Pubblica sicurezza – Diniego permesso di soggiorno – Ricorso gerarchico – Sentenza penale di condanna – Effetto ostativo non automatico – Illegittimità 

Alla luce dell’ordinamento comunitario e della sentenza della Corte costituzionale n. 143/2007, va annullato il decreto decisorio del ricorso gerarchico e del presupposto diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, qualora sia stato emesso in automatico a causa di una sentenza penale di condanna – per il reato di cui all’art. 171 ter, L. 633/1941 – senza una concreta valutazione della pericolosità  sociale del soggetto.

N. 02104/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01888/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1888 del 2010, proposto da: 
Khalid Rozi, rappresentato e difeso dall’avv. Michele Gaudiamonte, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Bari in Bari, Pza Massari; 

contro
U.T.G. – Prefettura di Bari, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97; Ministero dell’Interno; 

per l’annullamento
del provvedimento del Prefetto della Provincia di Bari nr.21749/2010/cont./area o.p. i ter del 16/08/2010, contenente rigetto del ricorso gerarchico presentato da Rozi Khalid avverso diniego di rinnovo del permesso di soggiorno del Questore di Bari dell’8.4.2010, notificato in data 15.09.2010;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di U.T.G. – Prefettura di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 novembre 2012 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori avv. Natalia Farella, su delega dell’avv. M. Gaudiomonte e avv. Dello Stato F. Manzari;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
Con il ricorso in esame Rozi Khalid impugna il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico proposto avverso il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, nonchè il diniego del permesso di soggiorno medesimo e ne chiede l’annullamento.
Il ricorrente, cittadino marocchino giunto in Italia il 23.8.2003, in data 15.2.2007 ha contratto matrimonio con Calaniello Anna Giulia, ottenendo anche in conseguenza di quanto sopra il permesso di soggiorno per motivi familiari con scadenza 8.2.2008, successivamente rinnovato con scadenza 8.2.2010.
Il ricorrente in data 20.11.2009 ha tuttavia avviato come ditta individuale attività  di commercio al dettaglio di articoli di bigiotteria, con regolare iscrizione alla Camera di commercio e apertura di partita i.v.a..
In relazione a quanto sopra il ricorrente in data 23.11.2009 ha chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, allegando documentazione di riferimento.
A tale istanza ha fatto seguito il provvedimento di diniego dell’8.4.2010 con cui è stato denegato il rinnovo in relazione alla sentenza del Tribunale di Taranto del 18.8.2006, divenuta irrevocabile con cui il ricorrente era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione e ad euro 1.200,00 di multa per violazione delle norme sul diritto d’autore, con concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, ritenendo tale condanna afferente ad uno dei reati ostativi al rilascio del permesso di soggiorno ex art. 26 comma 7 bis del D.Lgs. 286/1998.
Il ricorrente ha proposto ricorso gerarchico, rigettato con l’impugnato provvedimento della Prefettura di Bari.
Il ricorrente deduce i seguenti motivi di censura:
1) eccesso di potere per contraddittorietà  rispetto ai precedenti provvedimenti di rinnovo, successivi alla data di irrevocabilità  della citata sentenza penale;
2)violazione e falsa applicazione di legge in relazione al sistema di automatismo previsto dalla normativa applicata, in violazione dell’art. 3 Cost.;
3)violazione di legge sotto altro profilo, in relazione alla circostanza che l’Amministrazione non avrebbe tenuto conto del suo diritto al permesso di soggiorno in quanto coniuge di cittadino italiano, nonchè con riferimento alla circostanza che l’Amministrazione non avrebbe considerato che il reato per il quale il ricorrente ha riportato condanna, ex art. 171 ter l. 633/41, non sarebbe rilevante in conseguenza della sentenza della Corte di Giustizia Europea 8.11.2007 -Schwibert.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione, contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.
Con ordinanza di questo Tribunale n. 463/2011 è stata accolta l’istanza cautelare proposta dal ricorrente.
All’Udienza dell’8 novembre 2012 il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
Ed invero, il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno opposto dall’Amministrazione al ricorrente risulta illegittimo in quanto in contrasto con i principi dell’ordinamento così come conformato dalle direttive comunitarie, recepite con D.Lgs. 8.1.2007 n. 3.
Con riferimento alla sentenza penale di condanna per il reato di cui all’art. 171 ter l. 633/41 deve rilevarsi che l’effetto ostativo automatico previsto dalla normativa richiamata è stato sottoposto a revisione critica anche in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale 143/2007, evidenziandosi tale automatismo come irragionevole e fonte di ingiustificata disparità  di trattamento nella misura in cui non consente una concreta valutazione della pericolosità  sociale, postulata in via generale ed assoluta dal legislatore.
Appare in tal senso risolutiva la circostanza che in particolare, nel caso di specie, il Tribunale di Taranto, proprio sulla base dei suddetti principi, ha revocato la sentenza di condanna ritenuta ostativa, giusta provvedimento della Seconda Sezione Penale – ufficio Esecuzione 606/2011 del 16.12.2011, sul presupposto che la sola assenza del contrassegno S.I.A.E., in difetto degli ulteriori requisiti, non può valere neppure come mero indizio della illecita duplicazione o riproduzione, con conseguente incompatibilità  della normativa sanzionatoria con la normativa comunitaria relativamente ai fatti antecedenti alla data di entrata in vigore del D.P.C.M. n. 31 (23.2.2009); sulla base di tale incompatibilità  comunitaria è stata disposta la revoca della sentenza di condanna e la relativa cancellazione dal casellario giudiziario.
Il ricorso va dunque accolto, con conseguente annullamento del decreto decisorio del ricorso gerarchico e del presupposto diniego di rinnovo del permesso di soggiorno.
Ricorrono tuttavia ragioni equitative, connesse anche all’evoluzione in senso comunitario della normativa di riferimento, che inducono a dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
 

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari Sezione Seconda definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti di cui in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Desirèe Zonno, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/12/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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