1. Procedimento amministrativo – Istruttoria – Genericità delle argomentazioni della p.A. Partecipazione al procedimento – Contraddittorio – Violazione – Deposito in giudizio di argomentazioni circostanziate – Sanatoria del vizio – Non sussiste
2. Pubblica sicurezza – Istituti di vigilanza – Collegamento della guardia giurata con la centrale operativa – Sistemi alternativi – Fattispecie
3. Pubblica sicurezza – Istituti di vigilanza – Revoca dell’autorizzazione ad effettuare l’attività di vigilanza privata – Incertezza interpretativa dell’art. 9 del regolamento di servizio -Violazione del principio di proporzionalità – Sussiste
1. Il tardivo deposito in giudizio della nota della Questura dalla quale emergono le ragioni del provvedimento adottato (revoca dell’autorizzazione ad effettuare l’attività di vigilanza privata con i relativi servizi) non vale a sanare il difetto di motivazione che inficia sia il provvedimento finale sia la nota di comunicazione di avvio del procedimento di revoca, in quanto la genericità delle argomentazioni originariamente addotte dall’amministrazione nella predetta nota non ha consentito alla ricorrente puntuali controdeduzioni sul punto in fase di partecipazione al procedimento.
2. L’art. 9, comma 2 del regolamento di servizio dell’attività di vigilanza privata ammette sistemi di comunicazione alternativi e, sebbene la ricetrasmittente dia maggiori garanzie di collegamento con la centrale operativa, nella fattispecie il collegamento stesso poteva essere ugualmente garantito attraverso il telefono cellulare.
3. Considerate le incertezze interpretative che il combinato disposto del sesto e dell’ultimo comma dell’art. 9 del regolamento di servizio relativamente ad “obiettivi particolarmente sensibili e rischiosi” che, ai sensi delle prescrizioni richiamate necessiterebbero di un “servizio di ronda di supporto”, assolutamente sproporzionata si appalesa la sanzione della revoca dell’autorizzazione ad effettuare l’attività di vigilanza privata con i relativi servizi, comminata, nel caso concreto, per aver -in ultima analisi- la società mal interpretato il regolamento di servizio e non aver garantito la ronda a supporto del semplice servizio di vigilanza.
N. 02111/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01020/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1020 del 2010, proposto da:
Aldo Tarricone Sicurezza s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Tommaso Di Gioia, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via Argiro n.135;
contro
U.T.G. – Prefettura di Bari, Ministero dell’Interno e Questura di Bari, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliata in Bari, alla via Melo n.97;
per l’annullamento
– del decreto prot. n. 20315/16^/area O.P. 1 bis dell’11 giugno 2010, notificato il 28 giugno 2010, di revoca dell’autorizzazione ad effettuare l’attività di vigilanza privata con i relativi servizi nell’ambito del Comune di Monopoli, nonchè di devoluzione all’erario della somma di €17.500,00, pari ad un quarto della cauzione posta a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti dalla Aldo Tarricone Sicurezza s.r.l.;
– di tutti gli atti indicati in detto decreto prefettizio e di quelli citati nel presente ricorso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. – Prefettura di Bari, del Ministero dell’Interno e della Questura di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 novembre 2012 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Tommaso Di Gioia e avv. dello Stato F. Manzari;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
1.- Con il gravame in epigrafe la società ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Prefettura di Bari ha disposto la revoca dell’autorizzazione a svolgere l’attività di vigilanza nel comune di Monopoli e l’incameramento di un quarto della cauzione versata per un importo pari a €17.500,00. Siffatte determinazioni risultano adottate sulla scorta di due ordini di motivi: 1) un unico presunto episodio di concorrenza sleale che avrebbe avuto luogo nel Comune stesso, imputabile ad un dipendente della società ricorrente; 2) l’aver prestato vigilanza fissa presso il supermercato “Famila” senza predisporre il servizio di auto pattugliamento ai sensi dell’art.9 del Regolamento di servizio e con una guardia giurata priva di apparato ricetrasmittente o di altra forma di collegamento con la centrale operativa.
Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate in data 3 luglio 2010.
Con ordinanza di questa Sezione n.531/2010 è stata accolta l’istanza cautelare e, per l’effetto sospesa la revoca.
All’udienza dell’8 novembre 2012 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2.- Si ribadisce che il gravato provvedimento di revoca si fonda su due distinte contestazioni.
2.1.- Quanto al primo dei riportati addebiti, parte ricorrente lamenta l’assoluta genericità delle argomentazioni assunte a base del provvedimento impugnato le quali si presentano carenti di qualsivoglia riferimento ad episodi specifici e concreti; genericità che avrebbe precluso alla ricorrente stessa la formulazione di compiute controdeduzioni sul punto, quand’anche -in ipotesi denegata- si volesse attribuire alla nota della Prefettura dell’11.3.2010 valore di comunicazione di avvio del procedimento.
Questa censura di difetto di motivazione, formulata sia con riferimento al provvedimento finale oggetto di gravame sia in relazione alla richiamata nota della Prefettura dell’11 marzo 2010, appare fondata. Non sono stati forniti alla società ricorrente elementi sufficienti a consentire un controllo delle argomentazioni poste a base della revoca, utili ai fini della difesa nel procedimento.
Il tardivo deposito in giudizio della nota della Questura, dalla quale emerge l’episodio concretamente contestato, non vale a sanare la descritta illegittimità non essendo stata la nota stessa portata a diretta conoscenza della parte.
2.2.- Quanto al secondo degli addebiti, si rammenta che la contestazione cade sulle modalità di espletamento del servizio di vigilanza presso il predetto supermercato di Monopoli: la guardia giurata addetta non sarebbe stata dotata di una ricetrasmittente per comunicare con la centrale nè sarebbe stato predisposto un servizio di ronda di supporto, ai sensi dell’art.9 del regolamento di servizio.
In proposito devono essere ribadite le considerazioni già svolte nel provvedimento cautelare.
Sotto il primo profilo deve rimarcarsi che lo stesso art.9, comma 2 del regolamento in esame, ammette sistemi di comunicazione alternativi e, sebbene la ricetrasmittente dia maggiori garanzie di collegamento con la centrale operativa, nella fattispecie il collegamento stesso veniva garantito attraverso il telefono cellulare. La circostanza in punto di fatto non è stata oggetto di contestazione.
Con riferimento all’altro profilo deve invece ribadirsi che il combinato disposto del 6° e dell’ultimo comma del richiamato art.9 non appare suscettibile di univoca interpretazione e che, per ciò stesso, potrebbe aver generato un errore scusabile.
Ed invero il comma 6 impone determinate cautele per il servizio di sicurezza relativamente ad “obiettivi particolarmente sensibili e rischiosi”, specificando che per tali si intendono “banche, uffici, postali, supermercati, farmacie, gioiellerie, tabaccai, esattorie e tutti quei luoghi ove sono previsti ingenti incassi di danaro contante”; l’ultimo comma prescrive poi una cautela aggiuntiva, consistente in un servizio di ronda di supporto a quello di vigilanza, facendo questa volta però riferimento -testualmente- ad “obiettivi sensibili, quali istituti di credito, uffici postali e similari”.
In buona sostanza la norma prevede due livelli di protezione superiore con riferimento ad obiettivi ritenuti sensibili; tuttavia, le due previsioni sono state distinte in due commi diversi recanti dato testuale non perfettamente convergente, sicchè non appare affatto univoco che nei due casi gli obiettivi che si sia inteso tutelare coincidano; sia alla luce -si ribadisce- del dato testuale (i supermercati non sono espressamente indicati nell’ultimo comma) sia alla luce di argomenti sistematici (si sarebbe potuto utilizzare un solo comma per dettare entrambe le cautele ovvero operare un esplicito richiamato nell’ultimo comma agli obiettivi sensibili di cui al comma precedente).
Considerate pertanto le incertezze interpretative che il tenore della norma può ragionevolmente ingenerare, assolutamente sproporzionata si appalesa la sanzione della revoca comminata nel caso concreto per aver -in ultima analisi- la società ricorrente mal interpretato il regolamento di servizio; sussiste pertanto anche la dedotta violazione del principio di proporzionalità .
3.- In sintesi il ricorso va accolto. Considerata tuttavia l’ambiguità del dato normativo di riferimento, si ritiene opportuno procedere alla compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento di revoca gravato. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/12/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)