1.  Pubblica sicurezza – Esercizio attività  di autorimessa – Procedimento interdittivo in corso di esercizio di attività  di autorimessa – Istruttoria – Partecipazione al procedimento – Necessità  
2. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Tutela cautelare – Contenuto conformativo dell’ordinanza di accoglimento – Riesame  – Nuovo procedimento – Necessità  – Non sussiste

1.  In caso di esercizio del potere interdittivo intervenuto nel corso dell’esercizio dell’attività  di autorimessa, è necessaria l’attivazione del segmento procedimentale partecipativo di cui agli artt. 7 ss. l. 241/1990 trovando altresì applicazione l’obbligo di preavviso di cui all’art. 10 bis della legge citata. Il preavviso ex art. 10 bis – atto dal contenuto sostanziale –  è finalizzato a conseguire un contributo partecipativo in contraddittorio nella fase istruttoria del procedimento  con specifico riferimento ai profili di fatto e di diritto posti a supporto del provvedimento finale. In ragione di tanto deve conseguentemente ritenersi sussistere l’obbligo della P.A. di formulazione di nuovo avviso di avvio procedimento, nonchè di preavviso ex art. 10 bis l. 241/1990 con riferimento all’ipotesi in cui la situazione  di fatto risulti mutata e le relative valutazioni risultano nuove e diverse (nella specie, alla  comunicazione inviata  alla ricorrente di avvio del procedimento finalizzato all’esercizio del potere interdittivo dell’esercizio dell’attività  di autorimessa in ragione dei precedenti penali del coniuge convivente, espressamente indicato come collaboratore e rappresentante della ricorrente titolare,  è seguita da parte della ricorrente stessa l’indicazione di altro  rappresentante legale dell’impresa, in sostituzione del coniuge; la nomina del nuovo rappresentante ha comportato un mutamento della situazione di fatto, e, quindi, l’obbligo in capo alla P.A. di riformulazione e notifica di un nuovo preavviso ex art. 10 bis l. 241/1990 indirizzato a quest’ultimo soggetto, adempimento non eseguito dall’amministrazione procedente). 
2. Nel caso in cui l’ordinanza di accoglimento di istanza cautelare contenga delle indicazioni conformative per l’amministrazione procedente in ordine ad atti e documenti già  acquisiti al procedimento, non vi è necessità , ai fini del riesame, dell’avvio di un nuovo procedimento.

N. 02107/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01435/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1435 del 2011, proposto da: 
(omissis), rappresentato e difeso dagli avv. Luigi Giuseppe Decollanz, Giuseppe Benvestito, con domicilio eletto presso Luigi Giuseppe Decollanz in Bari, corso Mazzini 166/B; 

contro
U.T.G. – Prefettura di Bari, Ministero dell’Interno, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97; Polizia di Stato – Commissariato di P.S. di Bari San Nicola; 

per l’annullamento
previa immediata sospensione e adozione delle misure cautelari provvisorie ritenute più opportune:
a. del decreto del Prefetto della Provincia di Bari prot. n. 215/spa/2009/area o.p. i° bis del 31.05.2011 (all. 1), notificato in data 15 luglio 201, con il quale il Prefetto di Bari decretava il divieto per la ricorrente ad esercitare l’attività  di rimessa autoveicoli;
b. nonchè di ogni altro atto casualmente e/o teleologicamente connesso con il provvedimento impugnato o allo stesso ricondotto, conseguente o preliminare, pur allo stato non conosciuto, qualora agevolmente e precisamente identificabile in relazione al provvedimento direttamente impugnato.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. – Prefettura di Bari e di Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 novembre 2012 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori avv. D.co Damato, su delega dell’avv. L. Decollanz e avv. dello Stato F. Manzari;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
Con il ricorso in esame (omissis)  impugna il decreto del Prefetto di Bari recante divieto di esercitare l’attività  di rimessa autoveicoli.
La ricorrente è titolare di licenza per l’attività  di autorimessa dal 12.7.2004, autorimessa denominata (omissis) in Bari.
Con raccomandata del 22.9.2010 l’U.T.G.-Prefettura di Bari ha comunicato l’avvio del procedimento finalizzato al divieto di esercizio dell’attività  di che trattasi, sulla base delle informazioni e dei dati istruttori acquisiti dalla Prefettura e relativi ai precedenti penali del coniuge della ricorrente ed alle connesse valutazioni.
Dopo il deposito di controdeduzioni con memoria del 30.9.2010 è intervenuto l’impugnato provvedimento, previa comunicazione ai sensi dell’art. 10 bis l. 241/1990.
La ricorrente deduce i seguenti motivi di censura:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 l. 241/1990 e dell’art. 3 D.P.R. 480/2001 – errata ed erronea applicazione della normativa di cui all’art. 11 R.D. 773/1931 – Illegittimità  manifesta del provvedimento per eccesso di potere e sviamento – violazione dell’art. 97 Cost.;
2) violazione e falsa applicazione dell’art. 3 D.P.R. 480/2001 – eccesso di potere – sviamento – ingiustizia manifesta.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione dell’Interno, contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.
Con decreto n. 694/2011 del 2.8.2011 e con successiva ordinanza n. 768/2011 del 14.9.2011 è stata accolta l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente ai fini del riesame.
In adempimento dell’obbligo di riesame l’U.T.G.-Prefettura di Bari ha comunicato l’avvio del procedimento al fine di conseguire apporto partecipativo e nuova attività  istruttoria.
All’Udienza dell’8 novembre 2012 la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
Deve preliminarmente rilevarsi che la Prefettura di Bari, a seguito dell’ordinanza cautelare di accoglimento ai fini del riesame, dopo aver avviato nuovo procedimento (non necessario, atteso che il riesame poteva esercitarsi sulla base della documentazione e degli apporti partecipativi già  acquisiti alla stregua delle indicazioni conformative contenute nella citata ordinanza cautelare), non risulta tuttavia aver dato seguito al riesame, atteso che non risulta depositato in atti alcun provvedimento in tal senso.
Ciò premesso, deve rilevarsi in fatto che la ricorrente esercita l’attività  di autorimessa fin dal 2004 in virtù di d.i.a. a suo tempo presentata.
Con nota del 15.9.2010 è stato comunicato all’interessata l’avvio del procedimento finalizzato all’esercizio del potere interdittivo dell’esercizio dell’attività  in ragione dei precedenti penali del coniuge convivente, espressamente indicato come collaboratore e rappresentante della ricorrente titolare, in ragione delle connesse esigenze di tutela della sicurezza pubblica.
In conseguenza di quanto sopra, in data 29.9.2010, la ricorrente ha presentato al Comune di Bari una dichiarazione relativa (non già  all’inizio dell’attività , bensì) alla prosecuzione dell’attività  di che trattasi, recante tuttavia una diversa indicazione di rappresentanza in favore di tal (omissis) , in sostituzione del coniuge convivente.
Sulla base di tale d.i.a. è stata avviata attività  istruttoria da parte della Prefettura come risulta dalla nota in data 21.10.2010, cui ha fatto seguito la relazione della Questura di Bari del 23.11.2010, dalla quale è emerso che il nuovo rappresentante legale individuato dalla ricorrente è stato più volte oggetto di controllo di pubblica sicurezza in quanto in compagnia di pregiudicati per reati contro il patrimonio e spaccio di sostanze stupefacenti.
àˆ intervenuto pertanto l’impugnato decreto del 31.5.2011 notificato in data 15.7.2011.
Rileva il Collegio che nel caso in esame, trattandosi di esercizio del potere interdittivo intervenuto nel corso dell’esercizio dell’attività  era necessaria l’attivazione del segmento procedimentale partecipativo di cui agli artt. 7 ss. l. 241/1990 trovando altresì applicazione l’obbligo di preavviso di cui all’art. 10 bis della legge citata.
Tali adempimenti sono stati formalmente rispettati dalla Prefettura di Bari, la quale tuttavia ha rappresentato il preavviso di provvedimento negativo sulla base dei precedenti penali a carico di tal Antonino, rappresentante della ricorrente presso la sede di via Piave nonchè marito convivente della stessa.
A seguito di quanto sopra, la ricorrente ha indicato, in sostituzione del coniuge, quale rappresentante tal (omissis).
L’esito negativo dell’istruttoria espletata, in relazione alle qualità  del nuovo soggetto indicato come rappresentante, ha supportato l’impugnato decreto di divieto di esercizio dell’attività .
Rileva tuttavia il Collegio che il preavviso ex art. 10 bis è finalizzato a conseguire un contributo partecipativo in contraddittorio con specifico riferimento ai profili di fatto e di diritto posti a supporto del provvedimento, dovendosi conseguentemente ritenere – in relazione alla mutata situazione di fatto conseguente alla sostituzione del rappresentante – sussistere l’obbligo della Prefettura di formulazione di nuovo preavviso ex art. 10 bis l. 241/1990 con riferimento alla mutata situazione e alle relative nuove e diverse valutazioni.
Ciò proprio in conseguenza della natura non meramente formale del preavviso di che trattasi, che non costituisce appunto una mera formalità  procedimentale, bensì atto di contenuto sostanziale.
Risulta pertanto fondato il primo motivo di censura, per sua natura assorbente rispetto all’ulteriore motivo dedotto, con cui si censura appunto sul piano sostanziale la negativa valutazione espressa dalla Prefettura con riferimento al nuovo soggetto indicato come rappresentante.
Il ricorso va dunque accolto.
Ricorrono evidenti e giustificate ragioni equitative che inducono a dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
In data 5.11.2012 è stata depositata in atti da parte della Prefettura di Bari documentazione relativa alle risultanze istruttorie rivenienti dall’attività  della Questura di Bari, secondo cui ricorrerebbero profili di lesione delle esigenze di pubblica sicurezza non solo con riferimento alla sede di autorimessa di (omissis) , ma anche e soprattutto con riferimento alle ulteriori sedi di autorimessa di titolarità  della ricorrente site alla via (omissis), in relazione alle qualità  soggettive dei preposti; tale documentazione va dichiarata irricevibile e inutilizzabile in quanto fuori termini, risultando peraltro anche non rilevante ai fini della decisione del ricorso in esame.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari Sezione Seconda definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento di cui in epigrafe.
Spese compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Desirèe Zonno, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/12/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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