1. Commercio Industria e turismo – Istanza rinnovo autorizzazione installazione impianti pubblicitari – Atto soprassessorio – Mancata comunicazione preavviso di rigetto ex art. 10 bis, L. n. 241/1990 – Illegittimità   


2. Commercio, industria e turismo – Installazione impianti pubblicitari – Art. 36, comma 8, D.Lgs. n. 507/1994 – Applicazione – Solo per nuovi impianti


3. Commercio, industria e turismo – Installazione impianti pubblicitari – Applicazione misure di salvaguardia – Limiti


4. Commercio, industria e turismo – Impianti pubblicitari – Fattispecie 


5. Commercio, industria e turismo – Installazione impianti pubblicitari – Provvedimento soprassessorio – Fattispecie

1. àˆ illegittimo l’atto meramente soprassessorio recepito dal Comune a riscontro di un’istanza di rinnovo di autorizzazione all’installazione di impianti pubblicitari, nel caso in cui non sia stato comunicato il cd. “preavviso di rigetto” ex art. 10 bis, L. n. 241/1990.


2. L’art. 36, comma 8, del D.Lgs. n. 507/1994 (che  prevede: “Il Comune non dà  corso alle istanze per l’installazione di impianti pubblicitari, ove i relativi provvedimenti non siano stati già  adottati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nè può autorizzare l’installazione di nuovi impianti fino all’approvazione del regolamento comunale e del piano generale previsti dall’art. 3”), deve ritenersi applicabile con riferimento alle istanze volte a ottenere il rilascio di autorizzazione per l’installazione di nuovi impianti pubblicitari.


3. Con riferimento alle istanze di rilascio di nuove autorizzazioni per l’installazione di nuovi impianti pubblicitari, l’applicazione delle misure di salvaguardia non può costituire un pretesto per l’adozione di provvedimenti meramente soprassessori, che  – in difetto di termini certi o di un procedimento effettivamente in itinere – si tradurrebbero sostanzialmente in provvedimenti di diniego illegittimo.


4. Occorre nettamente distinguere l’ipotesi dell’assenza di un piano generale degli impianti pubblicitari dalla fattispecie caratterizzata dalla vigenza di un piano generale degli impianti nel termine di sua validità  quinquennale, ancorchè interessato da intendimenti di modifica e di adeguamento attraverso la predisposizione di un nuovo piano.


5. Il mero riferimento a un provvedimento di affidamento dell’incarico preliminare per la redazione del nuovo piano degli impianti pubblicitari non integra quegli elementi di certezza dai quali possa desumersi una sollecita definizione del relativo procedimento in tempi ragionevoli, configurandosi pertanto il provvedimento impugnato, in tal guisa motivato,   come atto formalmente soprassessorio e sostanzialmente di diniego sine die.


La sentenza n. 2112 è identica nella massima.

N. 02102/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00386/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 386 del 2011, proposto da: 
Mediasistemi Srl, rappresentato e difeso dall’avv. Carmelina Di Gifico, con domicilio eletto presso Libera Valla in Bari, via Quintino Sella, 36; 

contro
Comune di Trani, rappresentato e difeso dall’avv. Michele Capurso, con domicilio eletto presso Giovanni Caponio in Bari, via S.Lioce,52; 

per l’annullamento
– della nota di diniego a firma del dirigente della 3° ripartizione finanziaria prot. n. 42252 / 49149 del 3.12.2010, resa in riscontro all’istanza di rinnovo dell’autorizzazione per l’installazione di impianti pubblicitari del giorno 4.11.2010;
– del provvedimento n. 52 del 14.7.2010, citato nella ridetta nota del 3.12.2010;
– nonchè per l’accertamento del diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto il richiesto rinnovo e ad ottenere il risarcimento dei danni, subiti e subendi, da stimarsi secondo il prudente apprezzamento del giudice;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Trani;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2012 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori avv. Raffaele Daloiso, su delega dell’avv. C. Di Gifico;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
Con il ricorso in esame la società  Mediasistemi s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, impugna il provvedimento dirigenziale di cui in epigrafe con cui è stato espresso diniego sull’istanza di rinnovo dell’autorizzazione n. 28/07 per l’installazione di impianti pubblicitari, chiedendone l’annullamento, in una con la declaratoria del diritto di essa ricorrente ad ottenere il rinnovo nei termini richiesti e il risarcimento dei danni.
La ricorrente, che opera da lungo tempo nel settore dell’impiantistica pubblicitaria nel territorio del Comune di Trani, avendo ottenuto nel 2007 l’autorizzazione n. 28/07 relativa all’installazione di 31 impianti pubblicitari, in data 16.12.2009 ha presentato istanza di rinnovo dell’autorizzazione di che trattasi.
Nell’inerzia dell’Amministrazione comunale, la ricorrente – peraltro destinataria della notificazione del verbale di contestazione di illecito amministrativo relativamente agli impianti di cui alla predetta autorizzazione – ha notificato al Comune atto di formale diffida ad adempiere, cui ha fatto seguito l’impugnato diniego.
La ricorrente deduce i seguenti motivi di censura:
1) violazione e falsa applicazione dell’art. 10 bis l. 241/1990;
2) carenza di motivazione (violazione dell’art. 3 l. 241/1990) della nota gravata;
3) violazione e falsa applicazione dell’art. 36 comma 8 D.Lgs. 507/1993 – illogicità  – ingiustizia manifesta – sviamento – violazione e falsa applicazione della delibera di C.S. n. 963 del 29.6.1994 (Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità  e delle affissioni) – violazione e falsa applicazione della delibera di G.C. n. 124 del 7.11.2005 (Piano generale degli impianti pubblicitari) – violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 495/1992 art. 53 – violazione dell’art. 41 Cost. – eccesso di potere per disparità  di trattamento ed erronea presupposizione giuridica.
4) violazione e falsa applicazione dell’art. 11 della delibera di C.S. 963/1994.
Si è costituito in giudizio il Comune di Trani contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.
Con ordinanza di questo Tribunale n. 294/2011 dell’8.4.2011 è stata accolta l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente.
Dopo il deposito di memorie e documentazione, all’Udienza del 25 ottobre 2012 il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
àˆ anzitutto fondato il primo motivo di censura, atteso che l’impugnato provvedimento di diniego non è stato preceduto dal rituale preavviso con relativo contraddittorio, con conseguente deviazione dallo schema tipico del procedimento ai sensi della citata legge 241/1990.
àˆ altresì fondato, sul piano sostanziale, il terzo motivo di censura dedotto dalla ricorrente.
Dalla motivazione dell’impugnato provvedimento, nonchè dalle deduzioni dell’Amministrazione comunale nell’atto di costituzione, si evince infatti chiaramente che il Comune di Trani, muovendo dalla ricognizione di un diffuso abusivismo nell’impiantistica pubblicitaria, avendo dato incarico ad un esperto per la redazione di un nuovo piano degli impianti pubblicitari sul territorio, ha determinato il diniego sia con riferimento a nuove autorizzazioni sia con riferimento al rinnovo di autorizzazioni già  assentite.
L’impugnato provvedimento, che costituisce espressione di una misura di salvaguardia in relazione al futuro piano degli impianti pubblicitari, trova la sua fonte normativa nell’art. 36 comma 8 del D.Lgs. 507/1994, il quale così prevede: “il Comune non dà  corso alle istanze per l’installazione di impianti pubblicitari,ove i relativi provvedimenti non siano stati già  adottati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nè può autorizzare l’installazione di nuovi impianti fino all’approvazione del regolamento comunale e del piano generale previsti dall’art. 3”.
Tale norma e il principio che essa esprime non sembrano tuttavia aderenti alla fattispecie in esame.
Ed invero, nella norma si prevede il blocco delle “istanze per l’installazione” e “istanze di rilascio autorizzazione per nuovi impianti”.
La norma, infatti, al di là  dell’espressione tautologica usata e dell’evidente endiadi, deve quindi ritenersi applicabile con riferimento alle istanze volte ad ottenere il rilascio di autorizzazione per l’installazione di nuovi impianti, non apparendo logicamente configurabile una differenza tra “un’istanza per l’installazione di nuovi impianti” e “un’autorizzazione per l’installazione di nuovi impianti”.
L’interpretazione della norma, in conformità  della ratiolegis, non può che condurre infatti a ritenerne l’applicabilità  con esclusivo riferimento all’autorizzazione e installazione di nuovi impianti, atteso che la finalità  perseguita dal legislatore con la previsione di siffatta misura di salvaguardia consiste nell’evitare un disordinato proliferare di nuove installazioni al fine di non pregiudicare l’avvento e l’efficacia del piano in itinere.
Tale essendo la finalità  della norma, deve dedursi che la stessa non è applicabile con riferimento a impianti già  autorizzati e preesistenti e che l’applicazione di misure di salvaguardia tende a mantenere inalterato lo stato di fatto esistente e non autorizza lo smantellamento di impianti già  autorizzati.
Ciò premesso risulta evidente che il rinnovo di autorizzazione in scadenza, relativa ad impianti già  installati e attivi, non può in alcun modo assimilarsi all’autorizzazione di nuovi impianti.
Deve peraltro considerarsi che l’applicazione delle misure di salvaguardia non può costituire un pretesto – anche con riferimento alle istanze di rilascio di nuove autorizzazioni – per l’adozione di provvedimenti meramente soprassessori, i quali – in difetto di termini certi o di un procedimento effettivamente in itinere – si tradurrebbero sostanzialmente in provvedimenti di diniego illegittimo.
Senza peraltro considerare che – alla stregua delle incontestate affermazioni contenute nella memoria conclusiva della ricorrente – risulta che il nuovo Piano degli impianti pubblicitari, a distanza ormai di circa due anni dal diniego impugnato – non sia ancora stato adottato.
Assume infine la ricorrente che – viceversa – il Piano degli impianti pubblicitari attualmente vigente risulterebbe ancora vigente, in quanto previsto per la durata di un quinquennio, ricorrendo pertanto allo stato idoneo parametro di valutazione delle istanze di rinnovo.
Rileva infine il Collegio che, facendo analogica applicazione dei principi in tema di misure di salvaguardia previsti dalle norme urbanistiche così come interpretate dalla giurisprudenza, il presupposto per l’applicazione delle stesse non può che individuarsi con riferimento ad un concreto inizio del procedimento di attività  pianificatoria (che – nel caso della materia urbanistica – coincide con l’atto di adozione del p.u.g.), non apparendo in tal senso idoneo il mero atto di conferimento di incarico ad un professionista per la redazione del Piano di che trattasi.
Peraltro, alla stregua delle incontestate affermazioni contenute nella memoria conclusiva della ricorrente, risulta che il predetto nuovo Piano degli impianti non sia stato ancora approvato a distanza di circa due anni dalla data dell’impugnato provvedimento di diniego.
Per contro risulta la validità  del Piano degli impianti vigente, attesa la sua validità  quinquennale, sussistendo pertanto idoneo parametro per la valutazione delle istanze da parte dell’Amministrazione comunale.
La difesa del Comune di Trani, a sostegno delle proprie deduzioni, richiama specifico precedente di questo Tribunale (Sez. III, n. 3884/2010), i cui principi, pur se pianamente condivisi dal Collegio, non sembrano attinenti alla fattispecie in esame, atteso che in detta pronuncia viene rappresentata una situazione di assenza di piano generale degli impianti, con conseguente applicabilità  dei principi sanciti dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza 17.7.2002 n. 355, mentre nella fattispecie in esame esiste un piano generale degli impianti vigente; senza peraltro considerare che nel caso oggetto del precedente citato si trattava del rilascio di nuove autorizzazioni, mentre nel caso in esame si verte nell’ipotesi di mero rinnovo di autorizzazione in scadenza relativa ad impianti già  installati.
Con specifico riferimento alla fattispecie in esame deve invece richiamarsi l’orientamento già  espresso da questa Sezione con l’ordinanza 621/2011, in cui si evidenzia che il mero riferimento ad un provvedimento di affidamento dell’incarico preliminare per la redazione del nuovo piano degli impianti pubblicitari non integra quegli elementi di certezza “dai quali possa desumersi una sollecita definizione del relativo procedimento in tempi ragionevoli, configurandosi pertanto (il diniego) come atto formalmente meramente soprassessorio e sostanzialmente di diniego sine die”.
Appare tuttavia assorbente nel caso in esame la specificità  dell’ipotesi di rinnovo di autorizzazione già  rilasciata e relativa a impianti già  installati, ipotesi nettamente distinta dall’istanza di autorizzazione per l’installazione di nuovi impianti, secondo quanto previsto dal citato articolo 36 comma 8 del D.Lgs. 507/1993.
Tale profilo risulta assorbente rispetto ad ogni altra considerazione.
Il ricorso va dunque accolto quanto all’azione impugnatoria, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Il ricorso va viceversa respinto con riferimento alla domanda risarcitoria, sia per inammissibilità  della stessa per assoluto difetto di assolvimento dell’onere di prova (non risultando neanche la materiale rimozione degli impianti di che trattasi), sia in relazione alla tempestiva sospensione incidentale dell’efficacia dell’impugnato provvedimento disposta con ordinanza cautelare dell’8.4.2011.
Le spese di giudizio, in ragione della reciproca parziale soccombenza, vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari Sezione Seconda definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento di cui in epigrafe; in parte lo respinge, quanto alla domanda risarcitoria.
Spese compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Desirèe Zonno, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/12/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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