1. Pubblica sicurezza – Extracomunitari – Carta di soggiorno – Rilascio a favore familiari privi di requisiti 


2. Pubblica sicurezza – Extracomunitari – Carta di soggiorno – Ricongiungimento nucleo familiare – Principio fondamentale  – Fattispecie

1. La carta di soggiorno ha carattere di complementarietà  e dipendenza per i familiari di cui all’art. 29, comma 1, del T.U. per immigrazione i quali, pur se originariamente privi dei requisiti per ottenerla, li acquistano mutuandoli dalla posizione del familiare titolare originario della carta di soggiorno.


2. L’interpretazione dell’innovazione normativa portata col D.P.R. n. 394/1999 deve essere confrontata con la ratio legis e i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico nazionale e sovranazionale, rispetto ad altra soluzione interpretativa di tipo formalistica e letterale, sicchè il ricongiungimento del nucleo familiare costituisce esigenza connessa alla tutela dei diritti fondamentali della persona sia come singolo sia nelle formazioni sociali, in conformità  dei principi contenuti nella Costituzione italiana e di quelli di derivazione comunitaria di cui alla Direttiva 2003/86/CE recepita in Italia con D.Lgs n. 5/2007 (nella specie, il ricorrente, entrato in Italia il 6.5.1995 dopo aver conseguito  in data 7.7.2004 la carta di soggiorno a tempo indeterminato ex art. 9 del T.U.I., nell’aprile del 2005 ha contratto matrimonio con una cittadina straniera la quale aveva ottenuto in data 12.1.2006 permesso di soggiorno per motivi familiari sino al 9.1.2008 e aveva richiesto il rilascio della carta di soggiorno a tempo indeterminato che però la p.A. aveva negato).   

N. 02103/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00559/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 559 del 2008, proposto da: 
Blerina Cybi, Luan Cybi, rappresentati e difesi dagli avv. Vittorio Angiolini, Marco Cuniberti, Enrico Volpe, con domicilio eletto presso Enrico Volpe in Bari, corso Cavour N.160; 

contro
Questura di Bari in Persona del Questore P.T., Ministero dell’Interno in Persona del Ministro P.T., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97; 

per l’annullamento
del provvedimento (cat. a. 12/2007/imm./n. 14 c.s.) in data 9 novembre 2007, notificato in data 18 febbraio 2008, di diniego del rilascio del permesso di soggiorno ce per soggiornanti di lungo periodo in favore della ricorrente sig.ra Cybi Blerina, e di ogni atto antecedente, presupposto e consequenziale,con riserva di motivi aggiunti per quanto non è dato conoscere.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Bari in Persona del Questore P.T. e di Ministero dell’Interno in Persona del Ministro P.T.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 novembre 2012 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori avv. Teresa Inchingolo, su delega dell’avv. Enrico Volpe e avv. dello Stato F. Manzari;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
Con il ricorso in esame, i ricorrenti impugnano il provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di lunga durata emesso in danno di Cybi Blerina.
Cybi Luan, entrato in Italia il 6.5.1995, dopo aver conseguito in data 7.7.2004 la carta di soggiorno a tempo indeterminato ex art. 9 del T.U. sull’immigrazione, nell’aprile 2005 ha contratto matrimonio con Cybi Blerina, la quale ha ottenuto in data 12.1.2006 permesso di soggiorno per motivi familiari sino al 9.1.2008.
Ciò premesso, ricorrendo i requisiti previsti dall’art. 30 del D.Lgs. 286/1998, i ricorrenti hanno richiesto il rilascio in favore di Cybi Blerina di una carta di soggiorno a tempo indeterminato ai sensi dei commi 3 e 4 del citato articolo 30.
àˆ tuttavia intervenuto l’impugnato provvedimento di diniego dell’1.2.2008, supportato dalla ritenuta assenza di regolare permesso di soggiorno da almeno cinque anni.
I ricorrenti con unico articolato motivo di censura deducono:
1) violazione e falsa applicazione art. 9, comma 1, e art. 30 del medesimo D.Lgs. 286/1998, anche in relazione alla direttiva comunitaria n. 2003/109/CE. Insufficienza e contraddittorietà  della motivazione. Violazione dei principi di eguaglianza e imparzialità  dell’azione amministrativa (artt. 3 97 Cost.). Manifesta illogicità  ed irragionevolezza. Eccesso di potere.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.
Con ordinanza di questo Tribunale n. 269/08 del 16.5.2008 è stata accolta l’istanza cautelare proposta dai ricorrenti, confermata dal Consiglio di Stato Sezione VI con ordinanza n. 6614/08.
All’Udienza dell’8 novembre 2012 il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
Secondo la tesi sostenuta dall’Amministrazione il rilascio della carta di soggiorno ex art. 9 comma primo Testo Unico Immigrazione risulterebbe subordinato, anche per i familiari di cui all’art. 29 comma primo, al possesso di tutti i requisiti ordinari, da valutarsi in via del tutto autonoma rispetto alla posizione di riferimento.
Lo stesso articolo 9 del D.Lgs. citato prevede espressamente che lo straniero in possesso da almeno cinque anni di regolare permesso di soggiorno in corso di validità , ricorrendo gli ulteriori requisiti di legge, può ottenere il rilascio della Carta di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo per sè e per i familiari di cui all’art. 29 comma 1.
Risulta dunque evidente la complementarietà  e dipendenza della carta di soggiorno per i familiari di cui all’art. 29 comma 1 che – pur se privi autonomamente dei requisiti per ottenerla – mutuano in via di riflesso i requisiti per il diritto al rilascio con riferimento alla posizione del familiare titolare originario della Carta di soggiorno.
Non appare pertanto condivisibile la tesi sostenuta dall’Amministrazione resistente secondo cui la modifica del citato articolo 30 comma 4 ad opera dell’art. 2 del D.Lgs. 3/07, recante attuazione della direttiva 2003/109/CE, avrebbe fatto venir meno il predetto collegamento funzionale del familiare di cui all’art. 29 comma 1 con il titolare avente diritto, essendo stato soppresso il relativo inciso.
Deve per contro rilevarsi che il testo del citato articolo 30 comma 4, così come novellato ad opera dell’art. 2 del D.Lgs. 3/07, espressamente prevede la possibilità  di richiesta relativa ai familiari, richiedendo in tal caso un diverso parametro di valutazione della congruità  del reddito ex art. 29, comma 3, lett. b), prevedendo altresì che lo straniero in possesso del permesso di soggiorno da cinque anni e degli ulteriori requisiti possa chiedere al Questore “il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo per sè e per i familiari di cui all’art. 29 comma 1”.
Non può pertanto annettersi alla citata modifica legislativa la portata dirompente che l’Amministrazione vorrebbe attribuirle (in tal senso T.A.R. Emilia Romagna – Bologna, sentenza 253/2009 e 98/2010), senza peraltro considerare che l’innovazione normativa, individuata dall’Amministrazione direttamente nella direttiva citata non può tener conto delle disposizioni nazionali più favorevoli, espressamente richiamate e fatte salve proprio dall’art. 13 della direttiva citata.
Lo stesso art. 16 comma 4 del Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 394/1999 prevede la possibilità  di applicazione della disciplina nazionale più favorevole dovendosi comunque interpretare l’innovazione normativa e il D.P.R. attuativo in modo conforme alla ratio legis e ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridica nazionale e sovranazionale, come ritenuto dalla giurisprudenza prevalente.
Ed invero, il ricongiungimento del nucleo familiare costituisce esigenza connessa alla tutela dei diritti fondamentali della persona sia come singolo sia nelle formazioni sociali e, quindi, anzitutto, con riferimento al nucleo familiare e all’esigenza di salvaguardia della sua integrità , in conformità  dei principi contenuti nella Costituzione italiana e di quelli di derivazione comunitaria di cui alla direttiva 2003/86/CE recepita in Italia con D.Lgs. n. 5/07.
àˆ infatti evidente che debba essere privilegiata una lettura della norma che la renda compatibile con i principi costituzionali e comunitari rispetto ad altra soluzione interpretativa di tipo formalistica e letterale che la renderebbe irrimediabilmente viziata sotto il profilo della incostituzionalità .
Il ricorso va dunque accolto con conseguente annullamento dell’impugnato diniego.
Le spese di giudizio, anche in ragione delle incertezze connesse ai dubbi interpretativi, vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari Sezione Seconda definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento di cui in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Desirèe Zonno, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/12/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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