siglato innanzi al Giudice del Tribunale di Trani e costituente titolo esecutivo ex art. 420 c.p.c., in quanto atto di transazione sostitutivo della sentenza.
La ricorrente deduce violazione dell’obbligo di conformarsi all’accordo transattivo raggiunto con conseguente declaratoria dell’obbligo dell’Amministrazione di reintegrare la ricorrente nel posto di che trattasi ma con rapporto a tempo indeterminato.
Si è costituita in giudizio l’A.S.L. BAT contestando le avverse deduzioni e chiedendo dichiararsi l’improcedibilità  del ricorso o pervenirsi comunque alla reiezione dello stesso.
Alla Camera di Consiglio del 22 novembre 2012 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Rileva preliminarmente il Collegio che il ricorso in esame è divenuto improcedibile.
Ed invero, fermo restando il buon diritto della ricorrente di ottenere la costituzione di rapporto a tempo indeterminato in esecuzione del predetto verbale di conciliazione, l’Amministrazione, dopo aver integrato la ricorrente con contratto a tempo indeterminato, finalizzato tuttavia a consentire alla stessa di partecipare al procedimento di stabilizzazione di cui all’art. 40 della l. r. 40/2007, è stata costretta ad interrompere l’iter del procedimento di stabilizzazione per effetto della intervenuta sentenza della Corte Costituzionale, che ha comportato l’annullamento del contratto 631/2010 finalizzato alla stabilizzazione, con contestuale sottoscrizione di nuovi contratti a tempo indeterminato in favore della ricorrente.
Senza peraltro considerare che la costituzione del rapporto a tempo indeterminato incontra ulteriore limite nella sopravvenienza del piano di rientro sanitario della Regione Puglia, peraltro complessivamente trasfuso in norme di legge regionale.
Risulta peraltro evidente che l’accordo contenuto nel verbale di conciliazione debba essere letto sul presupposto della reciproca buona fede e che pertanto la ricorrente abbia maturato il diritto di ottenere la reintegrazione nel contratto a tempo indeterminato, previa variazione del posto in organico da dirigente in psichiatria a dirigente di psicoterapia.
L’ASL BAT, in esecuzione del predetto verbale avrebbe dovuto procedere, ferma restando la copertura del posto a tempo indeterminato da parte della ricorrente, ad una semplice variazione dello stesso invece che proporre la sottoscrizione di nuovo contratto a tempo determinato (erroneamente sottoscritto dalla ricorrente in buona fede).
L’attuale configurazione del rapporto come rapporto a tempo determinato ha tuttavia realizzato una nuova situazione di fatto e di diritto che appare ultronea rispetto ai contenuti del verbale di conciliazione e che comunque – allo stato – in ragione delle sopravvenienze amministrative e dello ius superveniens risulta preclusiva della possibilità  di esecuzione del verbale di conciliazione di che trattasi, fatta salva l’esperibilità  di altri rimedi o, in subordine, dell’azione risarcitoria.
In tal senso deve dunque provvedersi.
Ragioni equitative inducono a dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso in esame, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Desirèe Zonno, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/12/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Tag

Ultimi aggiornamenti

Galleria